Regolamento (UE) 2020/1279
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1279 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione uniforme di una specifica tipologia di medaglie in metallo comune nella nomenclatura combinata, individuando il codice NC 7117 19 00. La Commissione adotta la misura per garantire un’applicazione omogenea della NC in tutta l’Unione e per assicurare coerenza con le regole generali di interpretazione e con le note del capitolo 71. È inoltre previsto un breve periodo transitorio di tre mesi per l’uso delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo orientamento classificatorio.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di talune medaglie in metallo comune destinate a essere indossate come ornamenti personali.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare ad articoli a forma di medaglia in metallo comune, non placcati con metalli preziosi, di varie forme e dimensioni, destinati a essere portati come medaglia o ornamento personale dopo una vittoria in gara. Opera nell’ambito della nomenclatura combinata dell’UE e della tariffa doganale comune, con effetto diretto in tutti gli Stati membri. Restano rilevanti le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) già rilasciate per merci interessate ma non conformi al regolamento, che possono essere invocate per un periodo transitorio di tre mesi dalla sua entrata in vigore.
Classificazione di talune medaglie in metallo comune nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1279 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione, classificando un determinato articolo a forma di medaglia in metallo comune. La misura si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sugli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, ed è adottata alla luce delle regole generali di interpretazione della NC.
Ambito materiale e criteri di classificazione
L’allegato descrive un articolo in metallo comune, non placcato con metalli preziosi, in varie forme e dimensioni, spesso di diametro compreso tra 35 e 70 mm, decorato con iscrizioni e di colore oro, argento o bronzo. Può essere munito di un occhiello per essere appeso a un nastro e indossato intorno al collo. La Commissione considera l’articolo destinato a essere utilizzato come medaglia per decorare una persona dopo una vittoria in gara, con o senza nastro, e lo classifica nel codice NC 7117 19 00.
La motivazione di classificazione richiama:
- le regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata;
- la nota 11 del capitolo 71;
- il testo delle voci e sottovoci NC 7117, 7117 19 e 7117 19 00.
Esclusione della classificazione nella voce 8306
Il regolamento esclude la voce 8306, relativa agli oggetti di ornamento di metalli comuni, perché l’articolo non è concepito essenzialmente per decorare case o uffici. La Commissione evidenzia inoltre che la voce 8306 comprende solo medaglioni diversi da quelli che costituiscono ornamenti personali. Poiché l’articolo è pensato per essere indossato, anche sugli abiti, esso rientra nella categoria delle minuterie di bigiotteria di metalli comuni.
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
Per evitare effetti immediatamente pregiudizievoli su posizioni già consolidate, il regolamento prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore. Il richiamo espresso è all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, assicurando così uniformità interpretativa e applicativa in materia doganale.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
Le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato devono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, vale a dire 7117 19 00. La motivazione richiama le regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la nota 11 del capitolo 71 e il testo dei codici NC 7117, 7117 19 e 7117 19 00.
Esclusione della voce 8306 e qualificazione come minuteria di bigiotteria
La Commissione precisa che l’articolo è concepito per essere indossato, anche sugli abiti, e va considerato un piccolo oggetto ornamentale. È quindi esclusa la classificazione nella voce 8306 come oggetto di ornamento di metalli comuni, poiché non è destinato essenzialmente a decorare case, uffici o ambienti analoghi; la voce 8306 comprende solo i medaglioni che non costituiscono ornamenti personali.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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