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Sentenza

Sentenza n. 1079/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza -OMISSIS- del 12.8.2025, recante l’ingiunzione di demolizione di parte di un manufatto in -OMISSIS-, ripristinandolo nelle originarie dimensioni e collocazione; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi inclusi la nota prot. n. -OMISSIS- dell’11.7.2025 di avviso dell’avvio del procedimento ed il provvedimento prot. n.--OMISSIS- del 18.4.2025; B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento in data 3.3.2026, recante il rigetto dell’istanza di accertamento di conformità; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi inclusi la relazione del 22.1.2026 ed il preavviso di diniego del 23.1.2026;

Giustizia amministrativa202501204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza del 12 agosto 2025 di demolizione di una porzione di un manufatto e ripristino delle dimensioni e della collocazione originarie; con motivi aggiunti, diniego del 3 marzo 2026 dell’istanza di accertamento di conformità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’ordinanza di demolizione deducendo, anzitutto, l’irregolarità della notificazione, eseguita via PEC a un indirizzo non iscritto in un elenco ufficiale e non eletto nel procedimento, anziché mediante plico postale con ricevuta di ritorno. Nel merito ha lamentato carenza e contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 9-bis e 31 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che l’ampliamento del manufatto era stato assentito dalla licenza edilizia del 1967 e che il titolo del 1981, relativo al rifacimento del tetto, aveva prescritto il completamento delle murature esterne secondo il progetto originario. In subordine ha sostenuto che la licenza del 1967 fosse rimasta efficace per effetto delle proroghe legislative dei termini e che le opere fossero state realizzate nel 1981, prima della scadenza prorogata; ha inoltre dedotto che il Comune non ne aveva mai dichiarato la decadenza. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego di sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001: ha contestato l’interpretazione della norma del PUC sulla pertinenza e sul numero di autorimesse ammissibili e ha negato che il manufatto fosse stato realizzato dopo l’edificio del vicino, censurando l’attendibilità della cartografia comunale, la prova delle distanze e la motivazione generica del diniego. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo per la presentazione dell’istanza di sanatoria; Comune e controinteressato hanno inoltre eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto del 18 aprile 2025 che aveva rimosso gli effetti della comunicazione presentata ai sensi dell’art. 48 della legge regionale ligure 16/2008.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Il ricorrente non doveva impugnare l’atto del 18 aprile 2025, poiché questo aveva rimosso la comunicazione sanante ex art. 48 della legge regionale 16/2008 per mancanza del presupposto temporale, senza pronunciarsi sulla validità ed efficacia della licenza edilizia del 1967; inoltre il ricorrente non invocava l’applicazione di tale procedura. La domanda di sanatoria presentata durante il giudizio non ha reso improcedibile il ricorso introduttivo: il suo accoglimento avrebbe evitato l’esborso connesso alla regolarizzazione e, dopo il diniego, l’ordine di demolizione avrebbe ripreso efficacia senza necessità di un nuovo atto. Il motivo B.2 del ricorso introduttivo è stato accolto, con assorbimento delle ulteriori censure: la licenza del 1967 beneficiava delle proroghe legislative della disciplina transitoria, estese sino al 31 dicembre 1985. La scadenza del termine originario non era sufficiente a escludere l’efficacia del titolo, in assenza di un provvedimento comunale che ne dichiarasse la decadenza. Il TAR ha inoltre ritenuto plausibile e corroborata dagli atti la realizzazione dell’ampliamento nel 1981: l’autorizzazione del 10 giugno 1981 prescriveva il completamento delle murature esterne secondo il progetto originario; era verosimile che ampliamento e rifacimento del tetto fossero stati eseguiti contestualmente; gli elaborati catastali del 1991 mostravano già la configurazione attuale. Il Comune non aveva fornito elementi idonei a smentire tale ricostruzione. L’ordinanza di demolizione è stata quindi annullata. Il ricorso per motivi aggiunti contro il diniego di sanatoria è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Comune conserva il potere di sanzionare le eventuali difformità non rientranti nelle tolleranze costruttive e resta salva la facoltà di presentare istanza di regolarizzazione nei termini indicati dal TAR. Le spese sono state compensate, salvo la rifusione al ricorrente del contributo unificato relativo al ricorso introduttivo, a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 18 l. 10/1977

    Orbene, come evidenziato dal deducente, la disciplina transitoria introdotta dall’art. 18 della legge n. 10/1977, c.d. Bucalossi, ha previsto l’ultrattività delle licenze edilizie precedentemente rilasciate per un periodo di quattro anni, successivamente prorogato sino al 31 dicembre 1985

    La disciplina transitoria ha prorogato l’efficacia delle licenze edilizie anteriormente rilasciate; nel caso concreto, la licenza del 1967 rientrava nell’estensione temporale.

  • art. 1, comma 2, d.l. 4/1981, conv. in l. 58/1981

    Orbene, come evidenziato dal deducente, la disciplina transitoria introdotta dall’art. 18 della legge n. 10/1977, c.d. Bucalossi, ha previsto l’ultrattività delle licenze edilizie precedentemente rilasciate per un periodo di quattro anni, successivamente prorogato sino al 31 dicembre 1985

    La disposizione, nel quadro delle proroghe legislative richiamate, ha concorso a prolungare l’efficacia dei titoli edilizi preesistenti fino al termine considerato dal giudice.

  • art. 6, comma 7, d.l. 747/1983, conv. in l. 18/1984

    Orbene, come evidenziato dal deducente, la disciplina transitoria introdotta dall’art. 18 della legge n. 10/1977, c.d. Bucalossi, ha previsto l’ultrattività delle licenze edilizie precedentemente rilasciate per un periodo di quattro anni, successivamente prorogato sino al 31 dicembre 1985

    La disposizione è parte della successione normativa che ha prorogato l’efficacia delle licenze edilizie pregresse sino al 31 dicembre 1985.

  • art. 1, comma 5-quater, d.l. 901/1984, conv. in l. 42/1985

    Orbene, come evidenziato dal deducente, la disciplina transitoria introdotta dall’art. 18 della legge n. 10/1977, c.d. Bucalossi, ha previsto l’ultrattività delle licenze edilizie precedentemente rilasciate per un periodo di quattro anni, successivamente prorogato sino al 31 dicembre 1985

    La disposizione completa la proroga legislativa applicata dal TAR, che ha ritenuto efficace la licenza del 1967 entro il termine del 31 dicembre 1985.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Ciononostante il Comune ha emanato l’ingiunzione ripristinatoria sul presupposto, implicito ma chiaro, che l’intervento sia stato realizzato in assenza di un titolo valido, per lo spatium temporis intercorso prima della materiale esecuzione dei lavori.

    L’ordine ripristinatorio presupponeva l’assenza di un titolo valido; tale presupposto è stato escluso dal TAR perché la licenza del 1967, prorogata per legge, era ancora efficace al momento della realizzazione delle opere.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    Si precisa che, qualora le lievi difformità del fabbricato rispetto allo stato legittimo di cui al titolo del 1967 non rientrino fra le tolleranze costruttive ex art. 34-bis del d.p.r. n. 380/2001, il Comune conserva il potere di sanzionarle ai sensi dell’art. 34 del d.p.r. n. 380/2001, ferma restando la facoltà del privato di presentare istanza di regolarizzazione in forza dell’art. 34-ter del medesimo d.p.r. n. 380.

    Le difformità che rientrano nelle tolleranze costruttive non richiedono l’esercizio del potere sanzionatorio; per quelle che ne restano fuori, il Comune conserva il potere previsto dalla legge.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    Si precisa che, qualora le lievi difformità del fabbricato rispetto allo stato legittimo di cui al titolo del 1967 non rientrino fra le tolleranze costruttive ex art. 34-bis del d.p.r. n. 380/2001, il Comune conserva il potere di sanzionarle ai sensi dell’art. 34 del d.p.r. n. 380/2001, ferma restando la facoltà del privato di presentare istanza di regolarizzazione in forza dell’art. 34-ter del medesimo d.p.r. n. 380.

    Il Comune mantiene il potere di sanzionare le difformità che non siano riconducibili alle tolleranze costruttive.

  • art. 34-ter d.P.R. 380/2001

    Si precisa che, qualora le lievi difformità del fabbricato rispetto allo stato legittimo di cui al titolo del 1967 non rientrino fra le tolleranze costruttive ex art. 34-bis del d.p.r. n. 380/2001, il Comune conserva il potere di sanzionarle ai sensi dell’art. 34 del d.p.r. n. 380/2001, ferma restando la facoltà del privato di presentare istanza di regolarizzazione in forza dell’art. 34-ter del medesimo d.p.r. n. 380.

    Per le difformità considerate resta possibile presentare un’istanza di regolarizzazione ai sensi della disposizione.

  • art. 48 l.r. Liguria 16/2008

    In realtà, dalla piana lettura del provvedimento emerge che l’ente si è limitato a rimuovere gli effetti della comunicazione sanante ex art. 48 della L.R. n. 16/2008 per carenza del presupposto della realizzazione delle opere nel 1967, essendo i lavori databili tra il 1975 ed il 2013, senza tuttavia disporre alcunché in merito alla validità ed efficacia della licenza edilizia -OMISSIS- del 1967.

    La rimozione della comunicazione sanante per difetto del presupposto temporale non determina, di per sé, una pronuncia sulla validità o efficacia del diverso titolo edilizio del 1967.

Massime di principio

  • Quando la disciplina transitoria proroga l’efficacia delle licenze edilizie pregresse, il titolo può conservare efficacia anche se il termine originario è già decorso, purché non sia intervenuto un provvedimento comunale di decadenza; la decadenza, pur collegata al decorso del termine, richiede un atto dichiarativo che accerti l’effettivo spirare del termine e l’assenza di cause giustificative di sospensione o proroga.
  • La rimozione degli effetti di una comunicazione di regolarizzazione per mancanza del relativo presupposto temporale non equivale a un accertamento definitivo dell’abusività dell’opera e non incide, in assenza di una statuizione espressa, sulla validità o efficacia di un distinto titolo edilizio.
  • La presentazione di un’istanza di sanatoria durante il giudizio non determina, da sola, l’improcedibilità dell’impugnazione dell’ordine di demolizione: permane l’interesse a evitare gli oneri economici della regolarizzazione e, in caso di diniego, l’ordine originario riprende efficacia senza necessità di un nuovo provvedimento.
  • La prova della realizzazione delle opere entro il periodo di efficacia del titolo può essere ricostruita considerando congiuntamente gli atti della pratica edilizia, le prescrizioni del titolo successivo, la plausibilità cronologica dei lavori e la documentazione catastale; indizi concordanti non superati da elementi contrari possono fondare l’accertamento della data di costruzione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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