Regolamento (UE) 2020/1285
Regolamento (UE) 2020/1285 della Commissione dell’11 settembre 2020 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del pesce spada nell’Oceano Atlantico, a sud di 5° N, per le navi battenti bandiera portoghese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento prende atto dell’esaurimento del contingente 2020 assegnato al Portogallo per il pesce spada nell’Oceano Atlantico, a sud di 5° N, sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione. Di conseguenza dispone la chiusura delle attività di pesca per le navi portoghesi interessate e vieta le operazioni connesse alle catture effettuate dopo la data di chiusura. La misura si fonda sul regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia di controllo della pesca ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Chiusura delle attività di pesca del pesce spada nell’Oceano Atlantico, a sud di 5° N, per le navi battenti bandiera portoghese, per esaurimento del contingente 2020.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo che effettuano attività di pesca sullo stock di pesce spada (Xiphias gladius) nell’Oceano Atlantico, a sud di 5° N. La misura opera in relazione al contingente di pesca assegnato al Portogallo per il 2020 per lo stock indicato nell’allegato (stock SWO/AS05N e condizione speciale SWO/*AN05N). Il regolamento si applica dalla data di entrata in vigore, ma la chiusura è fatta decorrere dalla data di chiusura indicata nell’allegato (14.8.2020).
Chiusura delle attività di pesca del pesce spada nell’Oceano Atlantico, a sud di 5° N, per le navi battenti bandiera portoghese
Il regolamento attua una misura di chiusura fondata sul sistema unionale di controllo della pesca, in conseguenza dell’esaurimento del contingente 2020 assegnato al Portogallo per lo stock di pesce spada nell’Oceano Atlantico, a sud di 5° N. La Commissione rileva, nei considerando, che le informazioni ricevute mostrano il superamento del margine disponibile e che, pertanto, occorre vietare ulteriori attività di pesca su tale stock.
Base giuridica e rapporto con la normativa sui contingenti
La base giuridica è l’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Il regolamento richiama inoltre il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, che stabilisce per il 2020 le possibilità di pesca per vari stock ittici e gruppi di stock, incluso quello rilevante per il Portogallo.
Ambito soggettivo e oggettivo
La misura riguarda esclusivamente:
- le navi battenti bandiera portoghese;
- le navi immatricolate in Portogallo;
- lo stock di pesce spada (Xiphias gladius) nell’Oceano Atlantico, a sud di 5° N;
- lo stock identificato nell’allegato come SWO/AS05N e la condizione speciale SWO/*AN05N.
Non emergono deroghe o esclusioni nel testo fornito.
Esaurimento del contingente e data di chiusura
L’articolo 1 dispone che il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Portogallo per lo stock indicato si considera esaurito dalla data riportata nell’allegato. Tale data di chiusura è il 14.8.2020. In termini pratici, da quel momento il contingente non può più essere utilizzato.
Divieti imposti alle navi interessate
L’articolo 2 vieta, a decorrere dalla data di chiusura:
- le attività di pesca dello stock da parte delle navi portoghesi interessate;
- la conservazione a bordo delle catture;
- il trasferimento delle catture;
- il trasbordo delle catture;
- lo sbarco delle catture.
Il divieto riguarda le catture effettuate dopo la data indicata nell’allegato.
Allegato tecnico
L’allegato riporta i dati di chiusura della possibilità di pesca, identificando la misura con il numero 10/TQ/123, lo Stato membro Portogallo, la specie pesce spada e la zona geografica interessata. L’allegato è essenziale perché fissa la data dal quale scatta l’esaurimento del contingente e, conseguentemente, il divieto operativo.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e contesto
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al regime di controllo unionale della pesca. Nei considerando si richiama il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2020, e si afferma che le catture dello stock da parte di navi portoghesi hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato.
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Portogallo per lo stock di pesce spada nell’Oceano Atlantico, a sud di 5° N, di cui all’allegato, si ritiene esaurito a decorrere dalla data indicata nello stesso allegato, ossia il 14.8.2020.
Divieto di pesca e di operazioni connesse
L’articolo 2 vieta, dalla data stabilita nell’allegato, le attività di pesca dello stock in questione da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate da tali navi dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Dati dell’allegato
L’allegato identifica la misura di chiusura con il numero 10/TQ/123, riferita al Portogallo, allo stock SWO/AS05N e alla condizione speciale SWO/*AN05N, per la specie pesce spada (Xiphias gladius) nella zona Oceano Atlantico, a sud di 5° N, con data di chiusura fissata al 14.8.2020.
Come è indicizzato
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