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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1302

Regolamento delegato (UE) 2022/1302 della Commissione del 20 aprile 2022 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’applicazione dei limiti di posizione ai derivati su merci e le procedure per la richiesta di un’esenzione dai limiti di posizione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce la metodologia uniforme per calcolare i limiti di posizione sui derivati su merci, in attuazione dell’articolo 57 della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), come modificata dalla direttiva (UE) 2021/338. Disciplina inoltre le esenzioni per posizioni di copertura dei rischi commerciali e per posizioni derivanti da obblighi di fornitura di liquidità, stabilendo contenuti delle richieste, tempi di risposta e obblighi di aggiornamento. Il testo armonizza criteri e fattori che le autorità competenti devono considerare per fissare i limiti nel mese di scadenza e negli altri mesi, con regole specifiche per mercati nuovi o meno liquidi, per prodotti agricoli e per contratti con consegna periodica. Abroga e sostituisce il regolamento delegato (UE) 2017/591.

Norme tecniche armonizzate per il calcolo dei limiti di posizione sui derivati su merci e per le procedure di esenzione dai limiti di posizione.

Ambito di applicazione

Si applica, nell’Unione e anche ai fini del SEE, alle posizioni detenute in derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione e nei relativi contratti OTC economicamente equivalenti, con particolare attenzione ai derivati su merci agricoli e ai derivati su merci critici o significativi. Riguarda sia persone fisiche e giuridiche, sia entità finanziarie e non finanziarie, nonché le imprese madri e le imprese figlie ai fini dell’aggregazione di gruppo. Restano fuori dal nuovo impianto i derivati su titoli, che il regolamento delegato sostituito non copre più; il regolamento si applica direttamente negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Norme tecniche di regolamentazione sui limiti di posizione per i derivati su merci

Il regolamento delegato (UE) 2022/1302 integra la direttiva 2014/65/UE (MiFID II), come modificata dalla direttiva (UE) 2021/338, per definire in modo armonizzato il calcolo e l’applicazione dei limiti di posizione sui derivati su merci. L’obiettivo dichiarato è rafforzare stabilità, integrità e ordinato funzionamento dei mercati, prevenendo abusi e distorsioni senza ostacolare la formazione dei prezzi, la liquidità e l’uso dei derivati per finalità di copertura.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda le posizioni detenute in derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione e nei corrispondenti contratti OTC economicamente equivalenti, con regole speciali per i derivati su merci agricoli e per i derivati critici o significativi. Le disposizioni interessano sia entità finanziarie sia entità non finanziarie, persone fisiche e giuridiche, nonché le strutture di gruppo, poiché i limiti si applicano anche a livello di impresa madre e impresa figlia quando l’impresa madre può controllare l’uso delle posizioni.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 chiarisce cosa si intenda per entità finanziaria, includendo imprese di investimento, enti creditizi, assicurazioni e riassicurazioni, OICVM e relative società di gestione, EPAP, fondi di investimento alternativi gestiti da GEFIA, controparti centrali e depositari centrali di titoli. Sono inoltre definiti entità non finanziaria, contratto nel mese di scadenza, contratto negli altri mesi e lotto. Le entità di paesi terzi sono qualificate in base a un criterio funzionale: se fossero stabilite nell’Unione e soggette al diritto UE, rientrerebbero o meno nella categoria di entità finanziaria.

Calcolo della posizione netta

La posizione netta di una persona in un determinato derivato comprende, in linea generale, le posizioni assunte in sede di negoziazione, i contratti OTC economicamente equivalenti e, per le categorie interessate, ulteriori posizioni collegate su altri mercati o sedi di negoziazione. Le posizioni lunghe e corte si compensano reciprocamente. Per i derivati legati a contratti differenziali e per taluni contratti collegati o "mini"/"balmo", il regolamento impone di includere anche le componenti disaggregate o i contratti strettamente connessi, per evitare elusioni.

La posizione va determinata separatamente per il mese di scadenza e per gli altri mesi. Inoltre, per alcune categorie, le posizioni considerate di copertura o derivanti da obblighi di liquidità non vengono aggregate ai fini del confronto con i limiti.

Aggregazione a livello di gruppo

L’impresa madre deve aggregare la propria posizione netta con quelle delle imprese figlie. La regola è tuttavia temperata da un’eccezione per gli organismi di investimento collettivo: se la madre non influenza le decisioni di investimento in materia di apertura, detenzione e chiusura delle posizioni, non vi è aggregazione delle posizioni in tali organismi. La logica sottostante è quella di impedire la frammentazione artificiale delle posizioni tra entità del gruppo e rendere il limite effettivo rispetto al controllo economico esercitato.

Contratti OTC economicamente equivalenti

Un contratto OTC è economicamente equivalente quando ha specifiche e condizioni identiche a quelle del contratto negoziato in sede di negoziazione, salvo differenze limitate su dimensione dei lotti, date di consegna non superiori a un giorno di calendario e sistemi di gestione del rischio post-negoziazione. Il regolamento adotta quindi una definizione restrittiva, funzionale a impedire che le posizioni OTC vengano utilizzate per compensare in modo improprio posizioni dominanti su sede di negoziazione.

Posizioni di copertura: criteri sostanziali e governance interna

L’articolo 7 distingue due ipotesi. Per le entità non finanziarie, una posizione può essere considerata di copertura se riduce rischi direttamente connessi all’attività commerciale o se costituisce un contratto di copertura ai sensi degli IFRS adottati dal regolamento (CE) n. 1606/2002. Per le entità finanziarie appartenenti a gruppi prevalentemente commerciali, il criterio è analogo ma riferito ai rischi delle entità non finanziarie del gruppo.

Per entrambe le categorie, la qualificazione come posizione di copertura richiede politiche interne adeguate che:

  • identifichino le tipologie di derivati utilizzate per la copertura;
  • spieghino il nesso tra portafoglio e rischio coperto;
  • indichino le misure per garantire che le posizioni servano esclusivamente alla copertura;
  • consentano una visione sufficientemente disaggregata del portafoglio, per individuare componenti speculative.

Il regolamento ammette anche la copertura di portafoglio, la macrocopertura e la copertura di sostituzione, purché il sistema interno consenta di distinguere le finalità speculative.

Esenzione per copertura: procedura e controllo

Le entità non finanziarie e finanziarie possono chiedere l’esenzione prima di assumere la posizione. La domanda deve fornire all’autorità competente un quadro chiaro delle attività commerciali, delle esposizioni e del modo in cui i derivati riducono il rischio. Per le entità non finanziarie la domanda deve indicare natura e valore delle attività commerciali, delle posizioni e dei rischi; per le entità finanziarie occorre anche dimostrare che l’impresa madre ha affidato loro la negoziazione per ridurre i rischi delle entità non finanziarie del gruppo.

L’autorità competente decide entro 21 giorni di calendario. Se l’esenzione non viene concessa, l’interessato deve ridurre le posizioni eventualmente eccedenti il limite e può essere soggetto a vigilanza. In caso di mutamenti significativi, il richiedente deve notificare il cambiamento e presentare una nuova domanda per continuare a beneficiare dell’esenzione.

Esenzione per fornitura obbligatoria di liquidità

Un’altra esenzione riguarda le posizioni derivanti dall’obbligo di fornire liquidità in una sede di negoziazione. Anche in questo caso la domanda va presentata prima dell’operazione e deve contenere l’elenco dei derivati interessati, la base regolamentare o contrattuale dell’obbligo di liquidità, la descrizione dell’attività di market making o liquidity provision e gli eventuali limiti interni.

L’autorità competente decide entro 21 giorni. Il richiedente deve informare l’autorità di cambiamenti significativi e presentare una nuova domanda se intende continuare ad avvalersi dell’esenzione. Una posizione si considera risultante da fornitura obbligatoria di liquidità solo se deriva direttamente da operazioni effettuate in conformità di obblighi imposti dall’ordinamento UE o nazionale, o di un accordo scritto con la sede di negoziazione e identificato come tale dalla sede stessa.

Determinazione dei limiti: mese di scadenza e altri mesi

La metodologia distingue tra mese di scadenza e altri mesi.

Per il mese di scadenza, la base di riferimento è in via generale pari al 25 % dell’offerta consegnabile. Se però l’offerta consegnabile è notevolmente superiore alle posizioni aperte, la base si calcola sul 25 % delle posizioni aperte. Per taluni derivati su merci con sottostante alimento destinato al consumo umano e posizioni elevate, la soglia è il 20 %. È inoltre ammesso un percorso di riduzione progressiva dei limiti nel corso del mese di scadenza.

Per gli altri mesi, la base di riferimento è pari al 25 % delle posizioni aperte. I limiti devono poi essere adeguati in funzione dei fattori di mercato elencati nel regolamento, entro i range previsti dall’articolo 16.

Offerta consegnabile e posizioni aperte

L’offerta consegnabile è la quantità di merce sottostante che può essere usata per soddisfare la consegna del contratto. Le autorità competenti la determinano in base alla quantità media mensile disponibile per la consegna, usando dati recenti: un anno per i derivati critici o significativi e da uno a cinque anni per i derivati agricoli. Devono essere presi in considerazione anche le modalità di stoccaggio e i fattori che incidono sull’offerta.

Le posizioni aperte nette si calcolano aggregando le posizioni in essere nelle sedi di negoziazione e i contratti OTC equivalenti notificati per un periodo rappresentativo. In caso di trasferimenti di negoziazione, fusioni, nuovi contratti o eventi analoghi, l’autorità competente tiene conto delle posizioni preesistenti e applica il metodo ordinario dopo sei mesi.

Fattori di aggiustamento del limite

Le autorità competenti devono calibrare il limite considerando l’impatto potenziale dei fattori di mercato sull’integrità del mercato del derivato e del sottostante. L’articolo 16 fissa un intervallo ordinario tra il 5 % e il 35 %, o tra il 2,5 % e il 35 % per alcuni contratti alimentari con volumi elevati.

Tra i fattori da valutare figurano:

  • l’offerta consegnabile e sue eventuali restrizioni;
  • il volume complessivo delle posizioni aperte;
  • il numero dei partecipanti al mercato;
  • le caratteristiche del mercato del sottostante.

L’articolo 21 dettaglia ulteriormente le caratteristiche rilevanti: restrizioni di offerta, deperibilità, trasporto, punti di consegna, capacità dei punti, stagionalità, struttura del mercato, ruolo dei partecipanti, fattori macroeconomici e proprietà fisiche della merce.

Derivati agricoli nuovi o poco liquidi

Per i derivati agricoli con posizioni aperte combinate non superiori a 20 000 lotti per tre mesi consecutivi, il limite è fissato a 10 000 lotti sia nel mese di scadenza sia negli altri mesi. La sede di negoziazione deve avvisare l’autorità competente quando il totale raggiunge 20 000 lotti per tre mesi consecutivi, così da consentire il riesame del limite.

Il regolamento mira così a evitare che i mercati nuovi o poco liquidi risultino paralizzati da limiti troppo rigidi, ma al contempo a prevenire concentrazioni eccessive di posizione quando la liquidità cresce.

Contratti con consegna periodica e casi particolari

Per i contratti in cui il sottostante è consegnato periodicamente per un determinato periodo, il limite si applica anche ai contratti connessi nella misura in cui i rispettivi periodi di consegna si sovrappongono. La base di riferimento è espressa in unità del sottostante. Il regolamento contiene inoltre regole specifiche per derivati regolati in contanti in cui l’offerta consegnabile non è misurabile, per i quali la base è calcolata sul 25 % delle posizioni aperte.

Abrogazione e continuità normativa

Il regolamento abroga il regolamento delegato (UE) 2017/591 e ne sostituisce integralmente la disciplina tecnica, anche alla luce della nuova architettura introdotta dalla direttiva (UE) 2021/338. I riferimenti al vecchio regolamento si intendono fatti al nuovo atto secondo la tavola di concordanza allegata.

Entrata in vigore

L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e soggetti interessati

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina il calcolo della posizione netta di una persona in un derivato su merci, la metodologia di calcolo dei limiti di posizione e le procedure per richiedere esenzioni. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, entità finanziaria, entità non finanziaria, contratto nel mese di scadenza, contratto negli altri mesi e lotto, includendo anche il trattamento delle entità di paesi terzi come finanziarie o non finanziarie in base all’eventuale necessità di autorizzazione nell’Unione.

Calcolo della posizione netta e aggregazione di gruppo

L’articolo 3 stabilisce che la posizione netta comprende le posizioni in derivati su merci negoziati in sede di negoziazione, i contratti OTC economicamente equivalenti e, per talune categorie, le posizioni in altri contratti collegati; le posizioni lunghe e corte si compensano. Sono esclusi dal confronto con i limiti le posizioni considerate di copertura ai sensi degli articoli 7 e 8 e le posizioni derivanti da fornitura obbligatoria di liquidità approvate ai sensi degli articoli 9 e 10. L’articolo 4 impone all’impresa madre di aggregare la propria posizione netta con quelle delle imprese figlie, salvo l’eccezione per organismi di investimento collettivo se la madre non influenza le decisioni di investimento.

Quantitativi rilevanti e equivalenza economica OTC

L’articolo 5 definisce quando un derivato su merci agricolo si considera negoziato in quantitativi rilevanti: superamento, per tre mesi consecutivi, di una media di 20 000 lotti di posizioni aperte giornaliere combinando mese di scadenza e altri mesi. L’articolo 6 considera economicamente equivalenti ai derivati negoziati in sede di negoziazione i derivati OTC con identiche specifiche e termini, salvo differenze limitate su dimensione dei lotti, date di consegna entro un giorno di calendario e accordi post-negoziazione.

Esenzione per copertura dei rischi commerciali

L’articolo 7 individua i criteri per considerare una posizione idonea a ridurre i rischi direttamente connessi all’attività commerciale: per le entità non finanziarie vale la copertura dei rischi su attività, servizi, fattori produttivi, prodotti, materie prime o passività, oppure la qualificazione contabile come hedging IFRS; per le entità finanziarie di gruppi prevalentemente commerciali la logica è analoga, ma con riferimento ai rischi delle entità non finanziarie del gruppo. È richiesta una governance interna che identifichi i portafogli di copertura, i criteri di ammissibilità e il nesso con i rischi coperti, nonché una disaggregazione sufficiente per distinguere componenti speculative.

Procedura per l’esenzione di copertura

L’articolo 8 consente a entità non finanziarie e finanziarie di chiedere, prima di assumere la posizione, l’esenzione per copertura all’autorità competente che ha fissato il limite. La domanda deve contenere informazioni dettagliate su attività commerciali, esposizioni e uso dei derivati; l’autorità decide entro 21 giorni di calendario. In caso di cambiamenti significativi, il richiedente deve notificarli e presentare una nuova domanda se intende continuare a beneficiare dell’esenzione.

Esenzione per fornitura obbligatoria di liquidità

Gli articoli 9 e 10 disciplinano l’esenzione per posizioni derivanti dall’obbligo di fornire liquidità in una sede di negoziazione. La richiesta va presentata prima dell’operazione e deve indicare, tra l’altro, i derivati interessati, l’accordo o l’obbligo di liquidità, la natura e il valore dell’attività di market making o di fornitura di liquidità e gli eventuali limiti interni. Anche in questo caso l’autorità decide entro 21 giorni e il richiedente deve notificare eventuali cambiamenti rilevanti.

Base di riferimento per il mese di scadenza

L’articolo 11 prevede, come regola generale, che il valore della base di riferimento per il limite nel mese di scadenza sia pari al 25 % dell’offerta consegnabile; se l’offerta consegnabile è notevolmente superiore alle posizioni aperte, la base si calcola sul 25 % delle posizioni aperte. Per taluni derivati su merci con sottostante alimento destinato al consumo umano e posizioni aperte combinate superiori a 50 000 lotti per tre mesi consecutivi, la base è il 20 %. Sono ammessi limiti decrescenti nel periodo di mese di scadenza.

Offerta consegnabile e posizioni aperte

L’articolo 12 definisce l’offerta consegnabile come la quantità di merce sottostante utilizzabile per la consegna e ne impone la determinazione su base media mensile, con periodo di riferimento di un anno per i derivati critici o significativi e da uno a cinque anni per quelli agricoli. L’articolo 14 stabilisce che le posizioni aperte si calcolano aggregando le posizioni in sede di negoziazione e quelle OTC equivalenti notificate, con regole specifiche per trasferimenti di negoziazione, fusioni o nuovi contratti; dopo sei mesi si applica il metodo ordinario.

Base di riferimento per gli altri mesi e casi particolari

L’articolo 13 fissa la base di riferimento per gli altri mesi al 25 % delle posizioni aperte. L’articolo 15 prevede deroghe per i derivati regolati in contanti senza offerta consegnabile misurabile e per i contratti con consegna periodica, per i quali i limiti si applicano ai contratti connessi nella misura in cui i periodi di consegna si sovrappongono.

Fattori di aggiustamento del limite

L’articolo 16 dispone che i limiti siano fissati adeguando la base di riferimento in funzione dei fattori di integrità del mercato entro un intervallo ordinario compreso tra il 5 % e il 35 %, oppure tra il 2,5 % e il 35 % per taluni contratti alimentari con posizioni aperte elevate. Gli articoli 18, 19, 20 e 21 elencano i fattori rilevanti: offerta consegnabile, livello delle posizioni aperte complessive, numero dei partecipanti al mercato e caratteristiche del mercato della merce sottostante, incluse restrizioni di offerta, trasporto, punti di consegna, stagionalità, ruolo dei partecipanti, fattori macroeconomici e caratteristiche fisiche della merce.

Derivati agricoli nuovi o poco liquidi e contratti con impatto sui prezzi alimentari

L’articolo 17 introduce un limite fisso di 10 000 lotti per mese di scadenza e altri mesi per i derivati agricoli con posizioni aperte combinate non superiori a 20 000 lotti per tre mesi consecutivi. L’articolo 11, paragrafo 3, prevede inoltre una base di riferimento al 20 % per i derivati agricoli su alimenti destinati al consumo umano con volumi elevati. Il regolamento consente anche, per alcuni derivati agricoli con impatto significativo sui prezzi al consumo, di fissare una base e un limite al di sotto dell’intervallo generale quando vi siano prove di attività speculative significative.

Abrogazione e applicazione

L’articolo 22 abroga il regolamento delegato (UE) 2017/591 e dispone che i riferimenti a tale atto si intendano fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza allegata. L’articolo 23 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

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