Regolamento (UE) 2016/1724
Regolamento (UE) 2016/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati e di competenze di esecuzione per l'adozione di alcune misure (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo mirato sul regolamento (CE) n. 471/2009 per sostituire vecchi poteri di esecuzione con un sistema coerente di atti delegati e atti di esecuzione ai sensi del TFUE. Definisce quali aspetti tecnici e metodologici possono essere aggiornati dalla Commissione, stabilisce limiti e condizioni dell’esercizio della delega e sostituisce il comitato Extrastat con il comitato del sistema statistico europeo. Prevede inoltre termini di trasmissione dei dati, modalità uniformi di raccolta e regole transitorie per le procedure già avviate.
Modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 sulle statistiche del commercio estero con i paesi terzi, allineando i poteri della Commissione agli articoli 290 e 291 TFUE e aggiornando le procedure di esecuzione.
Ambito di applicazione
Si applica alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi disciplinate dal regolamento (CE) n. 471/2009, coinvolgendo gli Stati membri nella raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati a Eurostat e la Commissione nell’adozione di atti delegati e di esecuzione. Riguarda in particolare regimi e destinazioni doganali, merci e movimenti specifici, esclusioni dalle statistiche, raccolta di dati, specificazioni dei dati statistici, statistiche per caratteristiche delle imprese e per valuta di fatturazione, nonché i codici, i formati e il contenuto uniforme delle statistiche trasmesse. Si applica nell’ordinamento UE e nello Spazio economico europeo; non incide sulle procedure di adozione già avviate ma non concluse prima della sua entrata in vigore.
Regolamento (UE) 2016/1724: modifica del regolamento (CE) n. 471/2009 sulle statistiche del commercio estero con i paesi terzi
Il regolamento interviene sul quadro normativo delle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per adeguarlo alla disciplina del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di atti delegati e di esecuzione. I considerando evidenziano l’esigenza di allineare i poteri della Commissione agli articoli 290 e 291 TFUE, di riesaminare i riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo e di garantire un sistema statistico più efficiente e coordinato.
Finalità e contesto istituzionale
La modifica è motivata dalla necessità di sostituire le precedenti competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 471/2009 con un assetto coerente con il nuovo diritto primario. Il regolamento si inserisce anche nel quadro della riforma del Sistema statistico europeo e del regolamento (UE) n. 182/2011, che disciplina il controllo da parte degli Stati membri sull’esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione.
Ambito materiale della modifica
L’intervento non riscrive integralmente il regolamento del 2009, ma modifica singole disposizioni centrali relative alla produzione delle statistiche sul commercio estero. In particolare, riguarda:
- l’adeguamento dell’elenco dei regimi doganali e delle destinazioni doganali;
- la disciplina di merci e movimenti specifici;
- l’esclusione di determinate merci o movimenti dalle statistiche;
- la raccolta dei dati statistici e le ulteriori specificazioni dei dati;
- le serie limitate di dati per talune categorie di merci o movimenti;
- le statistiche per valuta di fatturazione;
- i codici, i formati e le specifiche tecniche uniformi per la trasmissione dei dati;
- il collegamento tra dati sulle imprese e dati statistici;
- il contenuto e la copertura uniforme delle statistiche trasmesse.
Poteri delegati della Commissione
Il regolamento attribuisce alla Commissione ampi poteri delegati, da esercitare mediante atti delegati conformemente al nuovo articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 471/2009. Tali poteri riguardano:
- l’adattamento dell’elenco dei regimi doganali o delle destinazioni doganali, per tener conto delle modifiche del codice doganale e delle convenzioni internazionali;
- la disciplina di merci e movimenti specifici e delle relative disposizioni particolari;
- l’esclusione di merci o movimenti dalle statistiche del commercio estero;
- la raccolta dei dati di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 4;
- le ulteriori specificazioni dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1;
- le serie limitate di dati relative a merci o movimenti specifici;
- il livello di aggregazione per paesi associati, merci e valute nelle statistiche sul commercio per valuta di fatturazione.
In tutti questi casi, la Commissione deve assicurare che gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.
Atti di esecuzione
Accanto alla delega, il regolamento conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per garantire condizioni uniformi di applicazione. Gli atti di esecuzione riguardano in particolare:
- i codici e il formato dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1;
- il collegamento tra i dati sulle caratteristiche delle imprese e i dati statistici da compilare;
- le misure tecniche uniformi relative al contenuto e alla copertura delle statistiche trasmesse.
Tali misure sono adottate secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento come modificato, quindi con applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011.
Obblighi degli Stati membri e tempi di trasmissione
Il regolamento rafforza e puntualizza gli obblighi di trasmissione delle statistiche a Eurostat. Gli Stati membri devono:
- trasmettere le statistiche mensili entro 40 giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento;
- assicurare che i dati coprano tutte le importazioni e le esportazioni del periodo, con adeguamenti se non sono disponibili registrazioni;
- inviare i dati riveduti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui i dati riveduti sono divenuti disponibili;
- includere ogni informazione statistica riservata nei risultati trasmessi;
- trasmettere le statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento;
- trasmettere le statistiche disaggregate per valuta di fatturazione entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento.
Statistiche per valuta di fatturazione
Una parte rilevante della modifica riguarda le statistiche annuali del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione. Gli Stati membri devono compilarle ogni due anni, utilizzando un campione rappresentativo di registrazioni di importazione ed esportazione tratte dalle dichiarazioni doganali contenenti il dato sulla valuta di fatturazione. Se per le esportazioni tale dato non è disponibile nella dichiarazione doganale, la raccolta avviene tramite indagine.
Disciplina della delega: durata, controllo politico e consultazione
Il nuovo articolo 10 bis disciplina in dettaglio l’esercizio della delega. La delega ha durata di cinque anni a decorrere dal 20 ottobre 2016 ed è tacitamente prorogata per pari periodi, salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio almeno tre mesi prima della scadenza. La delega può essere revocata in qualsiasi momento da una delle due istituzioni; la revoca produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o da una data successiva specificata.
Prima dell’adozione dell’atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Una volta adottato, l’atto deve essere notificato contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. L’atto entra in vigore solo se, entro tre mesi dalla notifica, nessuna delle due istituzioni solleva obiezioni; il termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Comitato del sistema statistico europeo
L’articolo 11 sostituisce il precedente riferimento al comitato Extrastat con il comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Tale comitato assiste la Commissione nell’esercizio delle competenze di esecuzione ed è qualificato come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Quando è richiamato il paragrafo 2 dell’articolo 11, si applica la procedura d’esame prevista dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento chiarisce che le procedure di adozione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 471/2009, se avviate ma non concluse prima della sua entrata in vigore, non sono pregiudicate. Il testo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Allineamento dei poteri della Commissione al TFUE
Il regolamento sostituisce nel regolamento (CE) n. 471/2009 le precedenti competenze di esecuzione con un sistema distinto di atti delegati, ai sensi dell’articolo 290 TFUE, e di atti di esecuzione, ai sensi dell’articolo 291 TFUE, per garantire coerenza con il nuovo quadro istituzionale.
Poteri delegati su regimi doganali, merci e esclusioni
All’articolo 3 sono attribuiti alla Commissione poteri delegati per adattare l’elenco dei regimi doganali o delle destinazioni doganali, disciplinare merci e movimenti specifici e le relative disposizioni particolari, nonché escludere merci o movimenti dalle statistiche del commercio estero. È stabilito che tali atti non devono comportare ulteriori significativi oneri per Stati membri o rispondenti.
Raccolta dati e specificazioni statistiche
All’articolo 4, paragrafo 5, la Commissione può adottare atti delegati sulla raccolta dei dati di cui ai paragrafi 2 e 4. All’articolo 5, la Commissione può adottare atti delegati sulle ulteriori specificazioni dei dati statistici e sulle serie limitate di dati per merci o movimenti specifici; anche in questo caso deve evitare nuovi oneri significativi per Stati membri o rispondenti.
Atti di esecuzione su codici, formati e collegamenti informativi
La Commissione adotta atti di esecuzione per i codici e il relativo formato da usare per i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, per il collegamento tra i dati sulle caratteristiche delle imprese e i dati statistici da compilare, e per le specifiche tecniche uniformi sul contenuto e sulla copertura delle statistiche trasmesse. Tali atti seguono la procedura d’esame dell’articolo 11, paragrafo 2.
Statistiche per valuta di fatturazione
All’articolo 6, paragrafo 3, gli Stati membri devono compilare ogni due anni statistiche annuali del commercio disaggregate per valuta di fatturazione, sulla base di un campione rappresentativo di registrazioni doganali; se per le esportazioni la valuta non è disponibile, i dati sono raccolti mediante indagine. La Commissione può adottare atti delegati sul livello di aggregazione per paesi associati, merci e valute.
Termini di trasmissione delle statistiche a Eurostat
All’articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono a Eurostat le statistiche mensili entro 40 giorni dalla fine del periodo di riferimento; le revisioni sono trasmesse entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui i dati riveduti diventano disponibili. Le statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese sono trasmesse entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento e quelle disaggregate per valuta di fatturazione entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento.
Esercizio della delega: durata, revoca, obiezioni
Il nuovo articolo 10 bis disciplina la delega dei poteri per gli articoli 3, 4, 5 e 6: durata di cinque anni dal 20 ottobre 2016, proroga tacita per pari periodi salvo opposizione di Parlamento o Consiglio almeno tre mesi prima della scadenza, possibilità di revoca in qualsiasi momento, consultazione degli esperti degli Stati membri prima dell’adozione, notifica contestuale al Parlamento e al Consiglio, e entrata in vigore dell’atto delegato solo in assenza di obiezioni entro tre mesi, prorogabili di tre mesi.
Nuova procedura di comitato
L’articolo 11 è sostituito per prevedere che la Commissione sia assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Quando si applica il paragrafo 2, trova applicazione l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Regime transitorio e entrata in vigore
Il regolamento non pregiudica le procedure di adozione delle misure del regolamento (CE) n. 471/2009 avviate ma non concluse prima della sua entrata in vigore. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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