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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1263

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1263 della Commissione del 10 settembre 2020 che approva la sostanza attiva idrogenocarbonato di sodio come sostanza a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva l’idrogenocarbonato di sodio come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’approvazione è fondata sulla valutazione scientifica svolta dallo Stato membro relatore e dall’EFSA, che hanno ritenuto soddisfatti i criteri di approvazione per almeno un uso rappresentativo. Il testo fissa anche specifiche di purezza e limiti per alcune impurità, nonché la durata dell’approvazione fino al 1° ottobre 2035. Contestualmente, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 inserendo la sostanza nell’elenco delle sostanze attive approvate.

Approva l’idrogenocarbonato di sodio come sostanza attiva a basso rischio e aggiorna l’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica all’approvazione, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari, della sostanza attiva idrogenocarbonato di sodio e alla sua inclusione nell’elenco delle sostanze attive approvate. Riguarda gli operatori del settore fitosanitario che intendano immettere sul mercato o utilizzare prodotti contenenti tale sostanza nell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE. Non disciplina in generale altri prodotti o sostanze, né introduce un regime autonomo di autorizzazione dei singoli prodotti fitosanitari, che resta soggetto alla normativa generale del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Approvazione dell’idrogenocarbonato di sodio come sostanza attiva a basso rischio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1263 della Commissione approva l’idrogenocarbonato di sodio come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, qualificandolo espressamente come sostanza a basso rischio. L’atto si fonda sul percorso di valutazione tecnico-scientifica svolto nell’ambito della procedura di approvazione delle sostanze attive per prodotti fitosanitari, culminata nelle conclusioni dell’EFSA e nella relazione di esame della Commissione.

Iter procedurale e base valutativa

La domanda di approvazione è stata presentata il 18 marzo 2016 da BIOFA AG all’Austria, poi notificata come soggetto relatore; il 21 gennaio 2020 la Commissione è stata informata del trasferimento dei diritti del richiedente a SCC Legal GmbH. L’Austria ha comunicato l’ammissibilità della domanda il 26 aprile 2016, ha trasmesso il progetto di rapporto di valutazione il 7 settembre 2017 e, dopo l’integrazione di informazioni supplementari richiesta dall’EFSA ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, ha presentato un progetto aggiornato nel giugno 2018. L’EFSA ha quindi comunicato le proprie conclusioni il 17 agosto 2018, ritenendo possibile il soddisfacimento dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha inoltre sottoposto la relazione di esame al comitato permanente e ha consentito al richiedente di presentare osservazioni.

Esito della valutazione e qualificazione come sostanza a basso rischio

La Commissione afferma che, per almeno uno o più impieghi rappresentativi di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, i criteri di approvazione dell’articolo 4 sono soddisfatti. In aggiunta, ritiene che l’idrogenocarbonato di sodio rientri nella categoria delle sostanze attive a basso rischio di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto non sarebbe una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisferebbe le condizioni previste dall’allegato II, punto 5, dello stesso regolamento.

Condizioni tecniche dell’approvazione

L’allegato I del regolamento fissa le specifiche della sostanza approvata. La denominazione comune è idrogenocarbonato di sodio, con numero CAS 144-55-8 e denominazione IUPAC corrispondente. La purezza deve essere almeno pari a 990 g/kg; i limiti massimi per le impurità sono fissati come segue:

  • arsenico: ≤ 3 mg/kg;
  • piombo: ≤ 2 mg/kg;
  • mercurio: ≤ 1 mg/kg. La data di approvazione è il 1° ottobre 2020 e la scadenza dell’approvazione è il 1° ottobre 2035.

Principi uniformi e rinvio alla relazione di esame

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il testo impone di tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sull’idrogenocarbonato di sodio, in particolare delle appendici I e II. Si tratta di una clausola rilevante per la successiva valutazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza.

Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. L’allegato II inserisce nell’allegato, parte D, di tale regolamento la voce relativa all’idrogenocarbonato di sodio con le stesse specifiche tecniche, data di approvazione e scadenza riportate nell’allegato I.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della sostanza attiva

L’idrogenocarbonato di sodio è approvato come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’approvazione è subordinata alle condizioni riportate nell’allegato I, che comprendono identificazione, purezza e data di approvazione.

Presupposti della valutazione scientifica

La Commissione prende atto della domanda presentata da BIOFA AG il 18 marzo 2016, poi trasferita a SCC Legal GmbH, della valutazione dello Stato membro relatore Austria, del parere dell’EFSA e della relazione di esame. È stato accertato che, per almeno uno o più impieghi rappresentativi di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti.

Qualificazione come sostanza a basso rischio

La Commissione qualifica l’idrogenocarbonato di sodio come sostanza attiva a basso rischio, rilevando che non è una sostanza potenzialmente pericolosa e che soddisfa le condizioni di cui all’allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Specifiche tecniche e durata dell’approvazione

L’allegato I prevede una purezza pari ad almeno 990 g/kg e limiti massimi per impurità: arsenico ≤ 3 mg/kg, piombo ≤ 2 mg/kg, mercurio ≤ 1 mg/kg. La data di approvazione è fissata al 1° ottobre 2020 e la scadenza al 1° ottobre 2035.

Disposizioni specifiche per l’attuazione dei principi uniformi

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sull’idrogenocarbonato di sodio, in particolare delle appendici I e II.

Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011

Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte D, inserendo la voce relativa all’idrogenocarbonato di sodio con le medesime specifiche, data di approvazione e data di scadenza.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresostanze attivediritto amministrativo dell'ue

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