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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28358/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento e le sottese due cartelle esattoriali. Il Giudice di pace di Roma aveva declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Tivoli; il Tribunale di Roma, in appello, aveva invece ritenuto corretta la competenza del primo giudice e, qualificata la controversia come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., aveva dichiarato inammissibile l'opposizione quanto a una cartella per tardività e l'aveva rigettata quanto all'altra per infondatezza. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 112, 115, 116 e 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la decisione fosse contraria a un giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza del Giudice di pace di Roma che avrebbe annullato entrambe le cartelle e che tale giudicato era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; ha inoltre sostenuto di aver reiterato l'eccezione anche in comparsa conclusionale di appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sul giudicato esterno fosse formulata in modo lacunoso, perché il ricorrente non aveva indicato con precisione quando il giudicato si fosse formato rispetto alla precisazione delle conclusioni nel giudizio di merito, né con quale atto o in quale fase fosse stata tempestivamente introdotta la questione nel merito. Tale omissione impediva il controllo di decisività della doglianza sulla sola lettura del ricorso, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché gli intimati non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte non entra nel merito della censura per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, senza esame di merito per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, senza esame di merito per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno/esterno, ma la Corte non valuta il merito della doglianza per carenza di specificità dell'esposizione.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno; la Corte ribadisce però che, in cassazione, il giudicato esterno intervenuto nelle more del merito non è rilevabile d'ufficio se non tempestivamente dedotto in quella sede.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio denunciato in cassazione, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza dell'esposizione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma decisiva: il ricorso è inammissibile perché non contiene una esposizione chiara e completa dei fatti e degli elementi processuali necessari a valutare la decisività della censura sul giudicato esterno.

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dal giudice di appello per qualificare l'opposizione all'intimazione di pagamento come opposizione all'esecuzione in materia di riscossione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ne dà atto per l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per determinare che l'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura fondata su giudicato esterno richiede una ricostruzione specifica e completa del momento di formazione del giudicato e della sede in cui la questione è stata dedotta nel merito; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del requisito di specificità del ricorso.
  • Il giudicato esterno intervenuto nelle more del giudizio di merito non è automaticamente rilevabile d'ufficio in cassazione se la relativa questione non sia stata tempestivamente introdotta nel giudizio di merito.
  • L'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione impone di indicare gli atti processuali rilevanti e i passaggi necessari a consentire alla Corte il controllo della decisività della doglianza senza accesso al fascicolo di merito.
  • La mera reiterazione dell'eccezione in sede di comparsa conclusionale non supplisce alla mancanza di specifica indicazione circa la tempestiva deduzione della questione nel processo di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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