Cassazione Civile, Ordinanza n. 07152/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appellante)
La controversia
La controversia nasce da un appello dichiarato improcedibile dalla Corte d'appello di Napoli perché l'appellante, pur avendo notificato il gravame via PEC, aveva depositato entro l'udienza ex art. 350 c.p.c. solo copie cartacee delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, e solo dopo l'udienza aveva depositato i file informatici .eml. La Corte territoriale ha ritenuto che la prova della notifica dovesse essere fornita telematicamente e che il deposito cartaceo non fosse sufficiente, escludendo sia la sanatoria per costituzione degli appellati sia il raggiungimento dello scopo. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento, violazione degli artt. 160, 165, 347, 348 e 350 c.p.c., e violazione degli artt. 156, 157, 166, 167 e 347 c.p.c., sostenendo che: la prova cartacea della notifica era valida; la successiva produzione dei file .eml aveva valore meramente confermativo; la costituzione degli appellati, senza eccezioni sulla notifica, aveva comunque sanato ogni vizio; la declaratoria di improcedibilità era dunque erronea. Ha inoltre chiesto la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli fondati nella parte in cui censuravano la declaratoria di improcedibilità dell'appello. Ha affermato che, in caso di notificazione dell'appello via PEC e costituzione analogica dell'appellante, l'omesso deposito telematico degli originali o duplicati informatici dell'atto e della notifica non comporta improcedibilità, poiché il destinatario della notifica è già in grado di verificare la conformità. Ha inoltre chiarito che, se vi è comunque produzione della prova della notifica in forma cartacea, l'eventuale vizio è al più una nullità formale sanabile per raggiungimento dello scopo, anche per effetto della costituzione dell'appellato che non eccepisca il difetto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e regolare anche le spese del giudizio di cassazione. Il quarto motivo, volto alla decisione nel merito, è rimasto assorbito o comunque non esaminato in senso decisorio, essendo stato disposto il rinvio.
Norme richiamate
termine/udienza entro cui la Corte d'appello aveva ritenuto dovesse essere depositata la prova della notifica; la Cassazione esclude che il mancato deposito telematico entro tale fase determini improcedibilità se la prova esiste comunque e lo scopo è raggiunto.
la mancata produzione dei documenti attestanti la notifica dell'appello è rilevabile d'ufficio, ma l'improcedibilità non discende dal mero deposito analogico della prova della notifica via PEC quando l'appellato sia già messo in grado di verificarla.
richiamato in relazione alla tempestività della costituzione dell'appellante e alla prova della notifica; la Corte esclude che la regolarità formale richieda necessariamente il deposito telematico dell'originale.
viene valorizzato il principio di raggiungimento dello scopo: una irregolarità formale non produce nullità se l'atto ha comunque conseguito la propria funzione.
art. 156, ultimo comma, c.p.c.
richiamato dal ricorrente e implicitamente applicato nel senso che la nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo.
richiamato per la sanatoria delle nullità processuali non tempestivamente dedotte.
richiamato dal ricorrente in tema di nullità della notificazione.
richiamato dal ricorrente in relazione al deposito e alla costituzione in giudizio.
richiamato dal ricorrente nel quadro delle nullità e delle difese del convenuto/appellato.
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'effetto sanante della costituzione della controparte.
richiamato nella richiesta di decisione nel merito, che non viene accolta poiché la causa è rinviata al giudice di merito.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53/1994
disciplinano la prova della notificazione o comunicazione via PEC; la Corte territoriale li interpretava nel senso di imporre il deposito telematico, ma la Cassazione esclude che da tali norme discenda un obbligo sanzionato con improcedibilità in presenza di deposito cartaceo della prova.
richiamato come base normativa della notificazione a mezzo PEC.
art. 16-bis, commi 1 e 9-ter, D.L. n. 179/2012
consente alle parti di costituirsi anche con modalità non telematiche; la Cassazione afferma che tale facoltà non è incompatibile con la prova analogica della notifica PEC.
art. 6 CEDU
richiamato come parametro a favore dell'effettività del diritto di azione e difesa e contro formalismi eccessivi.
art. 47 Carta UE
richiamato a sostegno della tutela effettiva davanti al giudice.
art. 111 Cost.
richiamato per valorizzare il principio di effettività della tutela giurisdizionale e della decisione di merito.
Massime di principio
- In caso di appello notificato via PEC, il deposito della prova della notifica in forma analogica, anziché telematica, non determina automaticamente l'improcedibilità del gravame, se il destinatario della notifica è comunque posto in grado di verificarne la conformità e la funzione dell'atto è raggiunta.
- L'improcedibilità dell'appello per mancato deposito della prova della notifica va affermata solo quando vi sia una totale omissione dell'onere di produzione, non quando la prova sia stata depositata in forma cartacea o comunque resa conoscibile alla controparte.
- L'eventuale difformità tra modalità telematica e analogica nel deposito della prova della notificazione integra, al più, una nullità formale sanabile per raggiungimento dello scopo, specie se l'appellato si costituisce senza eccepire il vizio.
- Le norme processuali sul deposito e sulla forma degli atti devono essere interpretate in modo strumentale e non formalistico, privilegiando l'effettività del diritto di difesa e la decisione nel merito rispetto a vuoti formalismi.
- La disciplina del processo civile telematico non deroga ai principi generali di sanatoria delle nullità e di raggiungimento dello scopo degli atti processuali, che restano applicabili anche quando la prova della notificazione sia prodotta su supporto cartaceo.
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