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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21021/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente, già dirigente ENEL e aderente al Fondo PIA, aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF ritenuta indebitamente applicata dal sostituto d'imposta sulle somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro, sostenendo che tali somme avessero natura assicurativa e, comunque, che la parte riferibile al rendimento dovesse essere tassata al 12,50% ex art. 6 l. n. 482/1985 e non secondo il regime del trattamento di fine rapporto/tassazione separata. Dopo un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la CTR aveva accolto il rimborso in misura ridotta, valorizzando una certificazione ENEL e una consulenza tecnica d'ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto enunciato nel giudizio di rinvio e, dall'altro, nullità della sentenza per motivazione apparente/omesso esame della questione decisiva relativa alle modalità di investimento sul mercato delle somme accantonate dal Fondo. In sostanza, l'Ufficio ha sostenuto che la CTR avesse errato nel considerare sufficiente la certificazione del datore di lavoro, senza verificare che il "rendimento netto" tassabile al 12,5% derivasse da effettivi investimenti sul mercato del capitale accantonato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che il giudice di rinvio non si era attenuto al principio di diritto già affermato dalla Corte, perché aveva determinato il rendimento sulla base della sola differenza tra capitale e premi riscossi e aveva ritenuto irrilevante accertare se il Fondo avesse effettivamente investito sul mercato le somme accantonate. La Corte ha ribadito che l'aliquota del 12,5% si applica soltanto al rendimento netto derivante dall'effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato, e che la prova di tale circostanza grava sul contribuente. Poiché la documentazione prodotta, in particolare la certificazione ENEL, è stata ritenuta inidonea a dimostrare tale investimento, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito respingendo l'originaria domanda di rimborso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato nel contesto del giudizio di rinvio

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato nel contesto del giudizio di rinvio

  • art. 393 c.p.c.

    richiamato nel contesto del giudizio di rinvio

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento della censura di nullità della sentenza per motivazione

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il vizio di omessa pronuncia/decisone oltre i limiti della domanda

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il contenuto della sentenza e la motivazione

  • art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in tema di ricorso per cassazione nel processo tributario

  • art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in tema di giudizio di rinvio nel processo tributario

  • art. 16 TUIR

    regime di tassazione separata per la sorte capitale corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro

  • art. 17 TUIR

    disciplinato come regime di tassazione separata richiamato dalla Corte

  • art. 41 TUIR

    primo comma, lett. g-quater

    richiamato in relazione alla qualificazione fiscale dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione/capitalizzazione

  • art. 42, quarto comma, TUIR

    richiamato dalla parte privata quale norma per la tassazione del rendimento, ma la Corte valorizza il diverso regime del rendimento netto effettivo

  • art. 1, quinto comma, D.L. n. 669 del 1986 conv. in L. n. 30 del 1997

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al quadro normativo fiscale

  • art. 13, nono comma, d.lgs. n. 124 del 1993

    richiamato nel motivo di ricorso nel quadro dei fondi pensione complementari

  • art. 11, terzo comma, L. n. 335 del 1985

    richiamato nel motivo di ricorso nel quadro dei fondi pensione

  • art. 6 L. n. 482 del 1985

    stabilisce l'aliquota del 12,5% applicabile soltanto al rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato

  • D.P.R. n. 917 del 1986

    testo unico delle imposte sui redditi, richiamato per il regime di tassazione separata

  • L. n. 482 del 1985

    norma base dell'aliquota agevolata sul rendimento di polizza/rendimento netto

  • D.Lgs. n. 124 del 1993

    richiamato per la disciplina dei fondi di previdenza complementare

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e viola l'art. 384 c.p.c. se decide sulla base di un criterio incompatibile con tale principio o ne travisa il contenuto.
  • Per i fondi previdenziali integrativi aziendali a capitalizzazione di versamenti, la tassazione agevolata del 12,5% si applica solo alla quota qualificabile come rendimento netto, cioè alla parte della prestazione che derivi da effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato.
  • La prova dell'effettivo investimento sul mercato e della quantificazione del relativo rendimento grava sul contribuente che agisca per il rimborso dell'IRPEF indebitamente trattenuta.
  • Non è sufficiente, ai fini della prova del rendimento tassabile al 12,5%, una certificazione del fondo o del datore di lavoro che indichi in modo generico una voce 'rendimento' se non specifica i criteri di calcolo e non consente di verificare l'effettivo impiego sul mercato delle somme accantonate.
  • Le somme corrisposte a titolo di sorte capitale alla cessazione del rapporto di lavoro restano soggette al regime di tassazione separata; il trattamento più favorevole del 12,5% è riservato esclusivamente al rendimento netto proveniente dalla gestione finanziaria del capitale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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