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Sentenza

Sentenza n. 287/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: - della Determinazione n. 1328 (prot. uscita n. 15002) del 23 dicembre 2025, adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della Centrale regionale di committenza - Servizio forniture e servizi, a firma della Direttrice del Servizio, in pari data comunicato, con la quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali delle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna - 2a edizione; - dei verbali n. 7 del 6 novembre 2025 e n. 8 del 20 novembre 2025, rispettivamente acquisiti al protocollo con n. 12929 del 19 novembre 2025 e con n. 13272 del 26 novembre 2025, citati nella suddetta Determinazione ed allo stato non conosciuti in quanto non comunicati, né pubblicati; - della Relazione del Responsabile unico del progetto, acquisita al prot. con n. 14861 del 18 dicembre 2025, citata nella suddetta Determinazione ed allo stato non conosciuta in quanto non comunicata, né pubblicata; - per quanto possa occorrere, della nota del 14 gennaio 2026 con la quale è stata confermata l'esclusione a seguito dell'istanza di riesame in autotutela presentata dall'odierna ricorrente; - in via espressamente subordinata, e per quanto di ragione, del punto 6.4.2 del Capitolato Tecnico, in relazione al tempo di risoluzione del guasto, ove interpretato nel senso che l'incremento del tempo di risoluzione in caso di necessità di ricambi costituisca un requisito minimo autonomo rispetto al tempo complessivo di risoluzione del guasto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per la stipula di convenzioni quadro relative alla gestione delle apparecchiature elettromedicali delle aziende sanitarie regionali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale che ne disponeva l'esclusione dalla procedura aperta, nonché i verbali, la relazione del responsabile unico del progetto e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. In via subordinata è stata contestata una clausola del capitolato tecnico relativa al tempo di risoluzione dei guasti, ove interpretata nel senso che l'incremento del tempo necessario in caso di ricorso a pezzi di ricambio costituisse un requisito minimo autonomo rispetto al tempo complessivo di risoluzione. La ricorrente ha chiesto anche misure cautelari. Nel corso del giudizio, prima dell'esame dell'istanza cautelare, la stazione appaltante ha adottato un provvedimento di autotutela con cui ha revocato l'esclusione e disposto la riammissione dell'impresa a tutti i lotti della procedura.

La decisione

Il TAR, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la stazione appaltante ha integralmente rimosso l'esclusione impugnata e ha disposto la riammissione della ricorrente alla procedura per tutti i lotti. Le parti avevano concordemente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, che il Collegio ha disposto integralmente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente al giudice, sentite le parti, di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • La rimozione in autotutela dell'atto di esclusione e la conseguente riammissione dell'operatore economico alla procedura di gara fanno venir meno l'utilità concreta della decisione richiesta con l'impugnazione dell'esclusione e determinano la cessazione della materia del contendere.
  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un atto satisfattivo che elimina integralmente l'atto impugnato e ripristina la posizione sostanziale del ricorrente, il giudice può definire il processo con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previa audizione delle parti.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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