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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24506/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per i reati indicati (artt. 337 e 648 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) carenza probatoria e vizio di motivazione nella configurazione della ricettazione (mancanza della prova dell'acquisto/ricettazione dell'auto di provenienza furtiva; possibilità di ipotesi alternative quali essere l'autore del furto, rinvenimento in stato di abbandono, o prestito da terzi; breve lasso di tempo tra furto e rinvenimento; possibile multipla illiceità di trasferimenti); contestazione anche dell'elemento soggettivo (assenza di prova della consapevolezza della provenienza furtiva) e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 648, comma 2 e art. 62, n. 4 c.p.). 2) vizio nell'identificazione dell'imputato per modalità 'irrituali' (riconoscimento in fase di inseguimento senza descrizioni, senza individuazione fotografica o ricognizione in dibattimento). Inoltre si denunciavano violazioni di norme processuali (artt. 187 e ss., art. 192, nn. 1 e 2 c.p.p.)

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi costituiscono mere doglianze di fatto finalizzate a una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità; esiste una 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e di appello concordi), pertanto il sindacato di cassazione sulle valutazioni di fatto è assai limitato e il presunto travisamento della prova non è specificamente indicato. Quanto all'identificazione, la Corte ritiene la motivazione della Corte territoriale esaustiva e non viziata; il motivo relativo è aspecifico e privo della necessaria correlazione con la motivazione impugnata. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    artt. 337 e 648 cod. pen. (indicati nella sentenza di merito)

    reati contestati al ricorrente; la Corte non entra nel merito della fattispecie di questo articolo, ma lo segnala come titolo di reato oggetto della condanna confermata

  • art. 648 cod. pen.

    art. 648 cod. pen.; art. 648, comma secondo

    norma sulla ricettazione; la Corte territoriale ha ritenuto configurabile la ricettazione e ha negato l'applicabilità dell'ipotesi attenuata del secondo comma in relazione alle caratteristiche del caso, decisione non censurabile in cassazione perché impugnata con doglianze fattuali non specifiche

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    circostanza attenuante richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente valutato gli elementi rilevanti e abbia correttamente escluso l'applicazione dell'attenuante

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. B) e E) cod. proc. pen.

    norma sui motivi di ricorso in Cassazione; la Corte evidenzia il limite al sindacato di fatto dopo la modifica introdotta dalla L. n. 46/2006 (lett. e), richiedendo specificità e indicazione puntuale degli atti per censurare un presunto travisamento della prova

  • Legge n. 46 del 2006

    modifica dell'art. 606 c.p.p.

    la modifica ha ristretto la valutazione di merito in sede di legittimità, rendendo più stringenti i requisiti per contestare il travisamento della prova

  • artt. 187 e segg. cod. proc. pen.

    artt. 187 e segg. cod. proc. pen.

    richiamati nella censura sul presunto vizio nelle operazioni identificative; la Corte ha ritenuto che il motivo non abbia dimostrato l'inesistenza o l'inutilizzabilità della prova identificativa

  • art. 192 nn. 1 e 2 cod. proc. pen.

    art. 192 n. 1 e 2 cod. proc. pen.

    richiamati dal ricorrente in relazione a presunte violazioni delle norme probatorie, ma la Corte ha ritenuto le deduzioni aspecifiche e non idonee a dimostrare l'illegittimità

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    norma richiamata per l'inammissibilità delle impugnazioni aspecifiche: la Corte sottolinea che il ricorso non può limitarsi a riprodurre argomenti già esposti in appello senza specifica critica alla motivazione impugnata

  • art. i516 cod. proc. pen.

    art. i516 cod. proc. pen. (come indicato nella sentenza)

    norma richiamata nella parte che dispone le conseguenze economiche dell'inammissibilità; la Corte ha applicato la condanna alle spese e l'ammenda alla Cassa delle ammende, come indicato nel provvedimento

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione globale e alternativa delle fonti di prova: i motivi che puntano esclusivamente a una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • La 'doppia conforme' (sentenza di primo grado confermata in appello) restringe ulteriormente il sindacato di legittimità; per contestare il travisamento della prova occorre indicare con precisione atti o elementi decisivi non considerati o l'utilizzo di cognizioni estranee al processo.
  • I motivi devono essere specifici e direttamente collegati alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproduzione di critiche già svolte in appello, senza confutazione puntuale della motivazione, determina l'inammissibilità per aspecificità.
  • Se si censura l'identificazione dell'imputato è necessario dedurre, con precisione, le violazioni procedurali concrete o l'inutilizzabilità della prova identificativa (es. assenza di misure obbligatorie, contraddizioni palesi nelle dichiarazioni), meglio se documentate nel corso delle indagini o dibattimentali.
  • Per ottenere in sede di legittimità l'accoglimento di censure sulle attenuanti occorre dimostrare un errore di diritto o di valutazione giuridicamente rilevante, non una mera diversa apprezzamento della gravità o delle circostanze di fatto.
  • Le conseguenze dell'inammissibilità possono comprendere non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna alle spese e, se ravvisata colpa nel giudizio manifestamente infondato o nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende.

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