Regolamento (UE) 2022/649
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/649 della Commissione del 20 aprile 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna con urgenza gli elenchi UE delle zone da cui è autorizzato l'ingresso di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. A seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, alcune zone vengono sospese o adeguate, mentre per talune aree del Regno Unito è riconosciuta l'estinzione dei focolai e la conseguente riapertura. L'intervento opera mediante modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Modifica gli elenchi delle zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti autorizzate all'ingresso nell'UE per pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in ragione di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori e alle autorità coinvolti nell'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone. Incide specificamente sugli elenchi di cui agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, come attuazione del quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692. Le modifiche riguardano le zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità; restano escluse, per effetto della rimozione o sospensione, le zone soggette a restrizioni non più autorizzate. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica degli elenchi UE per l'ingresso di prodotti avicoli da Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento interviene sul sistema europeo di regionalizzazione sanitaria previsto dal regolamento (UE) 2016/429 e attuato dal regolamento delegato (UE) 2020/692 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La finalità è adeguare rapidamente gli elenchi delle zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in presenza di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
Contesto sanitario e ratio dell'intervento
Dai considerando emerge che il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione diversi focolai di HPAI nel pollame, confermati con analisi RT-PCR tra fine marzo e inizio aprile 2022. Le autorità veterinarie interessate hanno adottato misure di contenimento, tra cui zone di controllo di 10 km e abbattimento totale; sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione conclude che alcune zone non possono più essere autorizzate all'ingresso nell'UE, mentre per taluni focolai del Regno Unito il rischio è ritenuto cessato.
Ambito normativo e fonte dell'obbligo
Il regolamento non introduce un nuovo regime sostanziale, ma modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- L'allegato V riguarda le partite di pollame e materiale germinale di pollame.
- L'allegato XIV riguarda le carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le modifiche operano in coerenza con l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/429.
Canada
Per il Canada vengono inserite nuove zone dell'Ontario negli elenchi autorizzati/sospesi:
- nell'allegato V: zone CA-2.3 e CA-2.4, riferite a diverse categorie di pollame e materiale germinale, con date di riferimento 26.3.2022 e 28.3.2022;
- nell'allegato XIV: le stesse zone CA-2.3 e CA-2.4 per carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna. Le descrizioni territoriali individuano comuni specifici in Ontario per ciascuna zona.
Regno Unito
Per il Regno Unito il regolamento contiene una pluralità di correzioni e aggiornamenti. In particolare:
- sostituisce le voci relative alle zone GB-2.44, GB-2.46, GB-2.54, GB-2.57 e GB-2.61;
- inserisce le nuove zone GB-2.111, GB-2.112 e GB-2.113;
- aggiorna sia l'allegato V sia l'allegato XIV. Le modifiche riflettono, da un lato, la permanenza o l'insorgenza di restrizioni in seguito a focolai confermati tra il 27.3.2022 e l'8.4.2022; dall'altro, il riconoscimento dell'estinzione di alcuni focolai pregressi, con conseguente ripristino dell'autorizzazione per prodotti provenienti da quelle aree.
Stati Uniti
Gli Stati Uniti sono interessati dal maggior numero di nuove zone inserite: da US-2.65 a US-2.117. Le zone riguardano molteplici Stati e contee colpiti da HPAI, tra cui Iowa, Minnesota, North Dakota, South Dakota, North Carolina, Wisconsin, Indiana, Montana, New York e Texas. Le stesse zone vengono riportate sia nell'allegato V, per pollame e materiale germinale, sia nell'allegato XIV, per carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Effetti pratici per operatori e autorità
Per gli operatori del commercio internazionale agroalimentare e per i consulenti doganali e veterinari, l'effetto principale è la necessità di verificare, per ciascuna partita, la zona di provenienza e la corrispondente ammissibilità aggiornata negli allegati del regolamento 2021/404. Le partite provenienti dalle zone appena soggette a restrizione non possono più essere ammesse all'ingresso nell'Unione, mentre per le zone del Regno Unito considerate prive di rischio residuo viene ripristinata l'operatività degli scambi entro i limiti previsti dagli elenchi.
Entrata in vigore
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di paesi terzi e zone autorizzate
L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto previsto nell'allegato del regolamento. Le modifiche riguardano sia l'allegato V, relativo a partite di pollame e materiale germinale di pollame, sia l'allegato XIV, relativo alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Canada
Nell'allegato V vengono inserite le nuove zone CA-2.3 e CA-2.4 per l'Ontario, con date di riferimento rispettivamente 26.3.2022 e 28.3.2022 per varie categorie di pollame e materiale germinale; nell'allegato XIV le stesse zone sono inserite per carni fresche con le medesime date. Le descrizioni territoriali delle zone CA-2.3 e CA-2.4 sono dettagliate in Ontario e riferite a specifici comuni.
Regno Unito: sospensioni, riattivazioni e nuove zone
Per il Regno Unito sono sostituite o inserite numerose voci nelle zone GB-2.44, GB-2.46, GB-2.54, GB-2.57 e GB-2.61, nonché aggiunte le nuove zone GB-2.111, GB-2.112 e GB-2.113. In alcuni casi le date indicano la sospensione o il blocco dell'autorizzazione fino a specifici eventi epidemiologici, mentre per i focolai estinti in prossimità di Gretna, Richmond, Annan, Clifford e Aspatria la Commissione ritiene cessato il rischio e ripristina l'autorizzazione. Le stesse zone sono aggiornate anche nell'allegato XIV per le carni fresche.
Stati Uniti: nuove zone soggette a restrizioni
Nell'allegato V vengono inserite numerose nuove zone statunitensi da US-2.65 a US-2.117, relative a diversi Stati e contee colpite da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità; le medesime zone sono inserite nell'allegato XIV per le carni fresche. Le zone coprono, tra le altre, aree di Iowa, Minnesota, North Dakota, South Dakota, North Carolina, Wisconsin, Indiana, Montana, New York e Texas.
Motivazione sanitaria e urgenza
La Commissione fonda l'intervento sulle notifiche di focolai di HPAI ricevute da Canada, Regno Unito e Stati Uniti e sulle misure di controllo adottate, incluse zone di controllo di 10 km e politiche di abbattimento totale. Per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso da zone soggette a restrizioni non è più autorizzato; le modifiche sono dichiarate urgenti per il grave rischio di introduzione della malattia.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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