Regolamento (UE) 2024/1897
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1897 della Commissione, dell'11 luglio 2024, che approva la modifica di una menzione tradizionale a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Fino)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/1897 approva la modifica della menzione tradizionale "Fino" nel settore vitivinicolo. La Commissione constata che la domanda presentata dalla Spagna è stata esaminata e pubblicata e che non sono state presentate opposizioni. L’atto dispone l’approvazione della modifica e la sua iscrizione nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Approva la modifica della menzione tradizionale vitivinicola "Fino" ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla menzione tradizionale "Fino" nel settore vitivinicolo, nell’ambito della disciplina UE sulle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali. Riguarda la domanda di modifica presentata dalla Spagna, esaminata e pubblicata dalla Commissione, e produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile. Non disciplina in generale altre menzioni tradizionali o altri settori agricoli.
Modifica della menzione tradizionale "Fino"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1897 della Commissione approva la modifica della menzione tradizionale "Fino" nel settore vitivinicolo. L’atto si inserisce nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dà attuazione alla procedura prevista per le menzioni tradizionali protette.
Contesto normativo e procedura seguita
La Commissione richiama, in premessa, l’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 come base giuridica. La domanda di modifica della menzione tradizionale "Fino", trasmessa dalla Spagna, è stata esaminata ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33, quindi pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Successivamente, la Commissione rileva che non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
Esito: approvazione della modifica
Alla luce dell’assenza di opposizioni e conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33, la modifica della menzione tradizionale "Fino" viene approvata. Il provvedimento precisa inoltre che la menzione dovrà essere iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette previsto dall’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
Effetti giuridici e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il contenuto è quindi immediatamente rilevante per gli operatori del comparto vitivinicolo interessati all’uso e alla tutela della menzione tradizionale "Fino".
Disposizioni principali
Approvazione della modifica della menzione tradizionale
L’articolo 1 approva la modifica della menzione tradizionale "Fino" pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Presupposti procedurali e assenza di opposizioni
Nei considerando la Commissione ricorda che la domanda di modifica trasmessa dalla Spagna è stata esaminata ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33, pubblicata nella GU e non oggetto di dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
Iscrizione nel registro elettronico
La modifica approvata deve essere iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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