Cassazione Penale, Sentenza n. 20726/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso i decreti di sequestro dei saldi dei conti correnti cointestati con i rispettivi mariti (indagati per l'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000). Due motivi: (1) violazione di legge, illegittimità della procedura di sequestro e lesione del diritto di difesa e dei principi di proporzionalità e adeguatezza, poiché il sequestro sui conti personali sarebbe stato disposto nonostante fosse stato eseguito il sequestro sui beni della società, il cui patrimonio sarebbe stato idoneo a soddisfare la pretesa, con contestuale censura per mancanza di notifica del verbale; (2) vizio motivazionale per "apparenza" della provenienza lecita delle somme sui conti (sostegno che gli importi erano redditi personali ed estranei al reato).
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha definiti manifestamente infondati, confermando l'ordinanza del Tribunale del riesame. Motivazioni principali: la precedente ordinanza del 18/08/2021 aveva confermato il sequestro diretto e per equivalente e aveva determinato la preclusione cautelare, rendendo inammissibili le medesime censure; è legittimo disporre, in via preventiva, il sequestro sia sui beni dell'ente sia per equivalente sui beni della persona fisica quando il reperimento dei beni dell'ente non sia possibile al momento dell'adozione della misura; la mancata preventiva ricerca generalizzata dei beni è ammessa quando l'impossibilità sia sussistente al momento della richiesta; il vizio relativo alla mancata notifica non ha compromesso il diritto di difesa, essendo le ricorrenti comunque ricorrenti avverso gli atti; la censura sulla provenienza lecita delle somme è preclusa quanto a merito dal limite dell'art. 325 c.p.p. (il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di fatto), e il Tribunale ha correttamente ritenuto che i saldi in conti cointestati a firma disgiunta manifestano destinazione comune e dunque disponibilità assoggettabile a confisca per equivalente. Conseguenze pratiche: rigetto dei ricorsi, condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, dell'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. e del versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuna alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis
Norma che disciplina l'illecito tributario contestato agli indagati (reato da cui sarebbe derivato il profitto oggetto di confisca). La sentenza fa riferimento al fatto che i mariti delle ricorrenti sono indagati per tale fattispecie.
codice penale, art. 322-ter
Norma sulla confisca per equivalente: il sequestro preventivo può essere funzionale alla successiva confisca per equivalente delle somme ritenute profitto del reato; la Corte interpreta che le somme in conti cointestati possono essere assoggettate a tale confisca quando vi sia disponibilità.
codice di procedura penale, art. 325
Limite del sindacato sulla misura cautelare reale davanti alla Corte: è consentito il controllo politico-giurisdizionale solo per violazione di legge; pertanto le censure di merito sulla prova della provenienza lecita delle somme sono in gran parte precluse in sede di riesame cautelare.
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'onere delle spese in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha imposto alle ricorrenti di sostenere le spese procedurali.
Cass., Sez. 2, n. 42411 del 17/06/2021 (Sguazzini)
Giurisprudenza di legittimità che autorizza il sequestro preventivo diretto e per equivalente contemporaneo su beni dell'ente e della persona fisica quando il reperimento dei beni dell'ente non è possibile al momento dell'adozione della misura, per evitare occultamento dei beni.
Cass., Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014 (Gubert)
Principio secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche se l'impossibilità di reperire i beni è transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta.
Cass., Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020 (Cavinato)
Una delega ad operare sul conto senza limitazioni attribuisce disponibilità delle somme, quindi legittima l'assoggettamento a sequestro preventivo; principio estendibile ai cointestati.
Cass., Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017 (Terzi)
Conferma che il conto cointestato conferisce ai cointestatari una destinazione comune delle somme, rendendo le stesse suscettibili di confisca per equivalente salvo successivo accertamento della esclusiva proprietà di terzi estranei al reato.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio generale sulla valutazione dell'eventuale colpa nella presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussisteva colpa tale da esentare le ricorrenti dall'obbligo del versamento alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può colpire sia i beni dell'ente sia, in via diretta, i beni della persona fisica (inclusi saldi di conti cointestati) se al momento della richiesta non è possibile reperire i beni dell'ente; ciò per evitare l'occultamento degli utili del reato.
- I conti correnti cointestati con firma disgiunta sono presuntivamente da considerare a disposizione comune dei cointestatari: le somme in essi giacenti possono essere assoggettate a sequestro e confisca per equivalente a carico di uno degli indagati, salvo successivo e concreto accertamento della esclusiva proprietà di un terzo estraneo al reato.
- In sede di riesame cautelare il sindacato è limitato (art. 325 c.p.p.): le censure puramente valutative sulla provenienza lecita delle somme sono difficilmente decisive; per contestare efficacemente il sequestro è necessario prospettare profili di illegittimità di diritto o fornire prova documentale stringente dell'esclusiva titolarità delle somme.
- La mancata notifica formale di alcuni atti esecutivi non comporta automaticamente la nullità della misura se il diritto di difesa non risulta compromesso (ad es. perché i destinatari hanno impugnato gli atti). Tuttavia, la tempestiva impugnazione e la produzione di documentazione probatoria restano strumenti essenziali per ottenere la restituzione.
- In situazioni simili, terzi non indagati e cointestatari devono documentare immediatamente e compiutamente l'origine esclusiva e distinta delle somme (es.: buste paga, bonifici, contabilità separata, sentenze civili) per chiedere la disapplicazione del sequestro o la restituzione.
- Prevenire il rischio: evitare di detenere somme riconducibili all'attività aziendale su conti cointestati o a firma disgiunta con soggetti indagati; utilizzare conti personali chiaramente separati e documentare flussi finanziari per dimostrare la liceità della provenienza.
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