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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1628

Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento armonizza a livello UE i limiti di emissione e le procedure di omologazione per i motori destinati alle macchine mobili non stradali, sostituendo la disciplina previgente della direttiva 97/68/CE. Introduce la fase V con limiti più stringenti, disciplina obblighi per costruttori, importatori, distributori e OEM, e rafforza la vigilanza del mercato tramite l'IMI. Prevede inoltre deroghe limitate, regole transitorie, meccanismi di equivalenza con norme UNECE e un sistema di atti delegati e di esecuzione per i dettagli tecnici.

Prescrizioni UE su limiti di emissione, omologazione e vigilanza del mercato per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, con modifica di altri atti e abrogazione della direttiva 97/68/CE.

Ambito di applicazione

Si applica ai motori a combustione interna destinati a essere installati o installati su macchine mobili non stradali, appartenenti alle categorie e sottocategorie definite dall'articolo 4 e dall'allegato I, nonché, per taluni profili, alle macchine mobili non stradali sulle quali tali motori sono installati. Copre i limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato, le procedure di omologazione UE, la conformità della produzione, la vigilanza del mercato, la marcatura e la documentazione associata. Sono espressamente esclusi, tra gli altri, i motori per veicoli stradali, trattori agricoli e forestali, veicoli a due/tre ruote e quadricicli, macchine fisse, navi marittime, determinate unità della navigazione interna sotto 19 kW, unità da diporto, aeromobili, veicoli da competizione, pompe antincendio mobili, modelli in scala ridotta sotto 19 kW. L'applicazione generale decorre dal 1o gennaio 2017, con alcune disposizioni operative già dal 6 ottobre 2016 e con date differenziate per categoria nel calendario dell'allegato III.

Regolamento (UE) 2016/1628: emissioni e omologazione dei motori per macchine mobili non stradali

Il regolamento istituisce un quadro armonizzato dell'Unione per i limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, introducendo la fase V e sostituendo la disciplina della direttiva 97/68/CE. La finalità è duplice: tutela dell'ambiente e della salute, e funzionamento del mercato interno mediante regole uniformi su omologazione, vigilanza e immissione sul mercato.

Finalità, contesto e impostazione normativa

Il regolamento si colloca nel quadro dell'articolo 114 TFUE e dei principi del mercato interno. Dai considerando emerge l'esigenza di semplificare e rendere più coerente la disciplina, affidando alla Commissione una parte rilevante dei dettagli tecnici tramite atti delegati e di esecuzione, secondo il nuovo approccio legislativo UE in materia di omologazione.

Sono richiamate le esigenze di riduzione delle emissioni di NOx, particolato e precursori dell'ozono, l'obiettivo di miglioramento della qualità dell'aria e la necessità di tenere conto della competitività del settore, della lunga vita utile delle macchine e dell'evoluzione tecnologica. Il regolamento si ispira anche all'esperienza del quadro di omologazione dei veicoli agricoli e forestali di cui al regolamento (UE) n. 167/2013.

Ambito di applicazione e categorie di motori

L'articolo 2 delimita l'ambito ai motori delle categorie di cui all'articolo 4, installati o destinati a essere installati su macchine mobili non stradali, nonché alle macchine stesse per i profili emissivi collegati ai motori. Restano esclusi i motori per veicoli stradali, trattori agricoli e forestali, veicoli L-category, macchine fisse, navi marittime, determinate navi della navigazione interna sotto 19 kW, unità da diporto, aeromobili, motori per competizioni, pompe antincendio mobili e modelli in scala ridotta sotto 19 kW.

L'articolo 4 suddivide i motori in categorie funzionali: NRE, NRG, NRSh, NRS, IWP, IWA, RLL, RLR, SMB e ATS. La classificazione dipende da tipo di accensione, regime di funzionamento, destinazione d'uso e potenza di riferimento; l'allegato I dettaglia le sottocategorie, che sono decisive per limiti di emissione, cicli di prova e calendario applicativo.

Limiti di emissione: fase V e disciplina tecnica

Il cuore materiale del regolamento è l'articolo 18, che impone, a decorrere dalle date dell'allegato III, il rispetto dei limiti di emissione della fase V di cui all'allegato II. Se una famiglia di motori copre più intervalli di potenza, si applicano i limiti e i cicli di prova più rigorosi, oltre alla prima data utile di omologazione e immissione sul mercato.

Le emissioni sono misurate mediante i cicli di prova dell'articolo 24 e secondo le modalità dell'articolo 25. È vietato l'uso di strategie di manomissione, mentre le strategie di controllo delle emissioni devono essere progettate per prevenirle per quanto possibile. L'articolo 25 disciplina inoltre il calcolo dei risultati finali, la presa in considerazione delle emissioni dal basamento, dei fattori di deterioramento, della rigenerazione dei sistemi di post-trattamento e delle peculiarità dei motori elettronici.

Gli allegati II, IV e V completano il quadro, fissando rispettivamente i valori limite, i cicli di prova e i periodi di durabilità delle emissioni. Per alcuni motori alimentati interamente o parzialmente a gas, il limite di HC è sostituito da una formula che tiene conto del rapporto energetico a gas (GER) e del fattore A.

Obblighi di operatori economici e OEM

Il regolamento ripartisce gli obblighi lungo tutta la filiera. I costruttori devono garantire che i motori siano fabbricati e omologati conformemente al regolamento, presidiare la conformità della produzione, indicare i propri dati identificativi sul motore o su un documento di accompagnamento e collaborare con le autorità in caso di non conformità. Se il costruttore è extra-UE, deve designare un rappresentante unico nell'Unione per l'omologazione e per la vigilanza del mercato.

Gli importatori possono immettere sul mercato solo motori conformi e devono verificare documentazione, marcatura e informazioni allegate. I distributori devono controllare alcuni requisiti minimi e non commercializzare motori non conformi. Gli OEM, al momento dell'installazione del motore sulla macchina, devono rispettare le istruzioni del costruttore e non alterare le prestazioni emissive; se modificano il motore o non seguono le istruzioni, sono assimilati ai costruttori ai fini degli articoli 8 e 9.

Omologazione UE, fascicolo, prove e conformità della produzione

La procedura di omologazione UE è centralizzata: il costruttore presenta una domanda distinta per ciascun tipo o famiglia di motori a una sola autorità di omologazione, accompagnata dal fascicolo informativo. Il motore da provare deve essere rappresentativo del tipo o della famiglia; in casi particolari possono essere scelti motori selezionati che presentino le condizioni più sfavorevoli. Il fascicolo di omologazione, la scheda di omologazione e i registri informativi devono essere conservati per periodi pluriennali (fino a 25 anni per il fascicolo dopo la cessazione di validità dell'omologazione).

L'articolo 24 regola le prove per l'omologazione, con cicli stazionari e transitori differenziati per categoria, mentre l'articolo 25 definisce carburanti di riferimento, correttivi, fattori di deterioramento e metodologie di misura. L'articolo 26 attribuisce all'autorità di omologazione compiti di controllo della conformità della produzione, incluse verifiche sui campioni presso il costruttore e la possibilità di revoca in caso di difformità sostanziale delle modalità di produzione.

Modifiche, durata e cessazione dell'omologazione

Gli articoli 27-30 distinguono tra revisione ed estensione dell'omologazione, disciplinano l'aggiornamento della documentazione e la comunicazione agli altri Stati membri via IMI. Le omologazioni UE hanno validità illimitata, ma cessano se sopravvengono nuove prescrizioni non gestibili, se il costruttore cessa volontariamente la produzione, se scattano restrizioni o se interviene revoca.

La cessazione della produzione deve essere comunicata all'autorità che ha rilasciato l'omologazione e, tramite questa, alle altre autorità nazionali. Se l'omologazione sta per cessare di essere valida, il costruttore deve comunicarlo, indicando anche la data di produzione e l'ultimo numero di identificazione del motore prodotto.

Dichiarazione di conformità, marcatura e identificazione

L'articolo 31 prevede una dichiarazione di conformità per i motori immessi sul mercato sulla base di deroghe o disposizioni transitorie. La dichiarazione deve essere rilasciata gratuitamente, in almeno una lingua ufficiale dell'Unione, può essere in formato elettronico sicuro e può essere duplicata per l'utilizzatore finale dietro rimborso del solo costo di rilascio.

L'articolo 32 impone la marcatura regolamentare su ogni motore conforme e aggiunge informazioni specifiche nei casi di esportazione, deroghe, motori di transizione e motori di ricambio. L'articolo 33 disciplina la marcatura temporanea per i motori immessi sul mercato in via provvisoria o non ancora conformi al tipo omologato.

Deroghe e regimi speciali

Il regolamento contempla diverse deroghe. I motori destinati all'esportazione e quelli per le forze armate sono esclusi, con alcune precisazioni su cosa non rientra nelle forze armate. È ammessa la consegna del motore separatamente dal sistema di post-trattamento, con approvazione OEM. Sono previste deroghe per prove sul campo, per motori destinati ad atmosfere potenzialmente esplosive, per il recupero e la messa a mare di imbarcazioni di salvataggio, per taluni motori di ricambio di locomotive e automotrici, e per progetti ferroviari avanzati o nuove tecnologie/nuove concezioni.

La deroga per nuove tecnologie richiede una dimostrazione di equivalenza ambientale, il coinvolgimento della Commissione e, se del caso, un'omologazione provvisoria territoriale. L'articolo 58 contiene inoltre una disciplina transitoria ampia: motori già omologati o conformi alla normativa precedente possono continuare a essere immessi sul mercato per i periodi indicati; per alcune categorie sono previste proroghe specifiche, tra cui OEM di piccole dimensioni, gru mobili, spazzaneve, locomotive a scartamento 1 520 mm e motori di ricambio. È prevista anche la facoltà di non applicare temporaneamente il regolamento ai motori delle macchine per la raccolta del cotone.

Vigilanza del mercato, IMI e cooperazione tra autorità

Il regolamento rafforza il ruolo dell'IMI come infrastruttura di cooperazione amministrativa: le autorità di omologazione devono scambiarsi tramite IMI i dati sulle omologazioni rilasciate, rifiutate, revocate o estese e, ove necessario, i fascicoli di omologazione. L'articolo 44 prevede che lo scambio di dati e informazioni tra autorità e Commissione avvenga in formato elettronico tramite IMI e apre anche alla comunicazione tra costruttori/servizi tecnici e autorità, oltre che all'accesso del pubblico ad alcuni dati di omologazione e monitoraggio.

La vigilanza del mercato è affidata alle autorità nazionali, che possono effettuare controlli documentali, fisici e di laboratorio; in caso di non conformità o di grave rischio, intervengono le clausole di salvaguardia e di richiamo. Le decisioni devono essere motivate e accompagnate dall'indicazione dei mezzi di ricorso disponibili.

Servizi tecnici

Gli articoli 45-54 stabiliscono requisiti stringenti per i servizi tecnici che eseguono prove, supervisionano test o verificano la conformità della produzione. Devono essere indipendenti, imparziali, competenti, dotati di procedure trasparenti, copertura assicurativa e obblighi di segreto professionale. Le autorità di omologazione li designano per categorie di attività specifiche; gli Stati membri notificano le designazioni alla Commissione, che pubblica l'elenco dei servizi tecnici.

Se un servizio tecnico non soddisfa più i requisiti, la designazione può essere limitata, sospesa o revocata. La Commissione può indagare su dubbi relativi alla competenza del servizio tecnico e chiedere allo Stato membro le misure correttive necessarie.

Atti delegati ed esecuzione

Il regolamento attribuisce alla Commissione ampi poteri di dettaglio tecnico. La delega riguarda, tra l'altro, monitoraggio delle emissioni in servizio, cicli di prova, misurazioni, conformità della produzione, deroghe tecniche, equivalenza con regolamenti UNECE, informazioni per OEM e utilizzatori finali, standard dei servizi tecnici. Gli atti delegati sono soggetti a consultazione degli esperti degli Stati membri e al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli atti di esecuzione, invece, definiscono modelli uniformi, sistemi di numerazione, procedure tecniche e formato delle relazioni, secondo la procedura d'esame con il Comitato tecnico - Veicoli a motore.

Sanzioni e disposizioni finali

Gli Stati membri devono introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento e dei relativi atti delegati/esecuzione. Il catalogo delle violazioni è ampio e comprende dichiarazioni false, falsificazione dei test, manomissioni, mancata comunicazione di informazioni, immissione sul mercato di motori senza omologazione o in violazione di deroghe e installazioni non conformi.

La direttiva 97/68/CE è abrogata dal 1o gennaio 2017, con salvezza del regime transitorio previsto dall'articolo 58. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1o gennaio 2017, salvo l'articolo 61 applicabile dal 6 ottobre 2016. Da tale data, le autorità non possono rifiutare l'omologazione UE di nuovi tipi di motore o vietarne l'immissione sul mercato se conformi ai capi II, III, IV e VIII e agli atti attuativi adottati ai sensi del regolamento.

Disposizioni principali

Oggetto e architettura della disciplina

L'articolo 1 stabilisce i limiti di emissione per inquinanti gassosi e particolato e le prescrizioni amministrative e tecniche per l'omologazione UE dei motori; inoltre introduce obblighi per le macchine mobili non stradali su cui tali motori sono installati e regole di vigilanza del mercato. Il regolamento si articola in capi su ambito di applicazione, obblighi generali, prescrizioni fondamentali, procedure di omologazione, modifiche e validità, conformità e marcatura, deroghe, vigilanza della produzione, clausole di salvaguardia, norme internazionali, servizi tecnici, atti delegati/esecuzione e disposizioni finali.

Ambito soggettivo e esclusioni

L'articolo 2 si applica ai motori delle categorie di cui all'articolo 4, installati o destinati a essere installati su macchine mobili non stradali, e alle macchine stesse per quanto riguarda i limiti di emissione dei motori. Sono escluse varie categorie, tra cui motori per veicoli stradali, trattori agricoli e forestali, veicoli L-category, macchine fisse, navi marittime, unità da diporto, aeromobili, veicoli da competizione, pompe antincendio mobili e modelli in scala ridotta sotto 19 kW.

Definizioni e classificazione dei motori

L'articolo 3 contiene le definizioni chiave: macchina mobile non stradale, omologazione UE, inquinanti gassosi, particolato/PN, motore, tipo e famiglia di motori, motore capostipite, motore di ricambio, motore in servizio, motori AS/AC, motori portatili, motori a doppia alimentazione, potenze di riferimento e nominali, macchine fisse, motoslitte, ATV e SbS, locomotive, automotrici, gru mobili, spazzaneve, messa a disposizione/immissione sul mercato, costruttore, importatore, distributore, OEM, autorità di omologazione e di vigilanza, utilizzatore finale, strategie e sistemi di controllo emissioni, post-trattamento, manomissione, cicli di prova, rigenerazione, periodo di durabilità delle emissioni e prova virtuale. L'articolo 4 suddivide i motori in categorie NRE, NRG, NRSh, NRS, IWP, IWA, RLL, RLR, SMB e ATS, con regole specifiche per l'uso di motori a regime variabile o costante.

Obblighi degli Stati membri, autorità di omologazione e vigilanza del mercato

Gli Stati membri devono istituire o designare autorità di omologazione e di vigilanza del mercato e notificare tali autorità alla Commissione (articolo 5). Possono immettersi sul mercato solo motori con omologazione UE valida e le macchine su cui sono installati tali motori; gli Stati membri non possono vietare o limitare l'immissione sul mercato per motivi coperti dal regolamento se i requisiti sono rispettati. Le autorità di omologazione rilasciano omologazioni solo per tipi o famiglie conformi e pubblicano, via IMI, un registro delle omologazioni rilasciate, estese, revocate o respinte (articolo 6). Le autorità di vigilanza del mercato svolgono controlli documentali, fisici e di laboratorio su base adeguata e possono richiedere documentazione agli operatori economici (articolo 7).

Responsabilità della filiera: costruttori, importatori, distributori, OEM

I costruttori devono garantire conformità alla normativa, assumere la responsabilità della procedura di omologazione e della conformità della produzione, apporre ragione sociale e indirizzo UE sul motore o su un documento di accompagnamento, conservare scheda di omologazione UE e dichiarazioni per dieci anni, nominare un rappresentante unico nell'Unione se stabiliti fuori UE e attivare indagini e misure correttive in caso di non conformità (articoli 8 e 9). I rappresentanti del costruttore devono conservare documentazione, collaborare con le autorità e fornire informazioni su richiesta (articolo 10). Gli importatori possono commercializzare solo motori conformi, verificano marcatura, documentazione e informazioni allegate, indicano i propri dati identificativi e gestiscono i casi di non conformità (articoli 11 e 12). I distributori devono verificare alcune condizioni minime prima della messa a disposizione e non commercializzare motori non conformi, segnalando eventuali problemi al costruttore (articoli 13 e 14). Gli OEM devono installare i motori secondo le istruzioni del costruttore e senza comprometterne le prestazioni emissive; se modificano il motore o non seguono le istruzioni, sono considerati costruttori ai fini del regolamento (articolo 15). Il regolamento estende inoltre gli obblighi del costruttore all'importatore o distributore che commercializzi il motore con il proprio nome o marchio o lo modifichi in modo da comprometterne la conformità (articolo 16).

Prescrizioni ambientali di base: fase V, prove e anti-manomissione

L'articolo 18 stabilisce che, dalla date dell'allegato III, i motori e le famiglie di motori non possono superare i valori limite di emissione della fase V indicati nell'allegato II; se una famiglia copre più intervalli di potenza, si applicano i limiti più rigorosi, il ciclo di prova più rigoroso e la prima data utile. Le emissioni sono misurate secondo i cicli di prova dell'articolo 24 e le modalità dell'articolo 25; sono vietate le strategie di manomissione. La Commissione deve adottare entro il 31 dicembre 2016 atti di esecuzione sui parametri di definizione delle famiglie e sui dettagli tecnici anti-manomissione. L'articolo 19 prevede il monitoraggio delle emissioni in servizio dei motori di fase V mediante prove su motori installati e usati in condizioni normali; la Commissione avvia programmi pilota e programmi di monitoraggio, con risultati annuali agli Stati membri e al pubblico. Per integrare questa disciplina sono previsti atti delegati entro il 31 dicembre 2016.

Procedura di omologazione UE

La domanda di omologazione deve essere presentata dal costruttore, separatamente per ciascun tipo o famiglia di motori, a una sola autorità di omologazione di uno Stato membro, con fascicolo informativo allegato; il costruttore deve mettere a disposizione il motore rappresentativo per le prove e presentare un piano iniziale di monitoraggio in servizio entro un mese dall'avvio della produzione (articolo 20). Il fascicolo informativo contiene scheda informativa, dati, disegni, fotografie e ogni ulteriore elemento richiesto; la Commissione può fissarne il modello con atto di esecuzione entro il 31 dicembre 2016 (articolo 21). L'autorità rilascia l'omologazione solo se il tipo/famiglia è conforme ai dati del fascicolo e alle prescrizioni del regolamento; non può imporre requisiti nazionali aggiuntivi sulle emissioni per le macchine su cui è installato il motore. Le schede di omologazione sono numerate secondo un sistema armonizzato, con scambio di informazioni via IMI; il fascicolo di omologazione deve essere conservato per almeno 25 anni dopo la fine della validità dell'omologazione (articolo 22). L'articolo 23 disciplina il contenuto della scheda, i suoi allegati, la segnalazione di restrizioni o deroghe e prevede un modello uniforme stabilito dalla Commissione. L'articolo 24 disciplina le prove per l'omologazione, anche tramite cicli di prova stazionari e transitori, l'uso di motori rappresentativi o selezionati, e specifiche per categorie particolari come IWP, NRE e NRS; la Commissione adotta atti delegati e di esecuzione sui dettagli tecnici e sul formato della relazione di prova. L'articolo 25 stabilisce le modalità di calcolo dei risultati finali, i carburanti di riferimento e le regole su emissioni dal basamento, rigenerazione e controlli elettronici, rimettendo alla Commissione ulteriori specifiche tecniche e metodi di misurazione del PN.

Conformità della produzione, modifiche e durata dell'omologazione

L'articolo 26 impone all'autorità di omologazione di verificare che il costruttore abbia predisposto modalità idonee a garantire la conformità della produzione e la correttezza delle dichiarazioni di conformità, potendo eseguire controlli e prove su campioni presso il costruttore e revocare l'omologazione se le modalità non sono applicate o risultano inadeguate. L'articolo 27 disciplina le modifiche ai dati del fascicolo e la scelta della procedura da seguire; l'articolo 28 distingue tra revisione ed estensione e regola l'aggiornamento del fascicolo e della scheda di omologazione. L'articolo 29 impone la rilascio delle schede aggiornate e la notifica via IMI agli altri Stati membri. L'articolo 30 stabilisce che le omologazioni hanno validità illimitata, ma cessano in caso di nuove prescrizioni non gestibili tramite revisione/estensione, cessazione definitiva della produzione, restrizioni o revoca; la cessazione di produzione deve essere comunicata e, se l'omologazione sta per scadere, il costruttore deve avvisare l'autorità competente.

Dichiarazione di conformità e marcatura

L'articolo 31 impone al costruttore di rilasciare una dichiarazione di conformità per i motori immessi sul mercato sulla base di talune deroghe o disposizioni transitorie, gratuitamente e in una lingua ufficiale UE, con possibilità di duplicato a pagamento di costo per dieci anni. La dichiarazione deve essere completa, non può introdurre restrizioni non previste dal regolamento e sarà oggetto di un modello di esecuzione della Commissione. L'articolo 32 prescrive la marcatura regolamentare su ogni motore conforme al tipo omologato e prevede informazioni supplementari per motori esportati, per motori soggetti a deroghe, motori di transizione e motori di ricambio; anche qui la Commissione definisce il modello. L'articolo 33 introduce una marcatura temporanea per i motori immessi temporaneamente sul mercato o non ancora conformi al tipo omologato, con ulteriore modello fissato dalla Commissione.

Deroghe generali e speciali

L'articolo 34 esclude dall'applicazione i motori destinati all'esportazione e quelli per forze armate, consente la consegna separata del motore dal sistema di post-trattamento con approvazione OEM, l'immissione temporanea per prove sul campo, e deroghe per motori per atmosfere potenzialmente esplosive, per la messa a mare e il recupero di imbarcazioni di salvataggio, per motori di ricambio di locomotive e automotrici e per specifici progetti ferroviari avanzati. Prevede inoltre una deroga per nuove tecnologie o nuove concezioni (articolo 35), subordinata a dimostrazione di equivalenza ambientale, autorizzazione della Commissione e, in via provvisoria, a omologazioni UE provvisorie territorialmente limitate e valide almeno 36 mesi. L'articolo 36 disciplina l'adeguamento successivo degli atti delegati/esecuzione e la possibile estensione della deroga. Sono inoltre previste specifiche deroghe transitorie e settoriali nell'articolo 58, incluse locomotive a scartamento 1 520 mm, motori di ricambio e motori per raccolta del cotone, con limiti temporali dettagliati.

Comunicazione della produzione, identificazione e verifiche

L'articolo 37 obbliga il costruttore a trasmettere periodicamente l'elenco dei motori fabbricati, con indicazione dei numeri di identificazione e della cessazione della produzione di tipi/famiglie, entro 45 giorni dalla fine dell'anno civile e in altre date richieste; la copia va conservata per venti anni. L'articolo 38 attribuisce all'autorità di omologazione il compito di verificare l'uso corretto dei numeri di identificazione e consente la revoca se non è dimostrata la conformità della marcatura regolamentare.

Clausole di salvaguardia e richiamo

L'articolo 39 disciplina i motori non conformi al tipo omologato, imponendo all'autorità che ha rilasciato l'omologazione di adottare misure correttive e, se necessario, revocare l'omologazione; gli altri Stati membri possono chiedere verifiche e le autorità devono cooperare per risolvere la controversia. L'articolo 40 regola il richiamo di motori per grave rischio ambientale o sanitario: il costruttore deve informare l'autorità competente e proporre rimedi, che vengono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione; se insufficienti, l'autorità può adottare ulteriori misure fino alla revoca. L'articolo 41 impone la motivazione delle decisioni e l'indicazione dei mezzi di impugnazione.

Equivalenza con normativa internazionale e informazioni tecniche

L'articolo 42 consente il riconoscimento di equivalenze con omologazioni e marcature conformi ai regolamenti UNECE o ad atti dell'Unione elencati in appositi atti delegati. L'articolo 43 impone ai costruttori di fornire agli OEM e agli utilizzatori finali informazioni e istruzioni coerenti con i dati omologati, incluse le condizioni di installazione/uso e il valore di CO2 determinato in omologazione. L'articolo 44 impone lo scambio elettronico di dati tramite IMI, prevede l'accesso centralizzato alle informazioni rilevanti e consente l'interconnessione facoltativa con banche dati nazionali.

Servizi tecnici: designazione, requisiti e controllo

Gli articoli 45-54 disciplinano i servizi tecnici: devono essere terzi indipendenti, dotati di personalità giuridica, competenza tecnica, imparzialità, riservatezza e copertura assicurativa; possono utilizzare subappaltatori o affiliate sotto il proprio controllo e con l'assenso dell'autorità designante. L'articolo 47 distingue quattro categorie di attività (prove, supervisione prove, valutazione/verifica conformità produzione, supervisione o esecuzione di prove/ispezioni). La Commissione adotta atti delegati su standard di prestazione e procedure di valutazione (articolo 48); l'autorità designante redige una relazione di valutazione e la aggiorna almeno ogni tre anni (articolo 49). Gli Stati membri notificano designazioni e modifiche alla Commissione, che pubblica l'elenco dei servizi tecnici (articolo 50); in caso di perdita dei requisiti, la designazione può essere limitata, sospesa o revocata (articolo 51), e la Commissione può indagare sulla competenza del servizio tecnico (articolo 52). Gli articoli 53 e 54 disciplinano gli obblighi operativi e di informazione dei servizi tecnici verso l'autorità designante.

Atti delegati, esecuzione e procedura di comitato

L'articolo 55 conferisce alla Commissione una delega quinquennale, dal 6 ottobre 2016, per adottare atti delegati su monitoraggio in servizio, prove, conformità della produzione, consegna separata del post-trattamento, motori per prove sul campo, atmosfere esplosive, equivalenza delle omologazioni, informazioni per OEM/utilizzatori finali e standard dei servizi tecnici. L'articolo 56 prevede il comitato tecnico - veicoli a motore e l'applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione.

Sanzioni e disposizioni finali

L'articolo 57 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento e degli atti delegati/esecuzione, da comunicare alla Commissione entro il 7 ottobre 2018; l'elenco delle violazioni include false dichiarazioni, falsificazione di test, manomissioni, commercializzazione di motori senza omologazione o in violazione di deroghe, installazioni non autorizzate e violazioni delle restrizioni. L'articolo 58 contiene il regime transitorio, incluso il mantenimento di alcune omologazioni e deroghe già esistenti, la disciplina dei motori di transizione, delle locomotive a scartamento 1 520 mm, dei motori di ricambio e la facoltà per gli Stati membri di non applicare temporaneamente il regolamento ai motori delle macchine per la raccolta del cotone. Gli articoli 59 e 60 prevedono relazioni periodiche della Commissione su applicazione, retrofit e ulteriori riduzioni delle emissioni. Gli articoli 61-63 modificano la direttiva 97/68/CE, il regolamento IMI e il regolamento (UE) n. 167/2013; l'articolo 64 abroga la direttiva 97/68/CE dal 1o gennaio 2017; l'articolo 65 fissa l'entrata in vigore e l'applicazione generale dal 1o gennaio 2017, con anticipazione al 6 ottobre 2016 per l'articolo 61 e per il divieto di rifiuto di nuove omologazioni conformi ai capi II, III, IV e VIII e agli atti attuativi.

Come è indicizzato

Materieambientemercato internoomologazione dei motorivigilanza del mercatotrasporti

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