Sentenza n. 14798/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’accertamento - dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono presentata dalla Società Mazzini 2000 S.r.l. in data 9/12/2004, prot. UCE 0/565873 sot. 0, volta ad ottenere concessione edilizia in sanatoria ex Legge 326/2003 e L.R. Lazio 12/2004 per soppalco abusivo realizzato all’interno di immobile sito in Via Andrea Bafile, 9, Roma, Municipio I; e la conseguente declaratoria dell’inefficacia ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della l. 241/90 e/o per l’annullamento o la dichiarazione di nullità - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica-Direzione Edilizia privata-U.O. Condono Edilizio n. rep QI/1122/2025 e prot. Q/60227/2025 del 20/3/2025 avente ad oggetto “Reiezione istanza di condono prot. nr. 0/565873 sot-0 del 9.12.2004 – abuso in via Andrea Bafile, 9 – 00195 – I Municipio” notificata alla Società in data 8/9/2025; e, in ogni caso, per l’annullamento - della Relazione di Valutazione delle osservazioni prot. QI/127546 del 19/7/2023 (citata nella Determinazione di rigetto, ma non conosciuta); - della nota del Responsabile di Risorse per Roma S.p.A. e dell’U.O. Condono Edilizio QI 2022/220761 del 28/12/2022, ricevuta il 17/1/2023, recante “Comunicazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.R. Lazio 12/2004”; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto; e l’adozione delle conseguenti statuizioni, ivi compresa la condanna - di Roma Capitale al rilascio del titolo in sanatoria per l’abuso oggetto dell’Istanza del 9/12/2004, prot. UCE 0/565873 sot. 0.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di Roma Capitale di reiezione della domanda di condono edilizio relativa a un soppalco abusivo, nonché gli atti istruttori e il preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto di accertare la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono presentata nel 2004 e, conseguentemente, di dichiarare inefficace o nullo, ovvero annullare, il successivo provvedimento espresso di rigetto. Ha dedotto: violazione dell'art. 6, comma 3, della l.r. Lazio n. 12/2004, sostenendo che la domanda fosse completa e che il decorso del termine di 36 mesi avesse determinato l'accoglimento tacito; consumazione del potere amministrativo e violazione degli artt. 2, comma 8-bis, 10-bis e 20, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, assumendo che il diniego tardivo fosse inefficace o nullo; violazione dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, per mancanza dei presupposti dell'autotutela, dell'interesse pubblico attuale e di un'adeguata comparazione degli interessi; violazione della disciplina sul condono, poiché il soppalco non avrebbe comportato aumento di superficie utile o volume, trattandosi di superficie accessoria non utilizzabile commercialmente, oltre a difetto di istruttoria e motivazione; violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa o insufficiente valutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto. Roma Capitale ha sostenuto che il silenzio-assenso non potesse formarsi in presenza di un'istanza non riconducibile ai presupposti normativi del condono e che il soppalco superasse il limite dimensionale del 20 per cento. Risorse per Roma ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Risorse per Roma S.p.A., rilevando che la società in house aveva svolto l'intera attività istruttoria e adottato le determinazioni conclusive oggetto di impugnazione. Nel merito ha respinto il ricorso. Ha affermato che, pur richiedendo il silenzio-assenso la presentazione dell'istanza, la completezza documentale e il decorso del termine, la domanda deve essere almeno riconducibile al modello normativo astratto previsto dalla legge. La mera completezza formale non è sufficiente quando ricorra un'inconfigurabilità strutturale o giuridica dell'istanza. Nel caso concreto la stessa ricorrente aveva qualificato l'intervento come abuso di tipologia n. 1 e indicato un soppalco di 10 mq in un locale commerciale di 26 mq, eccedente il limite del 20 per cento previsto dalla disciplina richiamata. L'istanza era quindi ab origine estranea al paradigma normativo del condono e il decorso del termine non aveva formato alcun titolo tacito. Ne è derivato che non vi era stata consumazione del potere amministrativo: Roma Capitale conservava il potere-dovere di definire il procedimento con un provvedimento espresso. Il diniego non costituiva pertanto un atto di autotutela, mancando un precedente provvedimento favorevole, sicché non erano applicabili i presupposti dell'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990. È stato inoltre escluso il difetto di istruttoria, poiché l'Amministrazione aveva deciso sulla base della qualificazione e dei dati dimensionali forniti dalla stessa istante, senza essere tenuta a sostituirsi a essa nella prospettazione di una diversa fattispecie di condono. Infine, il TAR ha ritenuto rispettato l'art. 10-bis l. n. 241/1990: non è necessaria una confutazione analitica punto per punto delle osservazioni, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente idonea a mostrare perché esse non superino le ragioni ostative. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, l.r. Lazio n. 12/2004
Il silenzio-assenso in materia di condono edilizio presuppone non solo la presentazione della domanda, la completezza della documentazione e il decorso del termine, ma anche la riconducibilità dell'istanza al modello normativo astratto previsto dalla legge.
art. 2, comma 1, lett. a), l. n. 326/2003
Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
Per la tipologia di abuso indicata nella domanda, la sanatoria è ammessa entro il limite del 20 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, entro 200 metri cubi.
art. 2, comma 1, lett. e), l.r. Lazio n. 12/2004
Il limite dimensionale previsto per la fattispecie richiamata risultava comunque superato anche considerando una diversa qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il provvedimento finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, ma deve rendere percepibili, con motivazione complessivamente e logicamente adeguata, le ragioni per cui le osservazioni non superano i motivi ostativi.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
La disciplina dell'annullamento d'ufficio si applica quando esista un precedente provvedimento favorevole da rimuovere; non riguarda il primo provvedimento conclusivo di un procedimento nel quale non si sia formato alcun titolo tacito.
art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma non applicata dal TAR, perché non si era formato alcun provvedimento tacito favorevole.
art. 20, comma 2-bis, l. n. 241/1990
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente nel motivo relativo agli effetti del silenzio-assenso, ma il motivo è stato respinto per l'originaria inconfigurabilità giuridica dell'istanza.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso richiede la presentazione di un'istanza completa e il decorso del termine previsto dalla legge, ma presuppone altresì che la domanda sia almeno riconducibile al modello normativo astratto cui il legislatore collega l'effetto tacito.
- La mera completezza materiale della domanda non consente la formazione del silenzio-assenso quando l'istanza sia strutturalmente priva degli elementi essenziali richiesti dalla legge oppure sia giuridicamente inconfigurabile perché riferita a una situazione estranea all'ambito applicativo della disciplina invocata.
- Quando l'istanza di condono, per la qualificazione dell'abuso e per i dati dimensionali indicati dallo stesso richiedente, risulti originariamente estranea ai limiti legali della sanatoria, il decorso del termine non forma alcun titolo tacito favorevole.
- In assenza di formazione del silenzio-assenso, il potere amministrativo non si consuma e l'amministrazione conserva il potere-dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Il primo provvedimento espresso di rigetto di una domanda non costituisce esercizio di autotutela decisoria, poiché manca un precedente provvedimento favorevole da annullare; non sono quindi applicabili i presupposti dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990.
- L'art. 10-bis l. n. 241/1990 non impone una confutazione analitica di ogni osservazione del privato: è sufficiente una motivazione finale complessivamente e logicamente idonea a evidenziare perché gli apporti partecipativi non superino le ragioni ostative.
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