Cassazione Penale, Sentenza n. 26229/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Napoli ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra fatti giudicati con più decisioni irrevocabili. Marfella sostiene che la condotta di cessione di stupefacenti del marzo 2011, avvenuta in Pianura, debba essere ricondotta allo stesso disegno criminoso dell'associazione finalizzata al narcotraffico: i collaboratori di giustizia utilizzati nella seconda sentenza avrebbero indicato il Marfella come "gestore" della piazza di spaccio, quindi il fatto del 2011 rientrerebbe in una deliberazione unitaria di controllo del mercato degli stupefacenti nella zona.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli, rilevando che il giudice della esecuzione si era limitato a considerare lo scarto temporale tra i fatti senza effettuare una valutazione approfondita dei contenuti delle decisioni e degli elementi probatori allegati dalla difesa. La Cassazione ha richiamato i principi sulla continuazione (unità di disegno criminoso, valutazione indiziaria dei nessi esteriori, necessità di programmazione iniziale almeno nelle linee essenziali) e ha stabilito che va compiuta una nuova valutazione che consideri tutti gli indicatori rilevanti.
Norme richiamate
art. 81 c.p., comma 2
La continuazione richiede l'unità di disegno criminoso: una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte, non potendosi ridurre a mera reiterazione di reati o a scelta di vita; è necessaria una visibile programmazione iniziale almeno nelle linee essenziali.
Sez. I n. 40123 del 22.10.2010 (rv 248862)
Richiama il principio che la mera ricaduta nel reato o l'abitualità non integrano di per sé l'elemento intellettivo della continuazione; occorre unità di ideazione che giustifichi la valutazione di minor pericolosità sociale.
Sez. I n. 12905 del 17.3.2010 (rv 246838)
La programmazione può essere anche di massima; è sufficiente che i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale come mezzi per il conseguimento di un unico fine, con possibilità di adattamento alle eventualità.
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017 (rv 270074)
In sede di esecuzione, come nel processo di cognizione, il riconoscimento della continuazione richiede verifica approfondita di indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita) e che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali.
Massime di principio
- La continuazione non si presume: occorre provare, anche indiziariamente, l'unità di disegno criminoso sin dal momento ideativo e non basta la mera reiterazione di episodi simili.
- Il giudice (anche dell'esecuzione) deve valutare più indicatori: omogeneità del bene giuridico leso, contiguità spazio-temporale, modalità operative, cause e sistematicità; non è sufficiente considerare solo l'intervallo temporale.
- Dichiarazioni di collaboratori di giustizia e elementi emersi in sentenze successive possono costituire indizi rilevanti, ma il giudice deve analizzarne il contenuto e l'attinenza alle singole condotte per stabilire la programmabilità iniziale dei reati.
- La programmazione può essere generica: è sufficiente che i reati siano previsti nelle linee essenziali come mezzi per un unico fine, con margine di adattamento alle circostanze.
- Se il giudice si limita a valutazioni formali o temporali senza esaminare le allegazioni difensive e i contenuti decisionali, la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo giudizio.
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