Cassazione Civile, Ordinanza n. 41587/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, emesso per maggior reddito da partecipazione in quanto socio al 50% di una società operante nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti. L'accertamento nei confronti del socio derivava dalla rettifica del reddito della società partecipata, incentrata su cinque fatture passive ritenute dall'Ufficio generiche nella descrizione e non supportate da documentazione idonea. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che sull'annualità e sulla pretesa fiscale del socio si fosse formato il giudicato esterno derivante dalla decisione resa nei confronti della società partecipata. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 124 disp. att. c.p.c., perché la sentenza relativa alla società non era passata in giudicato, essendo stata impugnata in cassazione, e comunque mancava prova del giudicato; 2) motivazione apparente sulla ritenuta consequenzialità necessaria tra i giudizi; 3) omesso esame dei fatti decisivi relativi ai controlli incrociati e alle risultanze probatorie sulle fatture; 4) violazione delle norme in materia di determinazione del reddito d'impresa e dell'onere della prova, sostenendo che spettasse al contribuente provare l'effettività e l'inerenza dei costi. La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che non esisteva alcun giudicato esterno, poiché la sentenza sul giudizio della società era stata impugnata e poi definita con rinvio; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha accertato che la CTR aveva erroneamente applicato il giudicato esterno, presupponendo il passaggio in giudicato della sentenza resa nel giudizio della società partecipata, mentre quella decisione risultava impugnata in cassazione ed era stata, nelle more, definita da questa Corte con rinvio. Venuto meno il presupposto del giudicato, è caduta la ratio decidendi della sentenza impugnata. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla medesima CTR in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato può essere opposto solo quando la decisione sia effettivamente passata in giudicato; se la sentenza è ancora impugnata non può fondare la decisione sul punto.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La prova del passaggio in giudicato richiede la relativa attestazione; in mancanza non può ritenersi dimostrata l'efficacia del giudicato esterno.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Sono stati dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
È stato dedotto omesso esame di fatti decisivi relativi ai controlli incrociati e alle fatture contestate.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dall'Ufficio per sostenere i presupposti di deducibilità dei costi e il riparto dell'onere probatorio.
artt. 17, 21, 23, 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati dall'Ufficio nel contesto della contestazione delle fatture e della documentazione IVA.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati per la valutazione delle presunzioni a fondamento della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Il giudicato esterno può essere utilizzato solo se la sentenza richiamata sia effettivamente definitiva; la mera pendenza o esistenza di impugnazione esclude che il giudice possa fondare la decisione su di esso.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione esclusivamente sull'esistenza di un giudicato esterno poi rivelatosi insussistente, viene meno la ratio decidendi della sentenza impugnata e il ricorso va accolto.
- In materia tributaria, la contestazione dell'inerenza e dell'effettività dei costi può essere sostenuta anche mediante impianto presuntivo; il relativo riparto dell'onere della prova va valutato secondo le regole generali.
- Le questioni ulteriori dedotte con i motivi di ricorso restano assorbite quando l'accoglimento di un motivo preliminare rende superfluo l'esame delle altre censure.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41513/2021 del 27/12/2021
- ordinanza_civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41514/2021 del 27/12/2021
- ordinanza_civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41515/2021 del 27/12/2021
- ordinanza_civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41516/2021 del 27/12/2021
- ordinanza_civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41518/2021 del 27/12/2021
- ordinanza_civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41519/2021 del 27/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →