Regolamento (UE) 2024/1940
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1940 della Commissione, dell’11 luglio 2024, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di un determinato tipo di polietilene tereftalato originario della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sul PET originario della Repubblica popolare cinese. La correzione riguarda la formulazione della definizione del prodotto soggetto a misura, chiarendo che il criterio rilevante è l’indice di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, senza limitazioni al solvente usato per la misurazione. La rettifica ha effetto retroattivo dal 3 aprile 2024, in coerenza con l’entrata in vigore del regolamento originario.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040 sulla definizione del prodotto soggetto a dazio antidumping definitivo sul PET originario della Cina.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di polietilene tereftalato (PET) con indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, classificato con il codice NC 3907 61 00, originario della Repubblica popolare cinese. La rettifica incide sulla definizione del prodotto ai fini dell’applicazione del dazio antidumping definitivo, eliminando il riferimento al solvente fenolo/1,2-diclorobenzene (50/50) come modalità necessaria di misurazione o conversione. Si applica a decorrere dal 3 aprile 2024, data di entrata in vigore del regolamento rettificato.
Rettifica del dazio antidumping definitivo sul PET originario della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1940 interviene per rettificare il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040, con cui la Commissione aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) proveniente dalla Repubblica popolare cinese. La rettifica è motivata dall’esigenza di chiarire che la misura si applica in funzione del solo indice di viscosità del prodotto, pari o superiore a 78 ml/g, senza che assuma rilievo il solvente utilizzato per la misurazione o la conversione.
Oggetto della correzione
La Commissione precisa che la formulazione originaria, che richiamava la misurazione dell’indice di viscosità nel solvente fenolo/1,2-diclorobenzene (50/50) o la conversione in tale solvente, era eccessivamente restrittiva rispetto al perimetro dell’inchiesta. Poiché l’inchiesta copriva tutto il PET con indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, il riferimento al solvente viene eliminato dalla definizione del prodotto riportata all’articolo 1 del regolamento 2024/1040.
Ambito materiale della misura antidumping
La misura continua a riguardare il PET classificato al codice NC 3907 61 00, originario della Repubblica popolare cinese. Ai fini dell’applicazione del dazio, è sufficiente che il prodotto presenti un indice di viscosità pari o superiore a 78 ml/g; il dazio è quindi dovuto anche quando tale indice sia misurato in base a un diverso solvente o a una diversa combinazione di solventi, oppure convertito secondo tali parametri.
Effetti temporali e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la rettifica produce effetti dal 3 aprile 2024, data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040. Per gli operatori, ciò conferma retroattivamente la corretta portata della misura antidumping già vigente su tale prodotto.
Quadro giuridico di riferimento
L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/1036 sulla difesa contro le importazioni oggetto di dumping provenienti da paesi terzi, con richiamo all’articolo 9, paragrafo 4, e al parere del comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1. Si tratta quindi di un intervento correttivo tecnico, privo di nuove misure sostanziali, volto a garantire coerenza interpretativa e uniforme applicazione doganale negli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica della definizione del prodotto
L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040 è modificato sostituendo la definizione del prodotto con la seguente: dazio antidumping definitivo sulle importazioni di PET con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, attualmente classificato con il codice NC 3907 61 00 e originario della Repubblica popolare cinese. Viene eliminato il riferimento alla misurazione o conversione dell’indice di viscosità nel solvente fenolo/1,2-diclorobenzene (50/50).
Chiarimento sull’ambito materiale della misura
La rettifica precisa che l’inchiesta originaria comprendeva qualsiasi PET con indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, indipendentemente dal solvente o dalla combinazione di solventi utilizzati per la misurazione o la conversione. Ne deriva che il dazio è dovuto anche se la viscosità è misurata in altro solvente o convertita in altro solvente, purché la soglia sia raggiunta.
Decorrenza ed effetto temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 3 aprile 2024, data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040 rettificato.
Base giuridica e procedura
La rettifica è adottata ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 4. Le misure sono dichiarate conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
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