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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/651

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/651 della Commissione del 20 aprile 2022 che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, allo scopo di determinare la possibilità di concedere l’esenzione da tali misure a un produttore esportatore indiano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

Normativa europea32022R0651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento avvia un riesame ex articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base per valutare se Urja Products Private Limited possa beneficiare di un’esenzione dalle misure antidumping applicabili a determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India. Nel frattempo, il dazio antidumping è abrogato per le importazioni specifiche del richiedente e tali importazioni sono sottoposte a registrazione doganale per consentire un’eventuale riscossione retroattiva qualora il riesame confermi l’elusione o la mancata sussistenza dei presupposti per l’esenzione. Il regolamento disciplina anche termini procedurali, modalità di partecipazione, riservatezza, audizioni, proroghe e trattamento dei dati personali.

Apertura di un riesame per verificare se un produttore esportatore indiano debba ottenere l’esenzione dal dazio antidumping sulle importazioni nell’UE di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con abrogazione temporanea del dazio per tali importazioni e registrazione doganale delle stesse.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, spediti dall’India, indipendentemente dall’originaria dichiarata o meno, e prodotti da Urja Products Private Limited (codice addizionale TARIC C861). Riguarda le autorità doganali degli Stati membri, il richiedente e le parti interessate nel procedimento di difesa commerciale. La registrazione delle importazioni è prevista per nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Non riguarda le importazioni diverse da quelle specificamente identificate nell’articolo 1.

Riesame antidumping per Urja Products Private Limited

Il regolamento avvia un riesame relativo a un’esenzione individuale nell’ambito delle misure antidumping sui tessuti in fibra di vetro a maglia aperta. La finalità è verificare se Urja Products Private Limited, produttore esportatore indiano, debba essere esclusa dall’applicazione del dazio antidumping previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993.

L’atto si colloca nel quadro della disciplina antidumping dell’Unione e richiama l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, oltre all’articolo 14, paragrafo 5, per la registrazione delle importazioni. I considerando evidenziano che il richiedente sostiene di non aver esportato durante il periodo dell’inchiesta iniziale ma di aver esportato successivamente, e dichiara di essere un effettivo produttore non coinvolto in elusione.

Ambito materiale e prodotto interessato

Il procedimento riguarda tessuti in fibra di vetro a maglia aperta con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro. Il prodotto è individuato anche mediante i codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90, corrispondenti ai codici TARIC 7019 63 00 14, 7019 64 00 14, 7019 65 00 14, 7019 66 00 14 e 7019 69 90 14.

L’inchiesta riguarda esclusivamente le importazioni spedite dall’India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie dell’India, quando il prodotto è fabbricato da Urja Products Private Limited, identificata dal codice addizionale TARIC C861.

Contesto delle misure in vigore

Il regolamento ricostruisce la sequenza delle misure antidumping già esistenti sul prodotto. In origine, il regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. Successivamente tali misure sono state estese a importazioni spedite da India, Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 672/2012, (UE) n. 21/2013 e (UE) n. 1371/2013, con successive modifiche, tra cui l’estensione a prodotti leggermente modificati e un’esenzione concessa a specifici operatori.

Le misure attualmente in vigore derivano dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, adottato a seguito di un riesame in previsione della scadenza, poi modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/788 che ha concesso un’esenzione a SPG Glass Fibre PVT. Ltd.

Motivazione dell’apertura del riesame

La Commissione prende atto della domanda presentata il 23 agosto 2021 da Urja Products Private Limited. Il richiedente sostiene di non aver esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione durante il periodo di riferimento dell’inchiesta iniziale, che va dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013, e richiama il fatto che già nell’inchiesta originaria era emerso che non produceva il prodotto oggetto dell’inchiesta.

Il richiedente afferma inoltre di essere un produttore effettivo e di non aver posto in essere pratiche di elusione. La Commissione ritiene, sulla base delle prove disponibili, che vi siano elementi sufficienti per aprire il riesame volto a determinare se l’esenzione possa essere concessa.

Effetti immediati: abrogazione del dazio e registrazione

In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, il dazio antidumping viene abrogato per le importazioni del prodotto fabbricato e venduto per l’esportazione nell’Unione dal richiedente, limitatamente ai prodotti identificati nell’articolo 1.

Parallelamente, l’articolo 3 impone alle autorità doganali di registrare tali importazioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, così da consentire, se necessario, la riscossione dei dazi a partire dalla data di registrazione qualora l’inchiesta dia esito negativo per il richiedente.

Svolgimento dell’inchiesta e termini procedurali

L’inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1° aprile 2012 e il 31 dicembre 2021. La Commissione invierà un questionario al richiedente, che dovrà restituirlo entro 37 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, salvo diversa previsione.

Le altre parti interessate possono presentare osservazioni, informazioni ed elementi di prova entro 37 giorni dall’entrata in vigore, salvo diverso termine indicato. Le richieste di audizione sulle questioni relative all’apertura dell’inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dall’entrata in vigore; eventuali richieste successive sono disciplinate dalle indicazioni della Commissione.

Riservatezza, comunicazioni e accesso al procedimento

Il regolamento detta istruzioni puntuali sulle modalità di trasmissione delle informazioni. Le informazioni soggette a diritti d’autore devono essere presentate con le necessarie autorizzazioni, e le comunicazioni riservate vanno contrassegnate come "Sensitive". Le parti che depositano informazioni riservate devono anche fornire un riassunto non riservato, contrassegnato come "For inspection by interested parties", sufficientemente dettagliato da consentire la comprensione del contenuto sostanziale.

Le comunicazioni e le richieste sono preferibilmente trasmesse tramite la piattaforma TRON.tdi. Le parti devono indicare dati di contatto completi e usare un indirizzo di posta elettronica valido e costantemente monitorato; la Commissione comunica di regola tramite TRON.tdi o e-mail.

Osservazioni sulle informazioni di altre parti

Per garantire i diritti di difesa, le parti interessate possono presentare osservazioni sulle informazioni depositate da altri soggetti, ma solo su questioni già sollevate da tali comunicazioni e non su temi nuovi. Il regolamento fissa termini molto stretti per queste repliche: cinque giorni dopo il termine per osservare sulle risultanze definitive, e un giorno nel caso di ulteriori divulgazioni finali, salvo diversa disposizione.

Proroghe, mancata collaborazione e conseguenze probatorie

Le proroghe dei termini sono eccezionali e devono essere debitamente giustificate. Per i questionari, la proroga ordinaria è limitata a tre giorni e, in linea di principio, non supera sette giorni; per le altre informazioni, la proroga è in genere limitata a tre giorni, salvo circostanze eccezionali.

Se una parte non collabora, la Commissione può fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036. Informazioni false o fuorvianti possono essere ignorate, e l’esito dell’inchiesta può risultare più sfavorevole per la parte non collaborativa. È chiarito che la mancata risposta in formato informatico non costituisce automaticamente omessa collaborazione se la parte dimostra costi o oneri eccessivi.

Consigliere-auditore

Il regolamento richiama il ruolo del consigliere-auditore nei procedimenti di difesa commerciale. Le parti possono chiedere il suo intervento su accesso al fascicolo, riservatezza, proroghe e, in generale, su questioni che incidono sui diritti di difesa. Il consigliere può organizzare audizioni e mediare con i servizi della Commissione, ma tali richieste devono essere presentate tempestivamente e sono accolte solo se la questione non è stata già risolta nei tempi utili con i servizi competenti.

Durata del procedimento, protezione dei dati ed entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, l’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti nel procedimento sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura del riesame per esenzione

La Commissione apre un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, per verificare se le importazioni dei prodotti indicati, prodotti da Urja Products Private Limited, debbano restare soggette al dazio antidumping o possano essere esentate.

Prodotto interessato e classificazione doganale

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta con maglie superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, classificati con codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90 e relativi codici TARIC 7019 63 00 14, 7019 64 00 14, 7019 65 00 14, 7019 66 00 14 e 7019 69 90 14.

Abrogazione temporanea del dazio per il richiedente

Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 è abrogato per le importazioni specificamente identificate all’articolo 1 del regolamento, in attesa dell’esito del riesame.

Registrazione delle importazioni

Le autorità doganali devono registrare le importazioni interessate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Termini procedurali per il richiedente e le parti interessate

La Commissione invia un questionario al richiedente, che deve essere restituito entro 37 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Anche le osservazioni e le informazioni delle altre parti interessate devono pervenire, salvo diversa indicazione, entro 37 giorni. Le richieste di audizione sull’apertura dell’inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dall’entrata in vigore.

Tutela dei diritti di difesa e riservatezza

Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. La Commissione può non considerare informazioni non adeguatamente motivate o non riassunte. È previsto l’uso della piattaforma TRON.tdi per le comunicazioni e sono indicate regole specifiche su recapiti, posta elettronica e formato delle trasmissioni.

Proroghe dei termini

Le proroghe sono ammesse solo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate. Per i questionari, la proroga è di norma limitata a tre giorni e in linea di principio non supera sette giorni; per le altre informazioni, la proroga è limitata a tre giorni salvo circostanze eccezionali.

Omessa collaborazione e dati disponibili

Se una parte rifiuta l’accesso alle informazioni, non le fornisce nei termini o ostacola l’inchiesta, la Commissione può basarsi sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036. Informazioni false o fuorvianti possono essere ignorate e l’esito può risultare meno favorevole per la parte non collaborativa.

Consigliere-auditore

Le parti possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e, più in generale, ai diritti di difesa. Il consigliere può organizzare audizioni e mediare tra parti e servizi della Commissione.

Durata dell’inchiesta e dati personali

Il riesame deve concludersi entro nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base. I dati personali raccolti sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Come è indicizzato

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