Cassazione Penale, Ordinanza n. 05535/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile, per un sinistro stradale con esito mortale e lesivo, dei reati di cui all'art. 589-bis, commi 1, 2 e 8 c.p., con condanna alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche. La difesa ha dedotto: 1) omessa motivazione, contestando in sostanza l'accertamento della velocità di marcia e quindi la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove; 2) richiesta di riduzione della pena e di concessione dei benefici di legge; 3) richiesta di annullamento della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito, e che la motivazione della Corte d'appello, conforme a quella del Tribunale, fosse congrua e immune da vizi logici. Ha inoltre osservato che la determinazione della pena era sorretta da motivazione adeguata, fondata sulla gravità del fatto, sull'elevato grado di colpa e sulle gravi conseguenze prodotte. È stata ritenuta infondata anche la doglianza sulle attenuanti generiche e sul preteso giudizio di bilanciamento, perché il comma 8 dell'art. 589-bis c.p. non è qualificato come aggravante. È stato infine confermato il diniego dei benefici di legge, ostati dall'entità della pena superiore a due anni, nonché la revoca della patente, giustificata dall'elevata velocità e dalla gravità delle conseguenze del sinistro. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.
Disposizione incriminatrice per l'omicidio stradale; il comma 8 non è stato considerato un'aggravante ai fini del bilanciamento con le attenuanti generiche.
art. 589-bis, comma 8 c.p.
Non integra una circostanza aggravante, sicché non si pone un giudizio di comparazione con eventuali attenuanti.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche risultano già concesse in appello; non è stato riconosciuto alcun ulteriore bilanciamento favorevole.
art. 163 c.p.
Il diniego dei benefici di legge è stato ritenuto corretto in ragione della pena inflitta superiore a due anni.
art. 165 c.p.
Rileva, in combinazione con la pena irrogata, ai fini della concessione dei benefici di legge, qui esclusi per il superamento del limite edittale applicabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di motivazione in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, quando la ricostruzione della dinamica del sinistro sia stata sorretta da motivazione congrua e non illogica.
- La ricostruzione della dinamica e dell'eziologia di un incidente stradale appartiene al giudice di merito e sfugge al sindacato di cassazione se la decisione è adeguatamente motivata.
- La doglianza sulla congruità della pena è inammissibile in cassazione quando si risolva in una mera richiesta di nuova valutazione discrezionale, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio o manifesta illogicità.
- Il comma 8 dell'art. 589-bis c.p. non va trattato come aggravante ai fini del bilanciamento con circostanze attenuanti, sicché non è configurabile un giudizio di prevalenza o equivalenza su tale sola base.
- La revoca della patente di guida quale conseguenza accessoria può essere sorretta da una motivazione centrata sulla pericolosità concreta della condotta, sulla velocità tenuta e sulla gravità degli effetti del sinistro.
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