Cassazione Penale, Ordinanza n. 26505/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata era una sentenza di condanna per evasione ed è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di un imputato per evasione. In Cassazione il difensore ha proposto tre motivi: il primo lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il secondo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche; il terzo contestava la mancata disapplicazione della recidiva. La Corte rileva però che i motivi erano generici e non specifici, perché non si confrontavano con le argomentazioni della Corte territoriale, la quale aveva valorizzato le modalità fraudolente di elusione dei controlli e aveva fornito un apparato motivazionale adeguato sul trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
indica il reato oggetto della condanna impugnata, ossia l'evasione.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità è stata esclusa perché il motivo di ricorso non si confrontava con le ragioni della sentenza di merito, che avevano valorizzato le modalità fraudolente della condotta.
art. 62-bis c.p.
richiamato implicitamente attraverso la doglianza sulle circostanze attenuanti generiche, ritenute correttamente negate dal giudice di merito.
art. 99 c.p.
richiamato implicitamente attraverso la doglianza sulla recidiva, la cui mancata disapplicazione è stata ritenuta adeguatamente motivata dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve misurarsi con gli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito; ove la condotta sia connotata da modalità fraudolente di elusione dei controlli, la non punibilità può essere esclusa.
- Le censure contro il diniego delle attenuanti generiche o contro il giudizio sulla recidiva devono evidenziare specifici vizi dell'apparato argomentativo di merito; in difetto, il ricorso è aspecifico e non superare il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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