Sentenza n. 344/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze nn.450, 380, 498 del 2025 del Tribunale di Pescara, relativamente alla refusione delle spese di lite per complessivi €2.168,58, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato relativo al pagamento di €2.168,58 per refusione delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., un ricorso per l'ottemperanza ai giudicati formatisi sulle sentenze nn. 450, 380 e 498 del 2025 del Tribunale di Pescara, chiedendo il pagamento complessivo di €2.168,58 a titolo di spese di lite e, in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato di avere effettuato i pagamenti dovuti e ha chiesto la declaratoria della cessata materia del contendere. Il ricorrente ha confermato la sopravvenienza dei pagamenti, chiedendo tuttavia la condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio, poiché l'adempimento era intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., in ragione dell'intervenuto pagamento delle somme oggetto dell'azione di ottemperanza. Ha posto le spese di giudizio a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo rilevante che l'adempimento fosse intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in €400,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del legale dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Consente di proporre l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto, il ricorso era diretto al pagamento delle spese di lite riconosciute da precedenti sentenze.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessata materia del contendere è stata dichiarata perché, nel corso del giudizio, l'amministrazione ha adempiuto integralmente all'obbligazione oggetto dell'ottemperanza.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente all'obbligo risultante dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la regolazione delle spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale, soprattutto quando il pagamento sia intervenuto dopo la proposizione del ricorso e renda evidente che l'iniziativa processuale era stata necessaria.
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