Sentenza n. 185/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Carovigno n. 68 del 4 maggio 2020, con cui è stato disposto il divieto di sperimentare, installare e diffondere sul territorio comunale impianti con tecnologia 5G in attesa di dati scientifici più aggiornati fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata da IARC, dando mandato agli uffici comunali di esprimere parere negativo alla modifica o installazione di impianti stazioni radio base con tecnologia 5G; di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui la nota del 4 maggio 2020 indirizzata ai gestori con i quali viene chiesto loro di prestare garanzia formale con assunzione di responsabilità sotto i profili civili e penali, circa la certa assenza di alcun rischio per la salute e incolumità pubblica dall'esposizione a campi elettro magnetici da radio frequenze generati da stazioni radio base per la telefonica mobile ed i protocolli di comunicazione adottanti le frequenze c.d. “5G”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che vietava generalizzatamente la sperimentazione, installazione e diffusione della tecnologia 5G nel territorio comunale, nonché la connessa nota indirizzata ai gestori
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di diritti d'uso nazionale delle radiofrequenze 5G e soggetta a obblighi di copertura, ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza sindacale e della nota connessa per violazione dell'art. 191 TFUE, della legge n. 36/2001, degli artt. 86 e seguenti e 87-bis del d.lgs. n. 259/2003, del DPCM 8 luglio 2003, degli artt. 32 e 41 Cost. e dei principi di precauzione e proporzionalità. Ha contestato l'assenza di adeguata istruttoria e motivazione circa l'esistenza di un pericolo grave e attuale per la salute e l'incolumità pubblica, nonché il travisamento dei dati scientifici. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 50 e 54 TUEL, per mancanza dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti: assenza di un pericolo eccezionale, immediato e indilazionabile, mancata temporaneità della misura e disponibilità di strumenti ordinari. Sono stati altresì dedotti incompetenza comunale, carenza di potere e violazione della disciplina statale che riserva allo Stato la fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e attribuisce ad ARPA i relativi controlli, lasciando al Comune la verifica edilizia e urbanistica degli impianti.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accolto l'eccezione del Ministero dell'Interno, estromettendolo dal giudizio: l'imputazione allo Stato degli effetti delle ordinanze sindacali adottate nella veste di ufficiale del Governo è solo formale, mentre l'atto e la responsabilità restano imputabili al Comune. Nel merito ha accolto il ricorso ritenendo assorbentemente fondata la censura relativa all'assenza dei presupposti per l'esercizio del potere contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 TUEL. Il potere extra ordinem è residuale, atipico e derogatorio del principio di tipicità, sicché richiede un pericolo eccezionale concernente igiene, sanità o incolumità pubblica, tale da imporre interventi immediati e indilazionabili, oltre a misure temporanee e proporzionate; tali presupposti devono emergere dalla motivazione. Nel caso concreto il Comune ha invocato il principio di precauzione senza svolgere un effettivo accertamento di un pericolo grave e attuale, ha imposto un divieto generalizzato e senza termine determinato e lo ha collegato genericamente all'attesa di una futura classificazione della cancerogenicità. Il giudice ha inoltre richiamato l'art. 38, comma 6, del d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, quale conferma della riserva statale in materia di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità relativi ai campi elettromagnetici. Sono state assorbite le ulteriori censure e annullati l'ordinanza e gli atti connessi. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Le ordinanze contingibili e urgenti richiedono un pericolo eccezionale per igiene, sanità o incolumità pubblica, interventi immediati e indilazionabili, temporaneità e proporzionalità della misura; il potere è residuale e può essere esercitato solo quando siano inutilmente utilizzabili gli strumenti ordinari.
art. 4 l. 36/2001
La competenza a fissare i limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità è riservata allo Stato.
art. 38, comma 6, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020
La disposizione conferma l'illegittimità dell'adozione di ordinanze contingibili e urgenti comunali sui limiti di esposizione, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità relativi ai campi elettromagnetici.
artt. 86 e seguenti e 87-bis d.lgs. 259/2003
La disciplina statale delle infrastrutture di telecomunicazione e delle stazioni radio base delimita le competenze comunali, non consentendo al Comune di sostituirsi allo Stato nella regolazione dei limiti di esposizione elettromagnetica.
DPCM 8 luglio 2003
La normativa statale stabilisce i parametri e i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, sicché il divieto generalizzato del 5G non può essere giustificato dalla mera invocazione del principio di precauzione.
art. 191 TFUE
Il principio di precauzione non esonera l'amministrazione dall'accertamento istruttorio di un rischio concreto e attuale né consente misure generalizzate, indefinite e sproporzionate adottate fuori dai presupposti del potere contingibile e urgente.
Massime di principio
- Il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente è residuale, atipico e derogatorio del principio di tipicità; può essere esercitato solo in presenza di un pericolo eccezionale per l'igiene, la sanità o l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, tale da richiedere interventi immediati e indilazionabili.
- I presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti devono risultare da un'adeguata istruttoria e dalla motivazione dell'atto; il richiamo generico a studi sulla possibile pericolosità dei campi elettromagnetici non dimostra l'esistenza di un pericolo grave, attuale e concreto.
- Un divieto comunale generalizzato di sperimentazione o installazione della tecnologia 5G, privo di un termine determinato e subordinato genericamente all'attesa di futuri studi o classificazioni scientifiche, non rispetta i requisiti di temporaneità e proporzionalità propri delle ordinanze contingibili e urgenti.
- La fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità appartiene alla competenza statale; il Comune non può utilizzare il potere extra ordinem per introdurre autonomamente un divieto generale in materia.
- Il principio di precauzione non legittima, di per sé, l'adozione di misure comunali indefinite e generalizzate in assenza di un'istruttoria specifica sul rischio concreto e senza il rispetto dei presupposti normativi del potere esercitato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 367/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 368/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 369/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 370/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 371/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 372/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →