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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1915

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1915 della Commissione, dell'11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32024R1915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di MAE originarie della Cina, in esito a un’inchiesta avviata a seguito di denuncia dell’industria dell’Unione. La Commissione ha ritenuto provati dumping, pregiudizio notevole e nesso causale, applicando la metodologia del paese rappresentativo e, in particolare, il Brasile per la costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Il dazio è fissato secondo la regola del dazio inferiore, con aliquote differenziate per i produttori esportatori collaboranti e per tutte le altre società. Il regolamento contiene inoltre prescrizioni doganali e procedurali per la prova di origine, la prestazione di garanzia e la prosecuzione dell’istruttoria verso le misure definitive.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di attrezzature di accesso mobili (MAE) costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, nonché alle loro sezioni preassemblate o pronte per l’assemblaggio, escluse le singole componenti presentate separatamente e le attrezzature per il sollevamento di persone montate su veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato. I prodotti interessati sono classificati nei codici NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19, ex 8428 90 90, ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00 (codici TARIC 8427101010, 8427201910, 8428909020, 8431200060 e 8431390010). La misura riguarda esclusivamente i prodotti originari della RPC; si applica per sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Sono previste aliquote individuali solo per i produttori esportatori espressamente indicati, con aliquota residuale per "tutte le altre società".

Dazio antidumping provvisorio sulle attrezzature di accesso mobili originarie della RPC

Il regolamento adotta misure antidumping provvisorie nei confronti delle importazioni di attrezzature di accesso mobili (MAE) dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione fonda la misura su un’inchiesta avviata il 13 novembre 2023, ritenendo sussistenti elementi sufficienti di dumping, pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e nesso causale.

La decisione si colloca nel quadro del regolamento di base (UE) 2016/1036, con applicazione dell’articolo 7 e, per la costruzione del valore normale, dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, in ragione dell’esistenza di distorsioni significative nell’economia cinese. La Commissione ha utilizzato il Brasile come paese rappresentativo e ha costruito il valore normale sulla base di dati esenti da distorsioni relativi a fattori produttivi, lavoro, energia, SGAV e profitti.

Ambito del prodotto e soggetti interessati

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da MAE semoventi per il sollevamento di persone, con altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, incluse le sezioni preassemblate o pronte per l’assemblaggio, ma con esclusione delle singole componenti vendute separatamente e delle attrezzature montate su veicoli dei capitoli 86 e 87. Il regolamento considera prodotti simili il prodotto importato dalla RPC, il prodotto venduto sul mercato interno cinese e quello fabbricato nell’Unione.

Durante l’inchiesta sono stati sentiti produttori dell’Unione, produttori esportatori cinesi, importatori e utilizzatori; non sono pervenute collaborazioni dagli importatori indipendenti. La Commissione ha applicato il campionamento ai produttori dell’Unione e ai produttori esportatori cinesi.

Dumping e costruzione del valore normale

La Commissione ha ritenuto opportuna l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non utilizzabili i prezzi e i costi interni cinesi a causa di distorsioni significative diffuse. Dopo aver esaminato osservazioni delle parti e fonti pubbliche, ha individuato il Brasile come paese rappresentativo appropriato, anche perché vi è produzione di piattaforme mobili montate su autocarri, considerate sufficientemente comparabili alle MAE.

Per il calcolo del valore normale sono stati utilizzati dati brasiliani relativi a materie prime, lavoro, energia e gas, oltre a SGAV, profitti e ammortamenti basati sui dati di Madal Palfinger SA. La Commissione ha confermato margini di dumping provvisori elevati per i produttori nel campione, con livelli compresi tra il 41,1 % e il 55,3 %.

Pregiudizio e nesso causale

L’analisi del pregiudizio ha mostrato una forte crescita del consumo dell’Unione, ma anche un incremento molto marcato delle importazioni cinesi, salite dal 37 % al 54 % di quota di mercato. I prezzi cinesi sono rimasti sensibilmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, con undercutting medio del 13,4 %, e hanno compresso i prezzi interni, costringendo i produttori UE a operare in perdita per tutto il periodo considerato.

La Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping sono la causa del pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Gli altri fattori esaminati, come importazioni da paesi terzi ed esportazioni dell’industria UE, non sono stati ritenuti tali da interrompere il nesso causale.

Livello della misura e interesse dell’Unione

Per determinare il livello del dazio, la Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore e ha ritenuto, in questa fase, non ancora soddisfatte le condizioni per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, sul margine sufficiente a eliminare il pregiudizio in presenza di distorsioni sulle materie prime. Il profitto di riferimento è stato fissato provvisoriamente al 7 %.

Quanto all’interesse dell’Unione, la Commissione ha concluso che le misure sono nell’interesse dell’industria UE, dei fornitori a monte e, in misura limitata, non risultano sproporzionatamente gravose per utilizzatori, distributori e importatori indipendenti. Per le società di noleggio, in particolare, l’impatto è stato considerato mitigato dalla lunga durata di vita delle macchine e dalla possibilità di trasferire parte dei costi.

Disposizioni procedurali e doganali

Il regolamento disciplina anche le condizioni per beneficiare delle aliquote individuali, imponendo una fattura commerciale specifica con dichiarazione formale del fabbricante. Stabilisce inoltre che le merci siano vincolate a garanzia pari all’importo del dazio provvisorio, e che i dati dichiarativi includano il numero di pezzi importati.

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni avviata dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1450. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni e chiedere audizioni entro 5 giorni dall’entrata in vigore. La misura ha durata di sei mesi, salvo sviluppi nella fase definitiva del procedimento.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio provvisorio

È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di MAE originarie della RPC. Le aliquote provvisorie sono: Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. 55,3 %; Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. 23,6 %; Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd. 14,3 %; Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. 31,3 %; altre società che hanno collaborato 28 %; tutte le altre società 55,3 %.

Condizione per l’aliquota individuale e fattura commerciale

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida con dichiarazione datata e firmata da un responsabile, recante attestazione che il volume indicato del prodotto in esame è stato fabbricato dalla società e nel paese interessato. In mancanza della fattura conforme si applica l’aliquota per tutte le altre società.

Garanzia e formalità doganali

L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Nella dichiarazione di immissione in libera pratica deve essere indicato il numero di pezzi importati, oltre al peso, nei limiti di compatibilità con la nomenclatura combinata. Se le merci sono danneggiate prima dell’immissione in libera pratica, il dazio è ridotto proporzionalmente al prezzo effettivamente pagato o pagabile ai fini del valore in dogana.

Registrazione delle importazioni

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1450. Le registrazioni già effettuate restano conservate fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento.

Osservazioni e audizione delle parti

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore del regolamento. Le richieste di audizione davanti alla Commissione e al consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario dall’entrata in vigore.

Durata ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganaleconcorrenza

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