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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1898

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1898 della Commissione, dell’11 luglio 2024, che approva la modifica di una menzione tradizionale a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Amontillado)

Normativa europea32024R1898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione approva la modifica della menzione tradizionale "Amontillado" nel quadro della normativa UE sul settore vitivinicolo. L’atto conclude la procedura amministrativa avviata dalla Spagna, dopo l’esame della domanda e in assenza di opposizioni. La modifica deve essere iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approvazione della modifica della menzione tradizionale vinicola "Amontillado" ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla modifica della menzione tradizionale "Amontillado" nel settore vitivinicolo, nell'ambito della disciplina UE sulle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto atto obbligatorio e direttamente applicabile; riguarda la menzione trasmessa dalla Spagna e la sua iscrizione nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette. Non contiene esclusioni espresse, ma presuppone l'assenza di opposizioni nel procedimento previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/33 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

Approvazione della modifica della menzione tradizionale "Amontillado"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1898 approva la modifica della menzione tradizionale "Amontillado" nel settore vitivinicolo. Si tratta dell’atto conclusivo di una procedura disciplinata dalla normativa UE sulle menzioni tradizionali, nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli.

Contesto normativo e procedura

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 115, paragrafo 2, base giuridica dell’intervento. La domanda di modifica, trasmessa dalla Spagna, è stata esaminata secondo gli articoli 28, paragrafi 2 e 3, e 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33, e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Assenza di opposizioni

Nel periodo previsto dalla procedura non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. Tale circostanza consente alla Commissione di procedere all’approvazione della modifica della menzione tradizionale.

Effetti dell’approvazione e registro

In forza del considerando (3), la modifica della menzione tradizionale "Amontillado" deve essere iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. L’atto produce quindi effetti formali nell’ambito del sistema UE di tutela delle menzioni tradizionali del settore vitivinicolo.

Entrata in vigore e natura dell’atto

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come previsto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica della menzione tradizionale

L'articolo 1 approva la modifica della menzione tradizionale "Amontillado" pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Esito della procedura di esame e assenza di opposizioni

Dai considerando risulta che la domanda presentata dalla Spagna è stata esaminata ai sensi degli articoli 28, paragrafi 2 e 3, e 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33, è stata pubblicata in GU e non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

Iscrizione nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette

La modifica approvata deve essere iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all'articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, come indicato nel considerando (3).

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasettore vitivinicolodenominazioni e indicazioni geografichemenzioni tradizionaliorganizzazione comune dei mercati agricoli

Testo integrale

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