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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1299

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1299 della Commissione dell’11 settembre 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Szilvásváradi pisztráng» (IGP)]

Normativa europea32020R1299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Szilvásváradi pisztráng" come indicazione geografica protetta (IGP). La Commissione prende atto che la domanda presentata dall’Ungheria è stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia generale, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Registrazione della denominazione geografica protetta "Szilvásváradi pisztráng" nel registro UE delle DOP e IGP.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Szilvásváradi pisztráng" proposta dall’Ungheria nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda il prodotto agricolo/alimentare classificato come prodotto ittico fresco e derivati (classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014). Gli effetti sono vincolanti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, con applicazione diretta a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento.

Registrazione della denominazione "Szilvásváradi pisztráng" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1299 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La Commissione registra la denominazione "Szilvásváradi pisztráng" come indicazione geografica protetta, a seguito della domanda presentata dall’Ungheria e della mancata presentazione di opposizioni nel termine previsto.

Contesto procedurale

Nei considerando si richiama che la domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione è stata ritenuta idonea alla registrazione.

Oggetto della tutela

L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Szilvásváradi pisztráng" (IGP). Il nome identifica un prodotto classificato nella classe 1.7 "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Ne consegue l’inserimento della denominazione nel registro UE delle DOP e IGP e la protezione connessa al regime delle indicazioni geografiche.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 registra la denominazione "Szilvásváradi pisztráng" come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.7 "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La registrazione avviene ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 2. Nei considerando si specifica che la domanda ungherese era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichequalità dei prodotti agricoli e alimentarisettore agroalimentarepesca e prodotti ittici

Testo integrale

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