Cassazione Civile, Ordinanza n. 09455/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controricorrente)
La controversia
Una parte, già destinataria di una precedente ordinanza di Cassazione che aveva respinto il ricorso, ha chiesto la correzione materiale della sentenza/ordinanza n. 32574/2023, domandando l'eliminazione del capo che la condannava al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La richiesta era fondata sul fatto che la parte risultava ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quindi, secondo la sua prospettazione, non avrebbe potuto essere gravata del c.d. doppio contributo. La Corte ha però escluso che vi fosse un errore materiale da correggere, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui l'attestazione dell'obbligo al versamento dell'ulteriore importo dipende solo dall'esito processuale dell'impugnazione (rigetto/inammissibilità/improcedibilità), mentre la verifica delle condizioni soggettive relative al patrocinio spetta alla cancelleria in sede di eventuale recupero.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'istanza di correzione dell'errore materiale e l'ha rigettata. Ha affermato che non sussisteva alcun errore materiale nel capo della precedente ordinanza che dava atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale statuizione è conseguenza automatica del rigetto del ricorso. Ha inoltre precisato che la circostanza dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non incide sulla validità di quell'attestazione, ma attiene alla successiva fase di verifica e recupero da parte dell'amministrazione giudiziaria. Non è stata disposta la regolazione delle spese, in ragione della peculiare natura del procedimento.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
la debenza del c.d. doppio contributo è conseguenza processuale automatica del rigetto integrale, dell'inammissibilità o dell'improcedibilità dell'impugnazione; la sua attestazione spetta al giudice dell'impugnazione, mentre la verifica delle condizioni soggettive per l'effettivo recupero è demandata alla cancelleria/amministrazione giudiziaria
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato inizialmente dovuto per l'impugnazione
art. 83 d.P.R. n. 115/2002
non citato espressamente nel testo fornito
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
disposizione complessivamente richiamata quale base normativa del contributo unificato e del suo aggravio in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione viene respinto integralmente, dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice deve dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude, sul piano processuale, l'attestazione dell'obbligo al c.d. doppio contributo; essa può incidere solo sulla successiva verifica e riscossione del dovuto.
- La correzione dell'errore materiale non è utilizzabile per eliminare una statuizione che sia coerente con il tenore dispositivo della decisione e con il meccanismo legale di applicazione del contributo unificato.
- Ai fini dell'art. 13, comma 1-quater, rileva in primo luogo il dato oggettivo dell'esito dell'impugnazione; le condizioni soggettive della parte sono oggetto di verifica in una fase successiva e distinta rispetto alla pronuncia dell'impugnazione.
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