Sentenza n. 5516/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - del provvedimento di diniego di visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato Prot. N° 1405 del 13.01.2025, emesso dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka; - della segnalazione a carico del ricorrente nel sistema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione dalla Francia; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, connesso a una segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione dalla Francia
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka, chiedendone l'annullamento previa adozione di misure cautelari, nonché l'annullamento della segnalazione a suo carico nel Sistema d'informazione Schengen. Nel corso del giudizio le Amministrazioni resistenti hanno evidenziato l'apertura di un autonomo procedimento di riesame. Dopo la regolarizzazione della procura alle liti e l'emanazione di un'ordinanza istruttoria, l'Ambasciata ha rilasciato il visto richiesto. Le parti hanno quindi concordemente chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere; il ricorrente ha domandato la condanna dell'Amministrazione alle spese, mentre le Amministrazioni ne hanno chiesto la compensazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il sopravvenuto rilascio del visto avesse integralmente soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio. Le spese sono state poste a carico delle Amministrazioni resistenti in ragione della soccombenza virtuale, con liquidazione di euro 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato. Il dispositivo dispone inoltre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
in quanto il sopravvenuto rilascio del visto in favore del ricorrente ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
Il sopravvenuto pieno soddisfacimento della pretesa azionata consente di definire la controversia dichiarando la cessazione della materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza, previo avviso alle parti della possibilità di una decisione immediata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, unitamente alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'Amministrazione adotta un provvedimento sopravvenuto che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anziché pronunciarsi nel merito dell'illegittimità dell'atto originariamente impugnato.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa non impedisce al giudice di regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'Amministrazione quando la sua condotta o il provvedimento originariamente impugnato giustifichino tale valutazione.
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