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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19005/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da una figlia contro la madre, in relazione alla successione testamentaria del padre. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Milano aveva accolto solo in parte l'appello della figlia. In cassazione la ricorrente ha proposto un unico motivo, ma nel corso del giudizio ha depositato un atto con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, deducendo che la convenuta era deceduta e che i beni della defunta erano confluiti nel proprio patrimonio; ha inoltre chiesto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita sull'immobile oggetto di causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la richiesta della ricorrente di dichiarare cessata la materia del contendere integrasse sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso. Per tale ragione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre accolto l'istanza di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, osservando che la richiesta proveniva dalla parte in favore della quale la trascrizione era stata eseguita e che la situazione era assimilabile all'estinzione per rinuncia regolata dall'art. 2668, comma 2, c.c., con possibilità di ordinare la cancellazione anche in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2668, comma 2, c.c.

    comma secondo dell'art. 2668 c.p.c.

    La cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale è ammissibile anche quando la vicenda sia assimilabile all'estinzione per rinuncia e può essere disposta pure nel giudizio di cassazione, se la richiesta proviene dalla parte a favore della quale la trascrizione era stata eseguita.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Quando la parte che ha ottenuto la trascrizione della domanda giudiziale chiede la cancellazione della stessa, il giudice può ordinarla anche in cassazione, poiché la fattispecie è assimilabile all'estinzione per rinuncia.
  • La cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale richiede che la richiesta provenga dal soggetto nel cui interesse la formalità era stata iscritta.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariImpugnazioniCompravendita immobiliare
RamiSuccessioniProcesso civileImmobiliare
IstitutiGiudicato

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