Regolamento (UE) 2020/1276
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1276 della Commissione dell’11 settembre 2020 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva bromoxynil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell’approvazione del bromoxynil, sostanza attiva usata nei prodotti fitosanitari, sulla base delle criticità emerse nella valutazione del rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione rileva in particolare l’impossibilità di accertare che siano soddisfatti i criteri di approvazione, anche per i rischi per i residenti in età infantile e per altri profili ecotossicologici e alimentari. Conseguentemente, la sostanza viene soppressa dall’elenco delle sostanze approvate e gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti contenenti bromoxynil entro il 14 marzo 2021, con un eventuale periodo di tolleranza non oltre il 14 settembre 2021.
Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva bromoxynil e conseguente soppressione del suo inserimento nell’elenco delle sostanze approvate per i prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva bromoxynil, ai prodotti fitosanitari che la contengono e, sul piano operativo, agli Stati membri, che devono revocare le autorizzazioni nazionali dei relativi prodotti. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; disciplina anche i termini di revoca e l’eventuale periodo di tolleranza concesso ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento.
Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva bromoxynil
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1276 della Commissione dispone il mancato rinnovo dell’approvazione del bromoxynil ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, nell’ambito della procedura di rinnovo delle sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari. Il provvedimento si fonda sulle risultanze della valutazione tecnica svolta da EFSA e dagli Stati membri, che hanno evidenziato criticità non superate dal richiedente.
Contesto e motivazione della decisione
La sostanza bromoxynil era stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto del regolamento (CE) n. 1107/2009, risultava considerata approvata e inclusa nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e il fascicolo è stato ritenuto completo dallo Stato membro relatore. Tuttavia, a seguito della peer review, l’EFSA ha segnalato diversi profili di rischio non risolti.
Profili di rischio rilevanti
Nelle conclusioni scientifiche richiamate dalla Commissione, è emerso che:
- il bromoxynil, già classificato come tossico per la riproduzione di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, avrebbe dovuto essere considerato tossico per la riproduzione di categoria 1B;
- l’esposizione non alimentare non poteva essere considerata trascurabile ai fini dell’allegato II, punto 3.6.4, del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- per gli impieghi rappresentativi esaminati è stato individuato un rischio per i residenti in età infantile, anche tenendo conto delle misure di mitigazione disponibili;
- è stato inoltre individuato un rischio elevato per i mammiferi selvatici derivante dall’esposizione alimentare;
- la valutazione dei rischi per i prodotti di origine animale destinati ai consumatori e quella per gli organismi acquatici non hanno potuto essere completate.
Diniego della deroga per necessità e difesa integrata
La Commissione richiama anche la relazione scientifica EFSA del 2018 sulla necessità del bromoxynil come erbicida. Pur riconoscendo che in alcuni usi e in alcuni Stati membri il numero di alternative chimiche può essere insufficiente, viene evidenziata la disponibilità di un’ampia gamma di metodi non chimici preventivi e curativi e la possibilità di combinare metodi chimici e non chimici. Per questo motivo la Commissione conclude che non ricorrono cumulativamente le condizioni per applicare la deroga dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009, anche alla luce dei principi di difesa integrata di cui all’articolo 55.
Effetti giuridici e misure transitorie
Il regolamento produce due effetti principali:
- la sostanza attiva bromoxynil non è più approvata a livello UE;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 viene modificato con la soppressione della riga 85 relativa al bromoxynil.
Sul piano nazionale, gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bromoxynil entro il 14 marzo 2021. È inoltre possibile concedere un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ma tale periodo deve in ogni caso scadere entro il 14 settembre 2021 e non può superare 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Rapporti con ulteriori domande di approvazione
Il provvedimento precisa espressamente che il mancato rinnovo non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione del bromoxynil ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva bromoxynil non è rinnovata, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché non è stato possibile accertare che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 siano soddisfatti per uno o più impieghi rappresentativi.
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
Nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 85 relativa al bromoxynil, con effetto di eliminare la sostanza dall’elenco delle sostanze attive approvate.
Misure transitorie per i prodotti fitosanitari
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bromoxynil entro il 14 marzo 2021.
Periodo di tolleranza
Se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve scadere entro il 14 settembre 2021 e comunque non può superare 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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