Sentenza n. 2379/2026 - Napoli, Sezione 8
per il risarcimento del danno da ritardo e/o indennizzo da mero ritardo derivati ai ricorrenti dalla tardiva conclusione del procedimento, nonché per l'accertamento dell'utilitas e dell'arricchimento derivante al Comune di Piano di Sorrento dalla indebita utilizzazione dell'area di proprietà degli Esposito mai acquisita al patrimonio pubblico — domanda residuata all'esito della sentenza parziale n. 765/2025, resa da questo Tribunale in data 28 gennaio 2025, che ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto all'azione proposta avverso il silenzio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta omissiva e tardiva conclusione del procedimento relativo alla restituzione o all'acquisizione sanante di un'area privata occupata sine titulo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari di una fascia perimetrale di circa 5 mq, già avevano chiesto al Comune la restituzione dell'area oppure l'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, il Comune ha adottato un provvedimento di acquisizione sanante, determinando l'indennizzo e le somme dovute per il periodo di occupazione senza titolo. La domanda residua comprendeva: l'indennizzo e il risarcimento previsti dall'art. 42-bis, comma 3; l'accertamento dell'utilitas e dell'arricchimento indebito del Comune, prospettato come azione ex art. 2041 c.c.; il risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell'art. 2-bis l. n. 241/1990 e dell'art. 30, comma 4, c.p.a. Quanto alle voci ex art. 42-bis, i ricorrenti contestavano la tardiva determinazione e chiedevano il ristoro del pregiudizio derivante dall'occupazione protrattasi per circa vent'anni. Quanto all'azione di arricchimento, deducevano l'indebita utilizzazione dell'area da parte del Comune. Quanto al danno da ritardo, allegavano l'impossibilità di recintare l'area, limitazioni alla sosta, il mancato godimento esclusivo e disagi connessi all'assistenza a una figlia disabile.
La decisione
La domanda relativa all'indennizzo e alle somme previste dall'art. 42-bis, comma 3, è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: tali voci devono essere determinate e liquidate nel provvedimento di acquisizione sanante e le contestazioni sulla loro quantificazione devono essere fatte valere nel giudizio già pendente contro il provvedimento comunale di acquisizione. Una liquidazione autonoma nel presente giudizio avrebbe determinato una duplicazione di titoli riferiti alla stessa lesione. La domanda di accertamento dell'utilitas e dell'arricchimento indebito è stata dichiarata estranea alla giurisdizione amministrativa, poiché l'actio de in rem verso ex art. 2041 c.c., dopo l'adozione del provvedimento ex art. 42-bis e la cessazione della materia del contendere sull'azione avverso il silenzio, non presentava più un collegamento accessorio con un'azione demolitoria o conformativa pubblicistica; è stata indicata la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. La domanda di risarcimento del danno da ritardo è stata rigettata. Il ritardo, pur irragionevole e idoneo a integrare la colpa dell'amministrazione, non determina automaticamente il diritto al risarcimento: occorre provare la lesione di un bene della vita e un danno concreto, autonomo e causalmente riconducibile al ritardo, distinto dal pregiudizio derivante dall'occupazione materiale già considerato dall'art. 42-bis, comma 3. I danni allegati riguardavano invece il mancato godimento dell'area e quindi la stessa lesione coperta dall'indennizzo ex art. 42-bis. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio; nel caso concreto la relativa controversia era stata definita con precedente sentenza parziale per cessazione della materia del contendere, dopo l'adozione del provvedimento comunale.
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
Il provvedimento di acquisizione sanante deve contenere la determinazione dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e della somma relativa al periodo di occupazione senza titolo; tali voci costituiscono componenti dell'indennizzo complessivo e devono essere contestate nel giudizio relativo al provvedimento acquisitivo.
art. 42-bis, comma 3, d.P.R. n. 327/2001
commisurato, salva prova contraria, all'interesse del cinque per cento annuo sul medesimo valore
La componente riferita al periodo di occupazione senza titolo è una voce del complessivo indennizzo per la perdita del diritto dominicale e presuppone l'accertamento dell'occupazione materiale del bene.
art. 2-bis l. n. 241/1990
La violazione del termine di conclusione del procedimento non comporta automaticamente il risarcimento: è necessario dimostrare un danno ingiusto, la lesione di un bene della vita e un pregiudizio concreto causalmente riconducibile al ritardo.
art. 30, comma 4, c.p.a.
Il risarcimento del danno da ritardo richiede la prova del danno autonomo derivante dalla tardiva conclusione del procedimento, distinto dal pregiudizio sostanziale già indennizzato secondo la disciplina speciale.
art. 2041 c.c.
L'azione di arricchimento senza causa è un'azione di diritto comune spettante al giudice ordinario quando non sussista più un collegamento con un'azione pubblicistica rientrante nella giurisdizione amministrativa.
artt. 103 Cost. e 7 c.p.a.
La giurisdizione amministrativa esclusiva non si estende alle azioni restitutorie di diritto comune fondate sul mero arricchimento patrimoniale dell'ente, quando esse prescindano dall'esercizio o dall'omesso esercizio di un potere pubblico.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudice amministrativo indica il giudice ordinario munito di giurisdizione presso il quale l'azione può essere riproposta nei termini di legge.
Massime di principio
- Le somme previste dall'art. 42-bis, comma 3, d.P.R. n. 327/2001 per il periodo di occupazione senza titolo costituiscono una componente del complessivo indennizzo dovuto per l'acquisizione sanante e non un autonomo credito risarcitorio separabile; le relative contestazioni devono essere dedotte nel giudizio avente a oggetto il provvedimento di acquisizione sanante.
- Quando il provvedimento di acquisizione sanante è stato adottato e contiene, o deve contenere, la liquidazione delle voci previste dall'art. 42-bis, comma 3, la domanda autonoma diretta a ottenere quelle stesse somme perde utilità processuale e deve essere dichiarata improcedibile, per evitare la duplicazione dei titoli relativi alla medesima lesione.
- Il risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis l. n. 241/1990 presuppone non la mera inosservanza del termine procedimentale, ma la lesione ingiusta di un bene della vita e la prova di un danno concreto, autonomo e causalmente riconducibile al ritardo.
- Quando il pregiudizio allegato consiste nel mancato godimento materiale del bene occupato sine titulo, esso non può fondare un autonomo risarcimento da ritardo se è già riconducibile alla componente indennitaria prevista dall'art. 42-bis, comma 3; il ricorrente deve provare conseguenze ulteriori e specificamente dipendenti dalla tardiva formalizzazione del titolo.
- L'actio de in rem verso ex art. 2041 c.c. appartiene alla giurisdizione ordinaria quando, dopo l'adozione del provvedimento amministrativo e la cessazione o definizione dell'azione pubblicistica, la pretesa si fondi esclusivamente sull'asserito arricchimento patrimoniale dell'ente e non sia accessoria a un'azione demolitoria o conformativa.
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