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Sentenza

Sentenza n. 1092/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rideterminazione della graduatoria e nuova aggiudicazione della manifestazione di interesse per l'installazione e gestione di una ruota panoramica, nonché dichiarazione di efficacia della nuova aggiudicazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Alghero aveva indetto una manifestazione di interesse per l'installazione e gestione di una ruota panoramica, prevedendo tra i requisiti di partecipazione almeno dodici mesi di esperienza nella gestione di aree con attrazioni e giochi per spettacoli viaggianti e, tra i criteri premiali, l'esperienza e professionalità pregresse nell'installazione e gestione delle attrazioni, con attribuzione di 15 punti per un'esperienza superiore a sei anni. La ricorrente e la controinteressata si erano entrambe attribuite 15 punti. La ricorrente era stata inizialmente aggiudicataria con 90 punti, mentre la controinteressata aveva ottenuto 87,90 punti. In sede di verifica, il Comune ha ridotto da 15 a 10 i punti della ricorrente, ritenendo che l'esperienza della socia, indicata anche come direttore tecnico e titolare di licenza, non fosse imputabile alla società partecipante e che l'esperienza relativa all'installazione dovesse essere posseduta dalla società nel suo complesso. La ricorrente ha dedotto, da un lato, che avrebbe dovuto essere valorizzata anche l'esperienza individuale della socia; dall'altro, che alla controinteressata non spettasse il punteggio massimo, poiché la specifica autorizzazione per l'esercizio delle ruote panoramiche era stata ottenuta soltanto nel 2018. Ha quindi chiesto l'annullamento degli atti di rideterminazione della graduatoria e di aggiudicazione, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la gara era stata partecipata dalla società, soggetto giuridico autonomo rispetto alla socia: in assenza di una previsione normativa o della lex specialis che consentisse di valorizzare l'esperienza individuale dei soci, tale esperienza non poteva essere imputata alla società concorrente, né la socia aveva instaurato un rapporto giuridico diretto con il Comune. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che la Scheda di autovalutazione, parte integrante della lex specialis, riferiva il criterio premiale all'esperienza nell'“installazione e gestione delle attrazioni” in generale, non specificamente alle ruote panoramiche. La Commissione poteva quindi collegare tale criterio al titolo abilitativo relativo agli spettacoli viaggianti; la controinteressata, titolare di tale autorizzazione sin dal 2003, possedeva il requisito per il punteggio massimo. La domanda di inefficacia del contratto è stata conseguentemente respinta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori in favore del Comune e in euro 1.500,00 oltre accessori in favore della controinteressata.

Norme richiamate

  • legge 18 marzo 1968 n. 337

    licenza per spettacoli viaggianti

    Il possesso della licenza per spettacoli viaggianti rileva quale titolo abilitativo collegato all'esperienza nell'installazione e gestione delle attrazioni, secondo la lex specialis.

  • art. 69 TULPS

    La licenza è qualificata come titolo soggettivo riferibile al suo titolare e non consente, di per sé, di trasferire alla società partecipante l'anzianità professionale individuale del socio.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva, l'esperienza professionale maturata personalmente da un socio non è imputabile alla società concorrente, che costituisce un soggetto giuridico autonomo, salvo che una norma o la lex specialis prevedano espressamente la valorizzazione dell'esperienza individuale dei soci o di altre persone fisiche coinvolte nell'esecuzione.
  • I criteri di valutazione dell'offerta devono essere interpretati secondo il significato oggettivo della lex specialis; se il criterio premiale si riferisce genericamente all'installazione e gestione delle attrazioni, esso non può essere ristretto, in assenza di una previsione esplicita, alla sola esperienza maturata nell'installazione e gestione della specifica attrazione oggetto della procedura.
  • La scheda di autovalutazione allegata all'avviso e richiamata dalla procedura integra la lex specialis e vincola amministrazione e concorrenti nella definizione dei requisiti e dei criteri di attribuzione del punteggio.
  • È legittimo riconoscere il punteggio massimo per l'esperienza pregressa quando il concorrente dimostri, nel periodo richiesto dalla lex specialis, il possesso del titolo abilitativo riferito alla più ampia categoria delle attrazioni o degli spettacoli viaggianti, qualora il criterio non richieda espressamente l'esperienza nella specifica attrazione oggetto della gara.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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