Regolamento (UE) 2020/1300
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1300 della Commissione dell’11 settembre 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Asiago» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Asiago". La Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, non essendo stata presentata alcuna opposizione, ha adottato il provvedimento di approvazione. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Asiago".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Asiago", già registrata a livello UE, e produce effetti per tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile. Riguarda la modifica del disciplinare della denominazione, a seguito di domanda presentata dall’Italia e pubblicata per opposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Non disciplina altri prodotti, né contiene esclusioni specifiche oltre al fatto che si riferisce esclusivamente alla modifica del disciplinare della DOP indicata.
Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Asiago"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1300 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Asiago". L’atto si inserisce nella disciplina unionale dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Contesto normativo e procedimento
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La denominazione "Asiago" era già registrata in precedenza nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/96, poi modificato dal regolamento (CE) n. 1200/2007.
Poiché la modifica è stata qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, il relativo progetto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la Commissione ha potuto approvare la modifica con il presente regolamento.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per la denominazione "Asiago" (DOP). Il regolamento non contiene ulteriori prescrizioni sostanziali sul prodotto, limitandosi a confermare l’esito favorevole del procedimento di modifica.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Esame della domanda e base giuridica
La Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La denominazione interessata è "Asiago", già registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96, come modificato dal regolamento (CE) n. 1200/2007.
Qualificazione della modifica come non minore
La modifica al disciplinare è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale ragione la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Assenza di opposizioni e approvazione
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è approvata con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1300.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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