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Sentenza

Sentenza del 17/12/2020 n. 28728 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione del silenzio-rifiuto all'istanza di autotutela per lo sgravio/rimborso di una cartella esattoriale relativa all'INVIM 1988; il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione di norme processuali e tributarie (D.Lgs. 546/1992 art.53 in relazione a D.Lgs. 507/1993 art.71); 2) omessa o insufficiente motivazione dell'atto in violazione della L.241/1990 art.3 e della L.212/2000 art.7; 3) richiesta di riforma della condanna alle spese (sostenendo che il giudizio è nato per inerzia dell'Amministrazione).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha confermato che l'impugnazione del silenzio-rifiuto/atto di autotutela è inammissibile e che la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri; i vizi dedotti attengono all'avviso di liquidazione non impugnato e dunque definitivo, per cui il credito tributo si considera consolidato e non più impugnabile. Anche il motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile perché in Cassazione è consentita solo la denuncia della violazione della regola sulla soccombenza, non la riconsiderazione dell'assegnazione dettagliata delle spese. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite (liquidate in Euro 2800,00 oltre spese forfettarie e accessori) e al versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    gli articoli 19 e 21 richiamano la disciplina della decadenza nei termini per l'impugnazione degli atti tributari: se l'avviso di liquidazione non è stato impugnato nei termini, il credito si consolida; l'art.53 è menzionato dalla parte ma la Corte non ha ritenuto che valesse a superare la decadenza/definizione della cartella.

  • Decreto Legislativo 15 dicembre 1993, n. 507

    richiamato dal ricorrente come norma di riferimento per la materia tributaria; la Corte non ha ritenuto che l'inosservanza delle norme richiamate giustificasse l'ammissibilità del ricorso contro il silenzio-rifiuto.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241

    invocata per censurare la presunta omessa o insufficiente motivazione dell'atto amministrativo; la Corte ha ritenuto che tale censura non potesse valorizzare l'impugnazione dell'atto di autotutela quando i vizi riguardano atti precedenti non impugnati nei termini.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    richiamata in relazione al diritto del contribuente a motivazioni e garanzie; comunque la Corte ha ritenuto insufficiente tale censura per superare l'inammissibilità del ricorso fondato sulla decadenza dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289

    richiamata nella motivazione della Corte per escludere che la questione potesse rientrare tra quelle definibili e dunque sottrarre il caso alla regola della decadenza; la presenza di condoni o definizioni non ha inciso sulla necessità di impugnare nei termini.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2002, n. 115

    articolo 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 17)

    norma applicata per disporre l'obbligo di versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in presenza dei presupposti indicati.

Massime di principio

  • L'atto di rifiuto di autotutela (silenzio-rifiuto) non costituisce di per sé atto impugnabile ai fini dell'annullamento del credito, salvo che ricorrano specifiche condizioni: contestazioni che riguardano atti diversi e già impugnabili devono essere state proposte nei termini previsti; altrimenti il credito si consolida per decadenza.
  • La cartella di pagamento può essere impugnata in Cassazione solo per i vizi propri della cartella stessa; i vizi che attengono ad atti antecedenti (es. avviso di liquidazione) e non impugnati nei termini non consentono di eludere la decadenza.
  • Le doglianze sulla motivazione dell'atto amministrativo non sono efficaci a superare l'inammissibilità dell'impugnazione quando la sostanza della contestazione riguarda atti precedenti ormai definitivi.
  • In sede di Cassazione la contestazione dell'assegnazione delle spese è limitata: è consentita la denuncia della violazione della regola sulla soccombenza (es. condanna della parte totalmente vittoriosa), ma non la rinnovazione integrale della ripartizione delle spese che compete al giudice di merito.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile e ricorrono i presupposti, il tribunale può liquidare spese e imporre anche l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

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