Ordinanza n. 28/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del “verbale di disposizione” n. 2 del 9 dicembre 2025 dell’ispettorato Territoriale del lavoro di Perugia, con cui è stato disposto ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 124 del 2004 e ss.mm.ii. che la ditta ricorrente proceda all’aggiornamento del Libro Unico del Lavoro (LUL) attribuendo alla lavoratrice odierna controinteressata il IV livello retributivo a decorrere dal mese di dicembre 2020 provvedendo alla registrazione dell’orario full time e che corrisponda alla medesima le conseguenti differenze retributive e contributive; - ove occorra, del verbale di primo accesso ispettivo dell’ispettorato Territoriale del lavoro n. 086 del 16/06/2025 e dei successivi verbali interlocutori del 27 giugno 2025 e del 25 luglio 2025; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e/o conseguenziali rispetto a quelli specificatamente impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di disposizione con cui è stato ordinato l’aggiornamento del Libro Unico del Lavoro, l’attribuzione retroattiva del IV livello retributivo e la registrazione dell’orario full time, con corresponsione delle differenze retributive e contributive
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato il verbale di disposizione adottato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 124/2004, nonché, ove occorra, il verbale di primo accesso ispettivo e i successivi verbali interlocutori. Il provvedimento imponeva modifiche retroattive al rapporto di lavoro della controinteressata, cessato da tempo, relativamente al livello retributivo, all’orario di lavoro e alle conseguenti differenze retributive e contributive. Il testo non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; evidenzia tuttavia che la controversia riguarda l’ambito applicativo del potere previsto dall’art. 14 d.lgs. 124/2004. In via cautelare l’impresa ha chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività del verbale di disposizione impugnato. In questa fase il Collegio ha ritenuto che le questioni relative all’ambito applicativo del potere previsto dall’art. 14 d.lgs. 124/2004 necessitino di un approfondimento nel pieno contraddittorio e ha rilevato analogie con una precedente decisione del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2778/2024. Nel bilanciamento degli interessi ha accordato prevalenza all’interesse dell’impresa a non sostenere, in relazione a un rapporto di lavoro cessato da tempo e a modifiche imposte retroattivamente, un esborso significativo potenzialmente idoneo a comprometterne l’equilibrio economico. È stata fissata per il merito l’udienza pubblica del 6 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 124/2004
“verbale di disposizione”
La controversia cautelare concerne l’ambito applicativo del potere dell’autorità ispettiva di adottare disposizioni incidenti sul rapporto di lavoro e sui conseguenti obblighi retributivi e contributivi.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale e della sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell’esercizio del potere previsto dall’art. 14 d.lgs. 124/2004 richiede un approfondimento incompatibile con l’esame sommario cautelare, la questione deve essere riservata alla fase di merito, da trattare nel pieno contraddittorio tra le parti.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse del datore di lavoro può prevalere quando l’esecuzione di una disposizione ispettiva imponga retroattivamente, rispetto a un rapporto di lavoro cessato da tempo, un significativo esborso potenzialmente idoneo a compromettere l’equilibrio economico dell’impresa.
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