Cassazione Penale, Sentenza n. 38958/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 309 c.p.p., con unico motivo articolato: violazione di legge e vizio di motivazione per presunta inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza e per travisamento della prova; contestazione della qualificazione di "stabile fornitore" nel contesto associativo (capo 1, art. 74 DPR 309/1990), dell'effettiva partecipazione alla trattativa per 20 kg di stupefacente (capo 3) e della responsabilità nella partita di hashish pagata e mai consegnata (capo 4); dedotta inoltre la nullità del capo di imputazione per mancata indicazione di luogo e tempo e l'insufficienza della motivazione sulle esigenze cautelari (in particolare la mancata considerazione del "tempo silente" e l'assenza di attualità del pericolo). Sono stati prodotti motivi nuovi volti a sviluppare le contestazioni sulle intercettazioni e sulla assenza di riscontri.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulla motivazione delle misure cautelari è limitato alla verifica di violazioni di norme o di manifesta illogicità/mancanza di motivazione; non è consentito sostituirsi al giudice di merito proponendo una diversa lettura degli elementi istruttori. La partecipazione di Lupparelli all'associazione (capo 1) è stata ritenuta provata da un compendio indiziario composto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dai sequestri e dalle intercettazioni; la figura di "stabile fornitore" è considerata adeguatamente motivata. Anche i capi 3 e 4 sono stati ritenuti sufficientemente supportati dalle intercettazioni e dagli elementi fattuali (incontro del 27/10/2019, messaggi contenenti l'indirizzo, conversazioni sul prezzo di 27.000 e sulla somma di 42.000 euro), e la doglianza di nullità dell'imputazione è stata dichiarata inammissibile o infondata. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ricordato la presunzione rafforzata prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. per i delitti di cui all'art. 74 DPR 309/90: la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere non è vinta dal semplice decorso del tempo o dall'assenza di contatti ripetuti, salvo prova della rescissione dei legami con l'organizzazione. In conseguenza il provvedimento di custodia è stato confermato; il ricorrente è stato condannato alle spese e gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma che disciplina l'adozione e la pronuncia delle misure cautelari da parte del Tribunale della Libertà; qui richiamata in relazione alla conferma dell'ordinanza di custodia.
art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nel caso opera la presunzione rafforzata di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p., rilevante per la conferma della custodia in carcere.
art. 73 DPR 309/1990
Norma relativa alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, richiamata nei capi di imputazione per singole cessioni/contrattazioni.
artt. 81 comma finale e 110 c.p.
Riferimenti alla responsabilità per il concorso e per la tentata/compiuta offerta/vendita di stupefacenti integrata con il concorso materiale e morale tra partecipanti.
art. 273 c.p.p.
Disciplina del requisito dei gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari; la Cassazione ha richiamato che la sua insussistenza è sindacabile solo in presenza di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione.
art. 275 comma 3 c.p.p.
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ed adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati (tra cui quelli previsti dall'art. 74 DPR 309/90); la Corte ha ritenuto che questa presunzione non sia stata vinta dal ricorrente.
art. 292 comma 2 lett. b) c.p.p.
Prevede i requisiti formali dell'ordinanza applicativa di misure cautelari; la Corte ha ritenuto che la descrizione sommaria dell'addebito fosse sufficiente in presenza di elementi che consentivano l'identificazione del fatto.
art. 581 e art. 585 c.p.p.
Norme processuali richiamate in tema di limiti all'introduzione di motivi nuovi in Cassazione e della specificità richiesta per i motivi: la Corte ha escluso l'ammissibilità di censure in parte introdotte solo successivamente senza adeguata specificità.
art. 94 comma 1 c.p.p.
Norma richiamata per gli adempimenti a seguito della pronuncia di rigetto e condanna alle spese; gli atti sono trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato: può censurare solo violazioni di legge o la manifesta illogicità o carenza della motivazione, non la diversa valutazione degli elementi di fatto operata dal giudice di merito.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se riscontrate da altri elementi (sequestri, intercettazioni, conversazioni), possono costituire fondamento valido dei gravi indizi di partecipazione ad associazioni di spaccio.
- L'interpretazione delle intercettazioni è questione principalmente di merito; la Cassazione interviene solo se la valutazione è manifestamente illogica o irragionevole.
- Per i reati previsti dall'art. 74 DPR 309/90 opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.): per superarla è necessario provare la reale e documentata rottura dei rapporti con l'organizzazione criminale, non basta il semplice decorso del tempo ("tempo silente").
- Le eccezioni di nullità dell'imputazione o di carenza formale del capo devono essere sollevate tempestivamente: deduzioni tardive in sede di riesame o in Cassazione rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- Motivi introdotti come "nuovi" in sede di integrazione del gravame sono ammessi solo se costituiscono sviluppo o migliore esposizione di motivi originari; non è possibile introdurre censure sostanzialmente nuove senza averle specificate nell'atto principale.
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