Regolamento (UE) 2016/1627
Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua nell'ordinamento UE il piano ICCAT di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, fissando obiettivi biologici, limiti di capacità e campagne di pesca, oltre a regole molto dettagliate su trasferimenti, ingabbiamenti, osservatori, ispezioni e documentazione. Il testo coordina il regime settoriale con la politica comune della pesca e con gli strumenti UE di controllo e lotta alla pesca illegale. Dal 2016 sostituisce il regolamento (CE) n. 302/2009 e si applica direttamente negli Stati membri.
Piano pluriennale UE di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, con misure di gestione, controllo, tracciabilità e commercializzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009.
Ambito di applicazione
Si applica al tonno rosso (Thunnus thynnus) pescato, detenuto, trasbordato, trasferito, allevato, ingabbiato, sbarcato, commercializzato o esportato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, nonché alle navi da pesca, tonniere, rimorchiatori, navi ausiliarie, navi officina, tonnare e aziende di allevamento coinvolte nelle relative attività. Coinvolge gli Stati membri che dispongono di contingenti di tonno rosso e richiede trasmissioni, piani e controlli verso la Commissione e l'ICCAT. Restano impregiudicate le deroghe e le regole specifiche previste dal regolamento delegato (UE) 2015/98 sull'obbligo di sbarco e sul rigetto/rilascio in mare, nonché le norme del regolamento (CE) n. 1224/2009, del regolamento (CE) n. 1005/2008 e del regolamento (UE) n. 1379/2013 per gli aspetti espressamente richiamati o già disciplinati da tali atti.
Regolamento (UE) 2016/1627 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Il regolamento attua nell'ordinamento dell'Unione il piano ICCAT di ricostituzione del tonno rosso, in coordinamento con la politica comune della pesca e con il regime unionale di controllo. Il legislatore evidenzia che il nuovo testo recepisce le modifiche adottate dall'ICCAT nel 2012, 2013 e 2014, razionalizza disposizioni già coperte da altri atti UE e abroga il regolamento (CE) n. 302/2009 per ragioni di chiarezza e certezza del diritto.
Oggetto, contesto e finalità
Il regolamento si colloca nel quadro della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e recepisce nel diritto dell'Unione il piano di ricostituzione del tonno rosso applicabile dal 2007 al 2022. L'obiettivo dichiarato è il raggiungimento, entro il 2022, di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile con probabilità almeno pari al 60 %.
Ambito di applicazione e definizioni rilevanti
L'ambito materiale riguarda il tonno rosso (Thunnus thynnus) nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, nonché tutte le attività connesse: pesca, detenimento a bordo, trasbordo, trasferimento, ingabbiamento, allevamento, raccolta, sbarco, commercializzazione, importazione, esportazione e riesportazione. Il regolamento si applica alle navi da pesca e alle specifiche categorie di unità operative (navi da cattura, navi officina, navi ausiliarie, rimorchiatori, tonniere, tonnare) e agli Stati membri che dispongono di contingenti di tonno rosso. L'articolo 3 contiene un ampio apparato definitorio, essenziale per l'interpretazione delle regole operative, in particolare per distinguere tra operazioni di trasferimento, ingabbiamento, pesca attiva, catture accidentali/accessorie e documentazione BCD/eBCD.
Misure di gestione: contingenti, piani annuali e capacità
L'articolo 5 impone agli Stati membri di assicurare che lo sforzo di pesca delle proprie navi e tonnare sia proporzionato alle possibilità di pesca disponibili; sono inoltre vietati i riporti di contingenti non utilizzati e il noleggio di navi da pesca dell'Unione per la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Gli articoli 6-10 impongono la trasmissione alla Commissione, secondo scadenze precise, di piani annuali di pesca, di capacità di pesca e di allevamento, che la Commissione aggrega e trasmette all'ICCAT.
Gli Stati membri devono utilizzare criteri trasparenti, oggettivi e anche ambientali, sociali ed economici nella ripartizione delle possibilità di pesca, con attenzione alla pesca tradizionale e artigianale e agli incentivi per attrezzi selettivi e a ridotto impatto. Quanto alla capacità, il regolamento conserva il riferimento storico ai livelli di attività del 2007-2008 per le flotte e al 1° luglio 2008 per le tonnare, con una deroga limitata per il 2016 e il 2017 qualora lo Stato membro dimostri di non poter utilizzare pienamente il contingente assegnato. Per gli stessi anni è previsto un limite al numero di tonniere con reti a circuizione, salvo specifiche deroghe.
Campagne di pesca, periodi autorizzati e taglie minime
Le campagne di pesca sono rigidamente calendarizzate. Per i palangari pelagici sopra i 24 metri la pesca è autorizzata dal 1° gennaio al 31 maggio, con eccezioni territoriali per una zona atlantica specifica e per la zona economica esclusiva norvegese. Le tonniere con reti a circuizione operano dal 26 maggio al 24 giugno, le navi da traino pelagiche dal 16 giugno al 14 ottobre, mentre la pesca sportiva e ricreativa è autorizzata nel medesimo periodo delle navi da traino. I periodi delle tonniere con lenze e canne e delle imbarcazioni con lenze trainate sono fissati dal 1° luglio al 31 ottobre, con la facoltà per gli Stati membri di anticipare la data di inizio nell'Atlantico orientale, purché non venga compromessa la protezione delle zone di riproduzione e la durata complessiva non superi quattro mesi.
Sul piano delle taglie, l'articolo 14 stabilisce una taglia minima di riferimento per la conservazione di 30 kg o 115 cm di lunghezza alla forca, con deroghe a 8 kg o 75 cm per specifiche tipologie di pesca costiera/artigianale, per il mare Adriatico a fini di allevamento e per talune attività nel Mediterraneo. L'allegato I quantifica inoltre i limiti numerici delle navi ammissibili e le quote massime dedicate alle deroghe, includendo un contingente massimo del 7 % per la deroga dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), un massimo di 100 t per esemplari non inferiori a 6,4 kg o 70 cm in caso di tonniere con lenze e canne sotto i 17 metri, e un ulteriore limite del 2 % per la deroga del Mediterraneo di cui alla lettera c).
Catture accidentali, catture accessorie e divieto di uso di mezzi aerei
L'articolo 15 consente catture accidentali fino al 5 % di tonno rosso di taglia compresa tra 8 e 30 kg, computate sul totale presente a bordo o nella tonnara dopo ogni operazione di pesca, con detrazione dal contingente dello Stato membro responsabile. L'articolo 16 disciplina le catture accessorie per le navi che non praticano la pesca attiva del tonno rosso, stabilendo il limite del 5 % delle catture totali presenti a bordo e l'obbligo di detrazione dal contingente nazionale o, per gli Stati membri privi di contingente, dal contingente specifico dell'Unione. Gli esemplari morti devono essere sbarcati interi e non trasformati e sono soggetti a confisca e follow-up. L'articolo 17 vieta l'utilizzo di mezzi aerei, in particolare aeromobili, elicotteri e droni, per la ricerca del tonno rosso.
Pesca sportiva e ricreativa
Gli Stati membri titolari di contingenti devono riservare un contingente specifico a pesca sportiva e ricreativa e rilasciare autorizzazioni alle navi interessate. È consentita una sola cattura giornaliera per nave; gli esemplari sbarcati devono essere interi, senza visceri né branchie. La commercializzazione è vietata. Gli Stati membri devono registrare peso e lunghezza di ogni esemplare catturato e trasmettere alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati dell'anno precedente, che la Commissione inoltra allo SCRS. Le catture morte sono imputate al contingente assegnato.
Registri, autorizzazioni e operazioni di pesca congiunta
Il regolamento istituisce registri delle navi e delle tonnare autorizzate e ne impone la trasmissione elettronica annuale alla Commissione con un anticipo di un mese rispetto all'inizio delle campagne o del periodo di autorizzazione. Non è consentito pescare, detenere, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno rosso se l'unità non è iscritta nel registro ICCAT pertinente. Le operazioni di pesca congiunta possono essere autorizzate solo con il consenso degli Stati di bandiera interessati, con indicazione di durata, soggetti partecipanti, contingenti individuali, criteri di ripartizione e aziende destinatarie; gli Stati membri devono trasmettere le informazioni almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'operazione.
Obblighi di registrazione, dichiarazione e informazione sulle catture
Gli articoli 25-29 definiscono un sistema esteso di registrazione: giornali di bordo per navi da cattura, rimorchiatori, navi ausiliarie e navi officina; dichiarazioni giornaliere di cattura; invii elettronici quotidiani o settimanali alle autorità nazionali; trasmissione settimanale e mensile alla Commissione e all'ICCAT; comunicazione quando un contingente raggiunge l'80 % e quando è esaurito; relazione annuale entro il 15 marzo con dati dettagliati sulle catture della campagna precedente. Le informazioni richieste includono identificativi della nave, periodi di autorizzazione, localizzazione, peso, numero di esemplari, catture accessorie, catture nulle e, ove rilevanti, dati sulle navi non autorizzate ma sospettate o accertate operare sul tonno rosso.
Sbarchi e trasbordi
Gli articoli 30-32 stabiliscono che ogni Stato membro designi porti o luoghi prossimi alla costa per sbarco e trasbordo, specificandone orari e modalità. Gli sbarchi devono essere preventivamente notificati, controllati dalle autorità e sottoposti a ispezione basata sul rischio; tutte le catture sbarcate devono essere pesate. Il trasbordo in mare nella zona della convenzione è vietato in ogni circostanza, e il trasbordo è possibile solo in porti designati, con copertura totale di ispezione e con dichiarazione ICCAT da trasmettere entro 48 ore.
Operazioni di trasferimento, videosorveglianza e rilascio
Gli articoli 33-39 disciplinano le operazioni di trasferimento del tonno rosso vivo tra reti, gabbie, rimorchiatori, aziende e tonnare. Ogni trasferimento richiede una notifica preventiva con dati su identità dell'unità, orario, quantità stimate, posizione e gabbie coinvolte, nonché una successiva autorizzazione dello Stato membro responsabile. Sono previsti numeri unici di identificazione delle gabbie e delle autorizzazioni. Se il trasferimento non è autorizzato, lo Stato membro emette un ordine di rilascio.
Il sistema è fortemente presidiato da videosorveglianza: la registrazione deve essere continua, con data e ora visibili, e di qualità sufficiente per stimare il numero di pesci trasferiti. Le videoregistrazioni devono essere disponibili per gli ispettori dell'ICCAT, dell'Unione e nazionali, e non possono essere alterate. Quando le stime differiscono di oltre il 10 % o il video non è idoneo, si avvia un'indagine che deve concludersi prima dell'ingabbiamento o comunque entro 96 ore; in tal caso l'ingabbiamento non è autorizzato e la sezione del DCT non viene convalidata. Le regole del rilascio disciplinano anche la restituzione in mare del pesce quando la documentazione o i risultati dei controlli non coincidono.
Ingabbiamento, allevamento e programmi stereoscopici
Gli articoli 40-48 governano l'ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende. Prima di ogni operazione è vietato l'ancoraggio delle gabbie da trasporto entro 0,5 miglia nautiche dagli impianti di allevamento e l'ingabbiamento deve essere autorizzato preventivamente dall'autorità competente. L'operazione deve in linea generale avvenire entro il 15 agosto, salvo motivi debitamente giustificati.
Per tutte le operazioni di ingabbiamento è obbligatorio un programma basato su fotocamere stereoscopiche o tecniche equivalenti, che copra il 100 % delle operazioni, secondo parametri dettagliati nell'allegato X. Il regolamento prevede l'uso di campioni minimi, algoritmi di conversione, margine di errore massimo del +/- 5 % e criteri di confronto tra i quantitativi dichiarati nel DCT e quelli rilevati. In base all'esito del confronto, l'autorità può emettere un ordine di rilascio del surplus, modificare il DCT o non adottare alcun rilascio. I risultati devono essere comunicati entro il 30 agosto alla Commissione e quindi allo SCRS.
Osservatori nazionali e regionali, controlli e ispezioni
Il sistema di controllo si fonda su due livelli di osservazione. Gli articoli 50 e 51 impongono programmi di osservazione nazionale con coperture minime del 20 % per specifiche categorie di navi da cattura sopra i 15 metri, 100 % per i rimorchiatori e per le operazioni di raccolta nelle tonnare, oltre a un programma di osservazione regionale ICCAT applicabile a tutte le tonniere con reti a circuizione e a tutte le fasi critiche di trasferimento, ingabbiamento e raccolta. Gli osservatori regionali svolgono funzioni di verifica, firma dei documenti di trasferimento e ingabbiamento, controllo delle videoregistrazioni e raccolta di dati scientifici.
L'articolo 52 recepisce il programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT, prevedendo ispettori designati dagli Stati membri, una nave di ispezione quando più di 15 navi di uno Stato membro operano contemporaneamente nella zona della convenzione, e il coordinamento della Commissione. Gli articoli 53-55 prevedono piani di ispezione nazionali e dell'Unione, ispezioni fisiche in caso di infrazione e controlli incrociati tra giornali di bordo, DCT, rapporti degli osservatori, dati SCP e documenti commerciali.
Commercializzazione, tracciabilità e divieti di mercato
L'articolo 56 vieta nell'Unione il commercio e le altre operazioni di mercato, nonché l'ingabbiamento, la trasformazione, l'importazione, l'esportazione, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso non accompagnati dalla documentazione richiesta e di tonno rosso proveniente da navi o tonnare prive di contingente, o che abbiano esaurito il proprio contingente individuale o le possibilità di pesca assegnate. Sono vietate anche le operazioni di mercato su tonno rosso proveniente da aziende di ingrasso o allevamento che non rispettino gli obblighi documentali e di controllo applicabili.
Disposizioni finali, finanziamento, abrogazione ed entrata in vigore
L'articolo 57 impone agli Stati membri una relazione dettagliata annuale sull'attuazione del regolamento entro il 15 settembre, cui segue una relazione della Commissione all'ICCAT entro il 15 ottobre. L'articolo 58 qualifica il piano pluriennale come piano pluriennale ai fini del regolamento (UE) n. 508/2014. L'articolo 59 disciplina l'attuazione mediante comitologia, con applicazione della procedura d'esame del regolamento (UE) n. 182/2011. L'articolo 60 abroga il regolamento (CE) n. 302/2009, prevedendo la lettura dei riferimenti secondo la tavola di concordanza dell'allegato XIII. L'articolo 61 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e obiettivo
L'articolo 1 stabilisce i principi generali per l'applicazione del piano di ricostituzione ICCAT al tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. L'articolo 2 fissa l'obiettivo di raggiungere entro il 2022 una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile, con probabilità almeno pari al 60 %.
Definizioni e criteri tecnici di base
L'articolo 3 definisce, tra gli altri, piano di ricostituzione, nave da pesca, nave da cattura, nave officina, nave ausiliaria, rimorchiatore, tonnara, operazione di trasferimento, ingabbiamento, allevamento, raccolta, trasbordo, pesca sportiva e ricreativa, fotocamera stereoscopica, BCD/eBCD, Stato membro responsabile e zona della convenzione. L'articolo 4 precisa che le lunghezze delle navi si intendono come lunghezze fuori tutto.
Misure di gestione, piani annuali e capacità
L'articolo 5 impone agli Stati membri di adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità disponibili, vieta i riporti di contingenti non utilizzati e il noleggio di navi da pesca dell'Unione per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Gli articoli 6-10 disciplinano la trasmissione annuale di piani di pesca, piani di capacità e piani di allevamento alla Commissione e al segretariato ICCAT, con scadenze al 31 gennaio, 15 febbraio e 15 aprile, nonché i criteri di assegnazione delle possibilità di pesca ex articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Campagne di pesca e taglie minime
Gli articoli 11 e 12 stabiliscono periodi autorizzati di pesca per palangari pelagici, tonniere con reti a circuizione, navi da traino pelagiche, pesca sportiva e ricreativa, tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate, con alcune finestre temporali differenziate per la zona economica esclusiva norvegese e con possibilità per gli Stati membri di anticipare l'inizio della campagna per talune flotte. L'articolo 14 fissa la taglia minima di riferimento per la conservazione in 30 kg o 115 cm, con deroghe a 8 kg o 75 cm per specifiche tipologie di pesca e aree; l'allegato I quantifica anche quote e limiti numerici per le deroghe.
Catture accidentali, accessorie e divieto di ricerca da mezzo aereo
L'articolo 15 consente catture accidentali fino al 5 % per navi e tonnare che praticano la pesca attiva, con obbligo di detrazione dal contingente dello Stato membro responsabile. L'articolo 16 disciplina le catture accessorie, il loro limite del 5 %, la detrazione dal contingente nazionale o unionale e l'obbligo di sbarco degli esemplari morti; l'articolo 17 vieta l'uso di mezzi aerei per la ricerca del tonno rosso.
Pesca sportiva e ricreativa
Gli articoli 18 e 19 impongono agli Stati membri con contingente di assegnare un contingente specifico a tali attività, rilasciare autorizzazioni, limitare la cattura a un esemplare al giorno per nave, vietare la commercializzazione, imporre registrazione dei dati di cattura e imputare le catture morte al contingente assegnato.
Registri, autorizzazioni e operazioni congiunte
Gli articoli 20-24 disciplinano i registri delle navi e delle tonnare autorizzate, la trasmissione elettronica degli elenchi alla Commissione, il divieto di operare senza iscrizione nei registri ICCAT, le autorizzazioni di pesca, e le operazioni di pesca congiunta, ammesse solo con consenso degli Stati di bandiera interessati e previa comunicazione dei dati all'ICCAT. Sono previste tempistiche specifiche per gli aggiornamenti e la sostituzione delle navi nei registri.
Registrazione e dichiarazioni di cattura
Gli articoli 25-29 introducono obblighi di annotazione nei giornali di bordo, dichiarazioni giornaliere e settimanali, comunicazioni mensili e relazione annuale delle catture. Sono previsti formati specifici, termini molto ravvicinati per l'invio dei dati e obblighi di comunicazione al superamento dell'80 % del contingente e al suo esaurimento.
Sbarchi e trasbordi
Gli articoli 30-32 impongono la designazione di porti, la notifica preventiva dell'arrivo, il controllo e la pesatura degli sbarchi, il divieto di trasbordo in mare nella zona della convenzione e la trasmissione di dichiarazioni ICCAT entro 48 ore o entro termini specifici di preavviso e ispezione.
Trasferimenti, sorveglianza video e rilascio
Gli articoli 33-39 regolano le notifiche preventive di trasferimento, l'autorizzazione o il diniego entro 48 ore, i numeri identificativi univoci di gabbie e autorizzazioni, la videosorveglianza obbligatoria, l'intervento degli osservatori regionali, le indagini in caso di scostamenti superiori al 10 % e la dichiarazione di trasferimento ICCAT. La Commissione può adottare atti di esecuzione per dettagli operativi.
Ingabbiamento e allevamento
Gli articoli 40-48 disciplinano l'autorizzazione di ingabbiamento, il divieto di ancoraggio di gabbie a meno di 0,5 miglia nautiche dagli impianti, il termine ordinario del 15 agosto, il controllo documentale, le ispezioni, la videosorveglianza, le indagini e i programmi di stima del numero e del peso tramite fotocamere stereoscopiche o tecniche equivalenti. L'articolo 46 prevede la copertura del 100 % delle operazioni di ingabbiamento da parte di tali programmi e la trasmissione dei risultati entro il 30 agosto.
Monitoraggio satellitare e osservatori
Gli articoli 49-51 impongono l'SCP ai rimorchiatori e alle navi sopra i 15 metri, la trasmissione quasi in tempo reale dei messaggi alla Commissione e all'ICCAT, e programmi di osservazione nazionali e regionali con percentuali minime di copertura. Sono fissati obblighi di formazione, riservatezza, accesso agli impianti e divieto di ostacolare gli osservatori.
Ispezioni, controlli incrociati e piano ICCAT
Gli articoli 52-55 recepiscono il programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT, prevedono piani di ispezione annuali nazionali e dell'Unione, ispezioni in caso di infrazione e controlli incrociati tra giornali di bordo, dichiarazioni, DCT, dati SCP e documenti commerciali. Sono previste anche misure per la pesatura e la verifica documentale in porto.
Commercializzazione, valutazione, finanziamento e abrogazione
L'articolo 56 vieta nell'Unione il commercio e altre operazioni su tonno rosso privo di documentazione o proveniente da stock/attività non conformi, o da aziende non conformi agli obblighi applicabili. L'articolo 57 impone relazioni annuali di attuazione; l'articolo 58 qualifica il piano come piano pluriennale ai fini del regolamento (UE) n. 508/2014; l'articolo 60 abroga il regolamento (CE) n. 302/2009; l'articolo 61 stabilisce l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
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