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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29411/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2007, fondato sulla pretesa fittizietà di un contratto di sponsorizzazione stipulato tra una società partecipata dalla contribuente, allora società in accomandita semplice, e un’associazione sportiva dilettantistica. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia, osservando anche che non risultava provato il coinvolgimento della contribuente in un disegno fraudolento. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con un unico motivo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 14 e 29 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che vi fosse litisconsorzio necessario tra la società di persone e i soci, poiché la società era ancora una s.a.s. nel periodo d’imposta contestato. La contribuente resisteva chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. Nel giudizio di legittimità è poi emerso un giudicato sopravvenuto su un diverso procedimento relativo al medesimo accertamento e alla medesima annualità, formatosi con partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, compresa la contribuente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che il giudicato esterno, formatosi su un altro giudizio avente ad oggetto il medesimo accertamento e la medesima annualità, e comprendente tutti i litisconsorti necessari, rendesse ormai inutile l’esame della doglianza sulla pretesa nullità per omessa integrazione del contraddittorio. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite per la sopravvenienza della ragione decisoria esterna rispetto ai motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad impugnare deve consistere in un’utilità giuridica concreta e attuale derivante dall’eventuale accoglimento del gravame, non in un interesse astratto alla correttezza della soluzione giuridica.

  • artt. 14 e 29 d.lgs. n. 546 del 1992

    Sono evocati dall’Agenzia per sostenere l’esistenza del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nel processo tributario relativo ad accertamenti che incidono unitariamente sul rapporto sociale e sui soci.

  • art. 372 c.p.c.

    Il divieto di nuovi documenti non osta alla produzione di documenti attestanti la sopravvenuta formazione del giudicato esterno, perché relativi a un fatto processuale rilevante per l’ammissibilità del ricorso.

  • art. 378 c.p.c.

    La produzione del documento sul giudicato sopravvenuto può avvenire fino al termine per il deposito delle memorie; oltre tale termine, occorre garantire il contraddittorio.

  • art. 384, terzo comma, c.p.c.

    La Corte può assegnare un termine alle parti per osservazioni quando il documento attestante il giudicato sopravvenuto venga prodotto tardivamente, in funzione del contraddittorio.

  • art. 92 c.p.c.

    Le spese possono essere integralmente compensate in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, ravvisate nella definizione del giudizio per una ragione sopravvenuta ed esterna alla doglianza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l’interesse a impugnare manca quando l’eventuale accoglimento del motivo non potrebbe apportare alla parte alcuna utilità giuridica concreta sul risultato finale della controversia.
  • Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in cassazione anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, perché incide sulla regola del caso concreto e serve a prevenire giudicati contrastanti.
  • La formazione sopravvenuta di un giudicato su un diverso processo avente ad oggetto il medesimo rapporto e comprendente tutti i litisconsorti necessari può rendere privo di interesse il ricorso ancora pendente.
  • La produzione documentale diretta a provare il giudicato esterno non è preclusa dall’art. 372 c.p.c. quando il documento attesti un fatto processuale sopravvenuto, ossia la formazione del giudicato dopo il giudizio di merito.
  • Nei giudizi tributari che investono unitariamente un rapporto sociale rilevante anche per i soci, la decisione resa in un procedimento con integrazione di tutti i litisconsorti necessari può assorbire e sterilizzare l’interesse a coltivare un diverso ricorso relativo al medesimo accertamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicatoLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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