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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1895

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1895 della Commissione, dell’11 luglio 2024, che approva la modifica di una menzione tradizionale a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Añejo)

Normativa europea32024R1895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la modifica della menzione tradizionale vitivinicola "Añejo" ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna, pubblicata a fini di opposizione, e ha constatato che non sono state presentate opposizioni nei termini. La modifica è quindi approvata e dovrà essere iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette.

Approva la modifica della menzione tradizionale vitivinicola "Añejo" e ne consente l’iscrizione nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, con specifico riferimento al settore vitivinicolo e alle menzioni tradizionali protette disciplinate dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dal regolamento delegato (UE) 2019/33 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. Riguarda la modifica della menzione tradizionale "Añejo" richiesta dalla Spagna e incide sulla registrazione e tutela di tale menzione a livello dell’Unione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non emergono nel testo esclusioni specifiche oltre al fatto che la misura concerne solo la menzione tradizionale indicata.

Approvazione della modifica della menzione tradizionale "Añejo"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1895 della Commissione approva la modifica della menzione tradizionale vitivinicola "Añejo". L’intervento si colloca nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, della disciplina UE sulle menzioni tradizionali nel settore del vino.

Contesto normativo e procedura seguita

La Commissione fonda il provvedimento sull’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nei considerando si precisa che la domanda di modifica presentata dalla Spagna è stata esaminata ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33, quindi pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per consentire eventuali opposizioni.

Assenza di opposizioni e approvazione

La Commissione rileva di non aver ricevuto alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. In base all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33, la modifica può pertanto essere approvata e inserita nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette previsto dall’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

Effetti giuridici

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica della menzione tradizionale "Añejo". L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica di "Añejo"

L’articolo 1 approva la modifica della menzione tradizionale "Añejo" pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’approvazione è adottata in base all’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e si colloca nella procedura prevista dal regolamento delegato (UE) 2019/33 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

Esito della procedura di esame e assenza di opposizioni

Dai considerando emerge che la domanda di modifica trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33. Non essendo pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, la modifica può essere approvata.

Iscrizione nel registro delle menzioni tradizionali protette

La modifica approvata deve essere iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasettore vitivinicolomenzioni tradizionaliorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

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