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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1653

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1653 della Commissione, del 14 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per un dato giorno, i valori forfettari all'importazione da utilizzare nel meccanismo del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli freschi. La misura attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e si fonda su dati giornalieri variabili. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, in relazione ai codici NC e alle specifiche origini paesi terzi indicate. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Le origini sono individuate mediante la nomenclatura dei paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il regolamento si applica dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e non contiene deroghe territoriali o temporali ulteriori.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1653 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi. L'atto si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua le modalità previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Contesto normativo e funzione della misura

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Il considerando evidenzia che il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per questo motivo il regolamento produce effetti immediati dalla pubblicazione.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le importazioni nell'Unione di specifici prodotti ortofrutticoli identificati tramite codici NC nell'allegato:

  • 0702 00 00
  • 0707 00 05
  • 0709 93 10
  • 0805 50 10
  • 0806 10 10
  • 0808 10 80
  • 0808 30 90
  • 0809 30 10 e 0809 30 90

Per ciascun codice sono indicati uno o più paesi di origine e il relativo valore forfettario, espresso in EUR/100 kg. Il codice "ZZ" è precisato come corrispondente ad "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012.

Contenuto operativo

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. L'allegato contiene, per ciascun codice NC, valori differenziati in funzione dell'origine; ad esempio, per alcuni prodotti sono previsti valori per MA, TR, AR, CL, BR, NZ, US, UY e ZA, oltre al valore per "altre origini".

Entrata in vigore ed efficacia diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi previsti dall'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Determinazione dei valori forfettari

I valori forfettari all'importazione sono fissati nell'allegato del regolamento per specifici codici NC e origini di paesi terzi. Il meccanismo è giornaliero e tiene conto di dati giornalieri variabili, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato con i valori applicabili

L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90 e 0809 30 10/0809 30 90, con valori differenziati per origine (ad esempio MA, TR, AR, CL, BR, NZ, US, UY, ZA) e con indicazione del codice ZZ per "altre origini".

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiimportazioniortofrutticolidazi doganali

Testo integrale

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