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Sentenza

Sentenza n. 629/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 328/2023 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19 aprile 2023, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.

Giustizia amministrativa202500838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 328/2023, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente per cinque annualità, nella misura di € 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Il ricorrente ha dedotto che la sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 2 luglio 2023, che non era stata impugnata nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c. e che era inutilmente decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto inerte, omettendo sia di rilasciare la carta sia di accreditarvi le somme spettanti. È stata quindi chiesta la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione entro 60 giorni, con nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Dopo la notifica del ricorso, il Ministero ha dato integrale esecuzione al giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione, nel corso del giudizio, aveva dato piena esecuzione alla sentenza azionata. Pur non adottando più una pronuncia esecutiva sul merito dell'ottemperanza, il Tribunale ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerando che l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso. Le spese sono state liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato per il termine di impugnazione decorso il quale la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione dà integrale esecuzione al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento intervenuto solo dopo la notifica e il deposito del ricorso giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza.
  • Il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 consente di promuovere l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni obbligate all'adempimento di provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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