Regolamento (UE) 2022/652
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione del 20 aprile 2022 relativo all’autorizzazione dell’estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’estratto di arancio amaro come additivo per mangimi, dopo la rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione è concessa per specifiche specie animali e alle condizioni tecniche e di etichettatura fissate nell’allegato, con particolare attenzione alla tutela degli utilizzatori per i rischi di irritazione e sensibilizzazione. Sono previste misure transitorie per consentire lo smaltimento delle scorte prodotte prima dell’entrata in applicazione delle nuove regole.
Autorizzazione dell’estratto di arancio amaro come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti, per determinate specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti ed etichettatori di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti estratto di arancio amaro ottenuto dai frutti di Citrus x aurantium L. L’autorizzazione riguarda l’uso come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni dell’allegato, per le specie elencate: polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli, bovini da ingrasso, ovini/caprini, equini, conigli, salmonidi, pesci ornamentali, cani e gatti. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; prevede regole transitorie per prodotti già fabbricati ed etichettati prima dell’11 maggio 2022. È escluso l’uso dell’estratto nell’acqua di abbeveraggio come aromatizzante, pur restando possibile il suo impiego in mangimi composti somministrati nell’acqua.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/652: autorizzazione dell’estratto di arancio amaro come additivo per mangimi
Il regolamento autorizza, a seguito della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003, l’estratto di arancio amaro ottenuto dai frutti di Citrus x aurantium L. come additivo per mangimi. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’EFSA del 23 giugno 2021, che ha escluso effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, ma ha rilevato rischi per gli utilizzatori legati a irritazione e sensibilizzazione.
Ambito di applicazione
L’autorizzazione riguarda l’additivo classificato nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale degli "aromatizzanti". Essa si applica alle specie indicate nell’allegato: polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli, bovini da ingrasso, ovini/caprini, equini, conigli, salmonidi, pesci ornamentali, cani e gatti.
Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri. È inoltre specificato che l’uso dell’estratto di arancio amaro come aromatizzante non è autorizzato nell’acqua di abbeveraggio; tuttavia, ciò non esclude l’utilizzo dell’additivo in mangimi composti somministrati nell’acqua.
Presupposti della decisione e valutazione scientifica
La Commissione richiama il quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. L’estratto di arancio amaro era già autorizzato a tempo indeterminato in base alla direttiva 70/524/CEE ed era stato successivamente iscritto nel registro degli additivi come prodotto esistente.
L’EFSA ha ritenuto che, alle condizioni proposte, l’additivo non incida negativamente sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha tuttavia concluso che esso deve essere considerato irritante per la pelle e gli occhi e sensibilizzante per la pelle e le vie respiratorie, imponendo quindi l’adozione di adeguate misure di protezione per gli utilizzatori.
Poiché l’estratto è già riconosciuto come aroma per prodotti alimentari e la sua funzione nei mangimi è sostanzialmente identica a quella negli alimenti, non è stata ritenuta necessaria un’ulteriore dimostrazione di efficacia.
Condizioni di autorizzazione e obblighi operativi
L’allegato stabilisce le condizioni sostanziali di impiego. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni d’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
È vietato l’uso in combinazione con la neoesperidina diidrocalcone (2b959). Inoltre, nei mangimi non è consentito miscelare l’estratto di arancio amaro con altri additivi autorizzati ottenuti da Citrus aurantium L.
L’allegato precisa anche la composizione dell’additivo: estratto solido ottenuto dai frutti di Citrus x aurantium L., con flavonoidi al 45-55%, naringina al 20-30%, neoesperidina al 10-20%, metossi-5-psoralene pari o inferiore allo 0,03% e (-)-sinefrina pari o inferiore all’1%.
Etichettatura e limiti massimi raccomandati
L’etichetta dell’additivo deve riportare tenori massimi raccomandati della sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità al 12%, differenziati per specie o gruppi di specie. I valori indicati sono, tra gli altri:
- 102 mg per i polli da ingrasso;
- 151 mg per le galline ovaiole;
- 136 mg per i tacchini da ingrasso;
- 182 mg per i suinetti;
- 217 mg per i suini da ingrasso;
- 268 mg per le scrofe;
- 259 mg per le vacche da latte;
- 400 mg per vitelli sostituti del latte, bovini da ingrasso, ovini/caprini, cavalli, salmonidi, cani e pesci ornamentali;
- 80 mg per i gatti;
- 161 mg per i conigli.
Se il livello d’uso raccomandato sulla premiscela comporta il superamento di tali livelli, l’etichetta della premiscela deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva. L’allegato riporta inoltre che il prodotto non deve essere miscelato con altri additivi autorizzati derivanti da Citrus aurantium L.
Tutela della salute degli utilizzatori
Poiché l’additivo è classificato come irritante e sensibilizzante, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l’utilizzo dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Misure transitorie
Il regolamento introduce una disciplina transitoria per consentire l’esaurimento delle scorte già prodotte secondo il regime precedente. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima dell’11 novembre 2022 possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte, purché conformi alle vecchie regole.
Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, il termine di produzione ed etichettatura è l’11 maggio 2023; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è l’11 maggio 2024. Anche in questi casi è consentita la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’estratto di arancio amaro è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale, nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", alle condizioni fissate nell’allegato (articolo 1).
Divieto di uso nell’acqua di abbeveraggio
La domanda includeva l’uso nell’acqua di abbeveraggio, ma tale impiego non è consentito perché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza l’utilizzo di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio.
Condizioni tecniche e limiti di impiego
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela; devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Non può essere usato in combinazione con la neoesperidina diidrocalcone (2b959).
Etichettatura e tenori massimi raccomandati
L’etichetta dell’additivo deve riportare i tenori massimi raccomandati per kg di mangime completo con umidità al 12% per ciascuna specie o gruppo di specie elencati nell’allegato. Se il livello d’uso raccomandato in etichetta della premiscela supera tali livelli, devono essere indicati gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Controlli analitici e specificazione della sostanza
L’allegato descrive la composizione dell’additivo, la forma solida, i parametri di caratterizzazione (flavonoidi 45-55%, naringina 20-30%, neoesperidina 10-20%, metossi-5-psoralene ≤ 0,03%, (-)-sinefrina ≤ 1%) e il metodo analitico di riferimento basato su HPLC con rivelazione UV per la quantificazione della naringina.
Periodo di autorizzazione
Il periodo di autorizzazione è fissato fino all’11 maggio 2032.
Misure transitorie
Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima dell’11 novembre 2022 secondo le norme precedenti possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima dell’11 maggio 2023, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è l’11 maggio 2024 (articolo 2).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (articolo 3).
Come è indicizzato
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