Cassazione Penale, Sentenza n. 27632/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricco è stato condannato dal Tribunale di Piacenza per il reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 per presunto omesso versamento d'IVA relativo all'anno 2018, per un importo ritenuto pari a euro 275.923 (in sentenza si è fatto riferimento a voci della dichiarazione IVA, tra cui il rigo VL30). Il ricorrente ha lamentato errata interpretazione della norma da parte del Tribunale, sostenendo che la fattispecie è di natura dichiarativa e che l'importo rilevante è quello risultante dalla dichiarazione annuale (in particolare rigo VL38 e, nell'aritmetica interna, rigo VL32 pari a 1 euro), e non l'importo isolato indicato al rigo VL30. Ha contestato inoltre che il Tribunale non abbia eseguito le necessarie operazioni algebriche prescritte dalle istruzioni ministeriali.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui il reato di cui all'art. 10-ter è di natura formale/dichiarativa e si valuta rispetto all'imposta dichiarata (voce VL38), potendo il giudice prescindere dall'importo dichiarato solo se la dichiarazione è formalmente priva di giustificazioni. Nel caso di specie il Tribunale ha erroneamente assunto il rigo VL30 come parametro senza effettuare la sottrazione algebrica prescritta dalle istruzioni (dalla somma indicata in VL3 va infatti detratto il sottocampo 1 di VL30), ottenendo un importo finale diverso; correttamente eseguita tale operazione risultava un debito IVA pari a euro 1 (rigo VL32 e corrispondente VL38), per cui la condanna per omesso versamento così determinata non era legittima. In conseguenza di ciò il ricorso è stato accolto e la decisione impugnata annullata nella parte relativa alla condanna per omesso versamento ai sensi dell'art. 10-ter.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
la norma punisce chiunque non versi, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta
La Corte conferma che si tratta di reato formale/dichiarativo: la base di riferimento è l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale (voce VL38), non l'eventuale debito emergente dalle scritture contabili, salvo che la dichiarazione stessa risulti formalmente infondata o falsa
artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000
riferiti ai più gravi reati in caso di difformità sostanziali e falsità
Se dalla dichiarazione o dall'esame delle voci dichiarate emergono difformità sostanziali o falsità, possono configurarsi reati più gravi (occorre quindi distinguere il mero omesso versamento formale dalle condotte dolose e falsificatorie più gravi)
Istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione IVA 2019 (righi VL3, VL30, VL32, VL38)
le istruzioni impongono l'algebrica determinazione dell'IVA dovuta indicando come operare la differenza tra somme a debito e somme a credito e l'utilizzo dei sottocampi pertinenti
Le voci della dichiarazione devono essere interpretate e combinate secondo le istruzioni ministeriali: non è corretto assumere isolatamente un singolo rigo (es. VL30) senza effettuare le operazioni algebriche previste che possono condurre a un importo finale (es. VL32/VL38) sostanzialmente diverso
Massime di principio
- Il reato di omesso versamento IVA (art.10-ter) è prevalentemente formale/dichiarativo: il parametro è l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale (voce VL38), non il debito emerso dalle scritture contabili.
- Il giudice deve basarsi sulla dichiarazione nel suo complesso: le singole voci devono essere lette e combinate conformemente alle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate; non è lecito assumere isolatamente una voce (es. VL30) se le istruzioni richiedono operazioni algebriche con altre voci.
- Il magistrato può comunque disconoscere l'importo dichiarato quando la dichiarazione è formalmente incongrua o priva di giustificazione, potendo in tal caso emergere profili di maggiore gravità (artt. 2-4 d.lgs. 74/2000) se sussistono falsità o difformità sostanziali.
- In sede di valutazione penale è necessario verificare preventivamente le istruzioni tecniche applicabili all'anno di imposta interessato (struttura dei righi, sottocampi, modalità di calcolo) prima di determinare l'esistenza o l'entità dell'omesso versamento.
- Nel dubbio sull'interpretazione delle voci della dichiarazione è opportuno procedere a specifica disamina formale della dichiarazione e, se del caso, a rimessione degli atti per ulteriore accertamento contabile piuttosto che a una condanna basata su una lettura isolata delle voci.
- I pagamenti effettuati (anche a titolo di piano rateale) e gli interessi vanno considerati separatamente e valutati in base a quanto effettivamente versato sul capitale tributario al netto delle somme dovute a titolo di interessi.
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