Regolamento (UE) 2022/650
Regolamento (UE) 2022/650 della Commissione del 20 aprile 2022 che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del diacetato di sodio [E 262 (ii)] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le specifiche del diacetato di sodio [E 262(ii)] contenute nel regolamento (UE) n. 231/2012. In particolare, amplia il tenore consentito di acido acetico libero dal 39-41 % al 39-43 % e adegua il tenore di acetato di sodio al 57-60 %. La modifica è giustificata da ragioni tecniche e di sostenibilità produttiva ed è ritenuta priva di impatto sulla salute umana.
Modifica delle specifiche tecniche del diacetato di sodio (E 262(ii)) nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi alimentari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1333/2008 e, in particolare, alla specifica del diacetato di sodio [E 262(ii)] contenuta nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012. Produce effetti negli Stati membri dell’Unione europea ed è anche rilevante ai fini SEE; non introduce un regime generale per tutti gli additivi, ma una modifica puntuale di una singola voce di specifica tecnica.
Modifica delle specifiche del diacetato di sodio [E 262(ii)]
Il regolamento (UE) 2022/650 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 231/2012, che contiene le specifiche tecniche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. La modifica riguarda esclusivamente la voce relativa al diacetato di sodio [E 262(ii)] ed è adottata sulla base della procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008.
Contesto e motivazione della modifica
La Commissione richiama la presentazione, il 3 agosto 2020, di una domanda di modifica delle specifiche dell’additivo. Il richiedente ha chiesto l’innalzamento del limite del tenore di acido acetico libero dal 39-41 % al 39-43 % e l’adeguamento del tenore di acetato di sodio al 57-60 %. La motivazione tecnica addotta è che il prodotto stechiometrico ottenuto in produzione presenta un tenore di acido acetico libero del 42,3 % e che i limiti precedenti richiedono tempi di essiccazione e consumi energetici maggiori; l’ampliamento del range consentirebbe quindi una produzione più sostenibile.
Valutazione della Commissione
La Commissione riferisce che, secondo il richiedente, non vi sarebbero altre modifiche del processo produttivo, né impatti sulla sicurezza, e che il prodotto finale resterebbe invariato quanto alle impurità rispetto a quanto già previsto dal regolamento (UE) n. 231/2012. Dopo l’esame da parte del gruppo di lavoro di esperti governativi in materia di additivi, la Commissione conclude che la modifica proposta non può avere un effetto sulla salute umana.
Esito normativo
Poiché la variazione del limite massimo dell’acido acetico libero dal 41 al 43 % è ritenuta priva di effetti sulla salute umana, la Commissione non ha ritenuto necessario richiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008. L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 viene quindi aggiornato sostituendo la definizione del tenore per il diacetato di sodio con la nuova formulazione «39-43 % di acido acetico libero e 57-60 % di acetato di sodio».
Entrata in vigore e portata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica delle specifiche del diacetato di sodio
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato per la voce relativa a «E 262(ii) diacetato di sodio». Nella definizione, la riga relativa al tenore è sostituita con la seguente formulazione: «39-43 % di acido acetico libero e 57-60 % di acetato di sodio».
Base procedurale e valutazione scientifica
La modifica è adottata nell’ambito della procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008. La Commissione rileva che l’aumento del limite massimo dell’acido acetico libero dal 41 al 43 % non può avere effetto sulla salute umana e, per tale ragione, non è stato richiesto il parere dell’EFSA ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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