Regolamento (UE) 2024/1896
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1896 della Commissione, dell’11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinato cloruro di polivinile (PVC) originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di S-PVC originario di Egitto e USA, a seguito di un'inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il deterioramento economico del settore. La Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore, fissando i dazi al livello del margine di pregiudizio quando inferiore al margine di dumping. Le misure durano sei mesi e sono accompagnate da obblighi di fatturazione specifica per beneficiare delle aliquote individuali, nonché dalla costituzione di garanzia all'importazione.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di polivinile in sospensione (S-PVC) originario dell'Egitto e degli Stati Uniti d'America.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di S-PVC non miscelato con altre sostanze, attualmente classificato con il codice NC ex 3904 10 00 e con i codici TARIC 3904100015 e 3904100080, originario dell'Egitto e degli Stati Uniti d'America. Il regolamento riguarda gli importatori nell'UE, i produttori esportatori dei paesi interessati e, indirettamente, gli utilizzatori industriali e gli operatori commerciali coinvolti nella catena distributiva. Sono previste aliquote individuali per società specificamente indicate e un'aliquota residua per tutte le altre imprese non menzionate; l'applicazione delle aliquote individuali è subordinata a condizioni documentali. L'articolo 1 si applica per sei mesi dalla data di entrata in vigore. Le disposizioni generali in materia doganale restano applicabili salvo diversa indicazione.
Dazio antidumping provvisorio sul PVC originario di Egitto e USA
Il regolamento istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di cloruro di polivinile in sospensione (S-PVC), non miscelato con altre sostanze, originario dell'Egitto e degli Stati Uniti d'America. La Commissione ha motivato l'intervento con l'esito dell'inchiesta antidumping avviata il 15 novembre 2023, nella quale ha ritenuto provati dumping, pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il deterioramento del settore.
Ambito dell'inchiesta e prodotto interessato
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è solo l'S-PVC, escluso il PVC in emulsione (E-PVC). Il prodotto è classificato al codice NC ex 3904 10 00, con codici TARIC 3904100015 e 3904100080. La Commissione ha considerato come prodotti simili il PVC importato, quello venduto sul mercato interno nei paesi interessati e quello prodotto nell'Unione, in quanto presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi principali.
Svolgimento dell'inchiesta e cooperazione delle parti
L'inchiesta è stata avviata su denuncia presentata dal Polyvinyl Chloride Trade Committee per conto dell'industria dell'Unione. La Commissione ha effettuato campionamenti di produttori dell'Unione e dei produttori esportatori degli USA, mentre per l'Egitto ha inizialmente ricevuto la collaborazione di TCI Sanmar e successivamente anche di Egyptian Petrochemical Company (EPC), alla quale tuttavia ha applicato l'articolo 18 per insufficienza e incompletezza delle informazioni fornite. Sono state svolte visite di verifica presso i siti dei produttori dell'Unione, dei produttori esportatori egiziani e statunitensi e di un operatore commerciale indipendente.
Dumping riscontrato
Per l'Egitto, la Commissione ha calcolato un margine di dumping provvisorio dell'86,1 % per TCI Sanmar e del 109,5 % per EPC, applicando a quest'ultima i dati disponibili per la mancata cooperazione. Per gli USA, i margini provvisori sono stati del 70,3 % per Formosa Plastics Corporation e del 58,0 % per Westlake Chemicals; il margine per le altre società che hanno collaborato è stato del 62,1 %, mentre per tutte le altre società è stato fissato al 77,0 %. Nel corso dell'analisi la Commissione ha effettuato confronti tra valore normale e prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica, applicando gli adeguamenti ritenuti necessari per garantire un confronto equo.
Pregiudizio all'industria dell'Unione
La Commissione ha riconosciuto l'esistenza di un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito complessivamente del 18 %, mentre la produzione dell'Unione è scesa del 22 %, le vendite del 28 %, l'utilizzo degli impianti del 24 % e la produttività del 20 %. Anche gli indicatori finanziari si sono deteriorati: la redditività è passata da valori positivi a -2,6 % nel periodo dell'inchiesta, il flusso di cassa è diventato negativo e l'utile sul capitale investito è sceso a -26,1 %.
Nesso di causalità e altri fattori esaminati
La Commissione ha ritenuto che l'aumento marcato delle importazioni oggetto di dumping fosse la causa principale del pregiudizio. Le importazioni dall'Egitto e dagli USA sono aumentate di oltre otto volte nel periodo in esame, passando da 40 989 tonnellate a 329 394 tonnellate complessive, con una quota di mercato salita dall'1,04 % al 10,22 %. Sono stati esaminati anche altri possibili fattori: importazioni da paesi terzi, esportazioni dell'industria dell'Unione, sovraccapacità, crisi energetica, contrazione economica e eventi di forza maggiore. La Commissione ha concluso che tali fattori non hanno interrotto né attenuato il nesso causale, pur riconoscendo un effetto limitato della debole domanda e della contrazione economica.
Determinazione del livello delle misure
Per applicare la regola del dazio inferiore, la Commissione ha confrontato margine di dumping e margine di pregiudizio. Ha individuato un profitto di riferimento del 13,1 %, desunto dal 2022, e un prezzo non pregiudizievole di 1 405,48 EUR/tonnellata, includendo anche un costo aggiuntivo di 16,44 EUR/tonnellata relativo a futuri oneri ambientali e sociali. Il dazio provvisorio è stato quindi fissato al livello più basso tra margine di dumping e margine di pregiudizio per ciascuna società.
Interesse dell'Unione
La Commissione ha ritenuto che l'adozione delle misure fosse nell'interesse dell'Unione. Ha valorizzato il ruolo strategico del PVC per numerosi settori a valle e per il processo cloro-soda, nonché la tutela di circa 4 000 posti di lavoro diretti nell'industria dell'Unione. Quanto agli importatori e agli utilizzatori, la Commissione ha stimato un impatto complessivo limitato sui costi e ha osservato che la concorrenza tra più produttori dell'Unione manterrebbe un mercato dinamico.
Regole applicative e termine di efficacia
L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale conforme alla formula prevista dal regolamento. In mancanza, si applica il dazio per 'tutte le altre società'. L'immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari al dazio provvisorio. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l'articolo 1 si applica per sei mesi; le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni e chiedere un'audizione entro 5 giorni.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping provvisorio
È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di S-PVC non miscelato con altre sostanze, originario dell'Egitto e degli Stati Uniti d'America, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1036.
Aliquote per paese e impresa
Sono previste aliquote individuali: per l'Egitto, 100,1 % per Egyptian Petrochemical Company (codice TARIC 89BA) e per tutte le altre importazioni originarie dell'Egitto; 74,2 % per TCI Sanmar Chemicals S.A.E. (89BB). Per gli USA: 70,3 % per Formosa Plastics Corporation (89BC), 58,0 % per Westlake Chemicals (89BD), 62,1 % per Oxy Vinyls, LP (89BE) e Shintech Incorporated (89BF), 77,0 % per tutte le altre importazioni originarie degli USA.
Condizione della fattura commerciale
Le aliquote individuali si applicano solo se le autorità doganali ricevono una fattura commerciale valida con dichiarazione datata e firmata dal responsabile dell'entità fatturante, contenente la formula prescritta dall'articolo 1, paragrafo 3. In assenza della fattura conforme, si applica l'aliquota per 'tutte le altre società'.
Garanzia all'immissione in libera pratica
L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
Durata della misura
L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Partecipazione procedurale post-adozione
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall'entrata in vigore e chiedere un'audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore entro 5 giorni di calendario.
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