Cassazione Penale, Sentenza n. 24506/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per i reati indicati (artt. 337 e 648 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) carenza probatoria e vizio di motivazione nella configurazione della ricettazione (mancanza della prova dell'acquisto/ricettazione dell'auto di provenienza furtiva; possibilità di ipotesi alternative quali essere l'autore del furto, rinvenimento in stato di abbandono, o prestito da terzi; breve lasso di tempo tra furto e rinvenimento; possibile multipla illiceità di trasferimenti); contestazione anche dell'elemento soggettivo (assenza di prova della consapevolezza della provenienza furtiva) e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 648, comma 2 e art. 62, n. 4 c.p.). 2) vizio nell'identificazione dell'imputato per modalità 'irrituali' (riconoscimento in fase di inseguimento senza descrizioni, senza individuazione fotografica o ricognizione in dibattimento). Inoltre si denunciavano violazioni di norme processuali (artt. 187 e ss., art. 192, nn. 1 e 2 c.p.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi costituiscono mere doglianze di fatto finalizzate a una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità; esiste una 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e di appello concordi), pertanto il sindacato di cassazione sulle valutazioni di fatto è assai limitato e il presunto travisamento della prova non è specificamente indicato. Quanto all'identificazione, la Corte ritiene la motivazione della Corte territoriale esaustiva e non viziata; il motivo relativo è aspecifico e privo della necessaria correlazione con la motivazione impugnata. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
artt. 337 e 648 cod. pen. (indicati nella sentenza di merito)
reati contestati al ricorrente; la Corte non entra nel merito della fattispecie di questo articolo, ma lo segnala come titolo di reato oggetto della condanna confermata
art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen.; art. 648, comma secondo
norma sulla ricettazione; la Corte territoriale ha ritenuto configurabile la ricettazione e ha negato l'applicabilità dell'ipotesi attenuata del secondo comma in relazione alle caratteristiche del caso, decisione non censurabile in cassazione perché impugnata con doglianze fattuali non specifiche
art. 62 n. 4 cod. pen.
circostanza attenuante richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente valutato gli elementi rilevanti e abbia correttamente escluso l'applicazione dell'attenuante
art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. B) e E) cod. proc. pen.
norma sui motivi di ricorso in Cassazione; la Corte evidenzia il limite al sindacato di fatto dopo la modifica introdotta dalla L. n. 46/2006 (lett. e), richiedendo specificità e indicazione puntuale degli atti per censurare un presunto travisamento della prova
Legge n. 46 del 2006
modifica dell'art. 606 c.p.p.
la modifica ha ristretto la valutazione di merito in sede di legittimità, rendendo più stringenti i requisiti per contestare il travisamento della prova
artt. 187 e segg. cod. proc. pen.
artt. 187 e segg. cod. proc. pen.
richiamati nella censura sul presunto vizio nelle operazioni identificative; la Corte ha ritenuto che il motivo non abbia dimostrato l'inesistenza o l'inutilizzabilità della prova identificativa
art. 192 nn. 1 e 2 cod. proc. pen.
art. 192 n. 1 e 2 cod. proc. pen.
richiamati dal ricorrente in relazione a presunte violazioni delle norme probatorie, ma la Corte ha ritenuto le deduzioni aspecifiche e non idonee a dimostrare l'illegittimità
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
norma richiamata per l'inammissibilità delle impugnazioni aspecifiche: la Corte sottolinea che il ricorso non può limitarsi a riprodurre argomenti già esposti in appello senza specifica critica alla motivazione impugnata
art. i516 cod. proc. pen.
art. i516 cod. proc. pen. (come indicato nella sentenza)
norma richiamata nella parte che dispone le conseguenze economiche dell'inammissibilità; la Corte ha applicato la condanna alle spese e l'ammenda alla Cassa delle ammende, come indicato nel provvedimento
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione globale e alternativa delle fonti di prova: i motivi che puntano esclusivamente a una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- La 'doppia conforme' (sentenza di primo grado confermata in appello) restringe ulteriormente il sindacato di legittimità; per contestare il travisamento della prova occorre indicare con precisione atti o elementi decisivi non considerati o l'utilizzo di cognizioni estranee al processo.
- I motivi devono essere specifici e direttamente collegati alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproduzione di critiche già svolte in appello, senza confutazione puntuale della motivazione, determina l'inammissibilità per aspecificità.
- Se si censura l'identificazione dell'imputato è necessario dedurre, con precisione, le violazioni procedurali concrete o l'inutilizzabilità della prova identificativa (es. assenza di misure obbligatorie, contraddizioni palesi nelle dichiarazioni), meglio se documentate nel corso delle indagini o dibattimentali.
- Per ottenere in sede di legittimità l'accoglimento di censure sulle attenuanti occorre dimostrare un errore di diritto o di valutazione giuridicamente rilevante, non una mera diversa apprezzamento della gravità o delle circostanze di fatto.
- Le conseguenze dell'inammissibilità possono comprendere non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna alle spese e, se ravvisata colpa nel giudizio manifestamente infondato o nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende.
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