Sentenza del 17/12/2020 n. 28728 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione del silenzio-rifiuto all'istanza di autotutela per lo sgravio/rimborso di una cartella esattoriale relativa all'INVIM 1988; il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione di norme processuali e tributarie (D.Lgs. 546/1992 art.53 in relazione a D.Lgs. 507/1993 art.71); 2) omessa o insufficiente motivazione dell'atto in violazione della L.241/1990 art.3 e della L.212/2000 art.7; 3) richiesta di riforma della condanna alle spese (sostenendo che il giudizio è nato per inerzia dell'Amministrazione).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha confermato che l'impugnazione del silenzio-rifiuto/atto di autotutela è inammissibile e che la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri; i vizi dedotti attengono all'avviso di liquidazione non impugnato e dunque definitivo, per cui il credito tributo si considera consolidato e non più impugnabile. Anche il motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile perché in Cassazione è consentita solo la denuncia della violazione della regola sulla soccombenza, non la riconsiderazione dell'assegnazione dettagliata delle spese. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite (liquidate in Euro 2800,00 oltre spese forfettarie e accessori) e al versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
gli articoli 19 e 21 richiamano la disciplina della decadenza nei termini per l'impugnazione degli atti tributari: se l'avviso di liquidazione non è stato impugnato nei termini, il credito si consolida; l'art.53 è menzionato dalla parte ma la Corte non ha ritenuto che valesse a superare la decadenza/definizione della cartella.
Decreto Legislativo 15 dicembre 1993, n. 507
richiamato dal ricorrente come norma di riferimento per la materia tributaria; la Corte non ha ritenuto che l'inosservanza delle norme richiamate giustificasse l'ammissibilità del ricorso contro il silenzio-rifiuto.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
invocata per censurare la presunta omessa o insufficiente motivazione dell'atto amministrativo; la Corte ha ritenuto che tale censura non potesse valorizzare l'impugnazione dell'atto di autotutela quando i vizi riguardano atti precedenti non impugnati nei termini.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
richiamata in relazione al diritto del contribuente a motivazioni e garanzie; comunque la Corte ha ritenuto insufficiente tale censura per superare l'inammissibilità del ricorso fondato sulla decadenza dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289
richiamata nella motivazione della Corte per escludere che la questione potesse rientrare tra quelle definibili e dunque sottrarre il caso alla regola della decadenza; la presenza di condoni o definizioni non ha inciso sulla necessità di impugnare nei termini.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2002, n. 115
articolo 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 17)
norma applicata per disporre l'obbligo di versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in presenza dei presupposti indicati.
Massime di principio
- L'atto di rifiuto di autotutela (silenzio-rifiuto) non costituisce di per sé atto impugnabile ai fini dell'annullamento del credito, salvo che ricorrano specifiche condizioni: contestazioni che riguardano atti diversi e già impugnabili devono essere state proposte nei termini previsti; altrimenti il credito si consolida per decadenza.
- La cartella di pagamento può essere impugnata in Cassazione solo per i vizi propri della cartella stessa; i vizi che attengono ad atti antecedenti (es. avviso di liquidazione) e non impugnati nei termini non consentono di eludere la decadenza.
- Le doglianze sulla motivazione dell'atto amministrativo non sono efficaci a superare l'inammissibilità dell'impugnazione quando la sostanza della contestazione riguarda atti precedenti ormai definitivi.
- In sede di Cassazione la contestazione dell'assegnazione delle spese è limitata: è consentita la denuncia della violazione della regola sulla soccombenza (es. condanna della parte totalmente vittoriosa), ma non la rinnovazione integrale della ripartizione delle spese che compete al giudice di merito.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e ricorrono i presupposti, il tribunale può liquidare spese e imporre anche l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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