Regolamento (UE) 2020/1267
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1267 del Consiglio del 10 settembre 2020 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/1267 aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, che contiene l’elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive connesse alla situazione in Ucraina. In seguito a un riesame del Consiglio, vengono modificate le informazioni relative a 41 persone e 28 entità, mediante sostituzione delle rispettive voci nell’elenco. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 con la modifica delle indicazioni relative a 41 persone e 28 entità soggette a misure restrittive per azioni contro l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione europea contro persone fisiche ed entità elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, in relazione ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. L’effetto è generale per tutti gli Stati membri, essendo il regolamento obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. L’intervento non istituisce nuove categorie di soggetti, ma sostituisce le voci già presenti nell’allegato per aggiornare dati identificativi e motivazioni; non risultano esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1267 del Consiglio
Il regolamento interviene nel quadro delle misure restrittive dell’Unione nei confronti di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il Consiglio, a seguito di un riesame, aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 sostituendo le voci di 41 persone e 28 entità già inserite nell’elenco sanzionatorio.
Contesto e finalità
Il regolamento si inserisce nel regime sanzionatorio UE avviato nel 2014 contro soggetti ritenuti responsabili o sostenitori delle condotte connesse all’annessione illegale della Crimea, alla destabilizzazione dell’Ucraina orientale e al sostegno alle entità separatiste. Il testo non introduce nuove categorie di misure, ma aggiorna le informazioni dell’elenco, rendendo attuali i dati identificativi e le motivazioni delle designazioni.
Base giuridica
L’atto è adottato dal Consiglio ai sensi del TFUE e del regolamento (UE) n. 269/2014, in particolare dell’articolo 14, paragrafi 1 e 3. Il richiamo alla proposta dell’Alto rappresentante segnala la collocazione dell’atto nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune.
Modifica dell’allegato I
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 sia modificato come indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In pratica, le singole voci dell’elenco sono sostituite da nuove formulazioni che contengono:
- dati identificativi aggiornati delle persone fisiche e delle entità;
- alias e denominazioni alternative;
- motivi della designazione o del mantenimento in elenco;
- date originarie di inserimento nell’elenco.
Persone fisiche interessate
Le persone elencate risultano, in larga parte, collegate a tre macro-aree di condotta:
- coinvolgimento militare o istituzionale nell’occupazione o nel consolidamento della presenza russa in Crimea;
- sostegno politico, legislativo o organizzativo alle strutture separatiste di Donetsk e Luhansk;
- partecipazione a iniziative che hanno rafforzato l’annessione illegale della Crimea, inclusi ruoli in organi elettorali locali, nella Duma di Stato, nel Consiglio federale o in apparati di sicurezza.
Tra i motivi ricorrenti figurano la partecipazione a "elezioni" non riconosciute, il supporto ad attività separatiste, la supervisione dell’integrazione della Crimea nella Federazione russa, nonché il coinvolgimento in operazioni navali contro unità ucraine nel Mar d’Azov. Alcuni nominativi risultano inoltre collegati a soggetti economici che hanno tratto beneficio dall’annessione o dalle politiche di consolidamento dell’occupazione.
Entità interessate
L’allegato aggiorna anche le voci di entità, che comprendono:
- strutture di fatto delle cosiddette repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk;
- gruppi armati separatisti e movimenti politici o paramilitari;
- imprese e società coinvolte nell’appropriazione o gestione di beni in Crimea;
- soggetti economici che hanno contribuito alla realizzazione del ponte di Kerch o di infrastrutture con effetto di consolidamento dell’annessione;
- operatori che hanno sostenuto materialmente o finanziariamente l’integrazione della Crimea nella Federazione russa.
Le motivazioni richiamano spesso la violazione del diritto ucraino, la confisca di beni, il sostegno a forze separatiste, la partecipazione a progetti infrastrutturali strategici o il contributo alla stabilizzazione della fornitura elettrica per la Crimea e Sebastopoli come mezzo di sostegno alla separazione dall’Ucraina.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la piena obbligatorietà e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con effetto immediato sull’aggiornamento delle liste sanzionatorie interne e sulle verifiche di compliance da parte degli operatori economici e finanziari.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il Consiglio adotta il regolamento sulla base del TFUE e dell’articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 269/2014, per aggiornare l’elenco delle persone ed entità sottoposte a misure restrittive. Il considerando evidenzia che, a seguito del riesame, occorre modificare le informazioni relative a 41 persone e 28 entità contenute nell’allegato I.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014
L’articolo 1 dispone la sostituzione delle voci dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 con quelle riportate nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’aggiornamento riguarda sia persone fisiche sia entità, con indicazione di dati identificativi, motivi dell’inserimento e date originarie di designazione.
Elenco delle persone fisiche interessate
L’allegato sostituisce le voci di numerose persone già inserite nella lista, tra cui soggetti collegati all’annessione della Crimea, al sostegno a entità separatiste nel Donbass, a strutture statali di fatto nelle aree separatiste, nonché a operazioni navali e a supporto logistico o politico delle politiche di integrazione della Crimea nella Federazione russa. Per ciascun nominativo sono aggiornati o precisati nome, alias, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ruolo e motivazione del mantenimento nell’elenco.
Elenco delle entità interessate
L’allegato sostituisce anche le voci di entità quali imprese, organi di fatto delle cosiddette repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, gruppi armati separatisti, società e imprese legate alla Crimea annessa illegalmente, nonché operatori economici coinvolti nella costruzione del ponte di Kerch o nel supporto alla separazione della Crimea dall’Ucraina. Le motivazioni richiamano appropriazione di beni in violazione del diritto ucraino, sostegno a politiche separatiste o contributo al consolidamento dell’annessione illegale.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 10 set 2020Regolamento (UE) 2020/1263
- Regolamento · 9 set 2020Regolamento (UE) 2020/1279
- Regolamento · 9 set 2020Regolamento (UE) 2020/1286
- Regolamento · 9 set 2020Regolamento (UE) 2020/1287
- Regolamento · 9 set 2020Regolamento (UE) 2020/1288
- Regolamento · 9 set 2020Regolamento (UE) 2020/1289
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →