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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1890

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1890 della Commissione, dell'11 luglio 2024, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2024 alcuni quantitativi detratti nel 2023 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

Normativa europea32024R1890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione adegua al rialzo alcuni contingenti di pesca per il 2024, includendo i quantitativi che alcuni Stati membri avevano correttamente chiesto di riportare dal 2023. L’intervento si fonda sull’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 e opera nel quadro dei contingenti già fissati per il 2024 dai regolamenti di settore. Per evitare una flessibilità eccessiva, il testo vieta il cumulo tra il riporto dei contingenti inutilizzati e la flessibilità interannuale prevista dalla politica comune della pesca.

Aggiornamento dei contingenti di pesca 2024 con i quantitativi non utilizzati nel 2023 e validamente riportati a norma del regolamento (CE) n. 847/96.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri titolari di contingenti di pesca per taluni stock ittici soggetti a TAC analitici, limitatamente ai quantitativi che erano stati detratti dal contingente 2023 e chiesti in riporto al 2024 entro il 31 ottobre 2023. Riguarda i contingenti fissati per il 2024 dai regolamenti (UE) 2023/2638, (UE) 2024/257 e (UE) 2024/259; per gli stock elencati nell’allegato i contingenti 2024 sono aumentati dei quantitativi riportati. Non si applica, per il medesimo stock, se lo Stato membro ha già utilizzato la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, essendo escluso il cumulo tra tale flessibilità e il riporto ex articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Aggiornamento dei contingenti di pesca 2024 con riporti dal 2023

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1890 della Commissione interviene per adeguare alcuni contingenti di pesca del 2024, aggiungendo i quantitativi che taluni Stati membri avevano chiesto di riportare dal 2023. Il fondamento giuridico è l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, che consente, per determinati stock soggetti a TAC analitici, di rinviare all’anno successivo fino al 10 % del contingente, purché la richiesta sia presentata entro il 31 ottobre dell’anno di applicazione.

Contesto normativo

La Commissione richiama i regolamenti del Consiglio che hanno fissato i contingenti di pesca per il 2023 e per il 2024, in particolare i regolamenti (UE) 2022/2090, (UE) 2023/194 e (UE) 2023/195 per il 2023, e i regolamenti (UE) 2023/2638, (UE) 2024/257 e (UE) 2024/259 per il 2024. Il meccanismo si inserisce nella gestione annuale dei TAC e dei contingenti, con l’obiettivo di consentire un utilizzo corretto dei quantitativi non pescati senza compromettere la disciplina complessiva della politica comune della pesca.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda gli Stati membri che dispongono di contingenti per gli stock indicati nell’allegato e che hanno presentato, entro il 31 ottobre 2023, una richiesta di riporto del contingente inutilizzato. L’applicazione è limitata agli stock e alle zone geografico-ittiche espressamente elencati nell’allegato, che riporta anche le quantità da sommare ai contingenti 2024. Il testo chiarisce inoltre che non è consentito cumulare il riporto ex regolamento (CE) n. 847/96 con la flessibilità interannuale prevista dall’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per il medesimo stock.

Contenuto dell’articolo 1

L’articolo 1 dispone che i contingenti di pesca fissati per il 2024 nei regolamenti (UE) 2023/2638, (UE) 2024/257 e (UE) 2024/259 sono aumentati secondo quanto indicato nell’allegato. L’allegato costituisce quindi la parte operativa del regolamento, perché specifica per ciascuno Stato membro, stock e zona il quantitativo riportato, determinato sulla base delle catture e della percentuale di utilizzo del contingente finale 2023.

Allegato: struttura e dati rilevanti

L’allegato è organizzato per blocchi corrispondenti ai regolamenti del Consiglio richiamati e contiene tabelle dettagliate per diversi Stati membri. Per ogni riga sono indicati:

  • il codice paese;
  • il codice stock;
  • la specie;
  • la denominazione della zona;
  • il contingente finale 2023;
  • le catture 2023;
  • le catture soggette a condizione speciale 2023, ove presenti;
  • le catture totali 2023;
  • la percentuale di utilizzo del contingente finale;
  • il quantitativo riportato in tonnellate.

Le specie e gli stock interessati comprendono, tra gli altri, aringa, passera di mare, spratto, rane pescatrici, eglefino, nasello, sgombro, scampo, merluzzo carbonaro, melù, sogliola, busbana norvegese, ippoglosso nero, razza ondulata, acciuga, molva azzurra, suri/sugarelli e gamberi (viola e rosso) nel Mediterraneo. Le quantità riportate variano in funzione del livello di utilizzo del contingente 2023 e dei limiti posti dal quadro normativo applicabile.

Rapporto con la flessibilità della politica comune della pesca

Una disposizione di principio particolarmente rilevante per gli operatori è il divieto di cumulo tra due forme di flessibilità:

  • il riporto dei contingenti inutilizzati ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
  • la flessibilità interannuale prevista dall’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

La Commissione motiva questa scelta con l’esigenza di evitare un’eccessiva flessibilità che potrebbe compromettere lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, gli obiettivi della PCP e le condizioni biologiche degli stock.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.

Disposizioni principali

Riporto dei contingenti non utilizzati

Per determinati stock soggetti a TAC analitici, gli Stati membri possono chiedere entro il 31 ottobre dell’anno di applicazione del contingente di riportare all’anno successivo fino al 10 % del contingente assegnato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Contingenti 2023 e 2024 considerati

Il regolamento richiama i contingenti di pesca per il 2023 fissati dai regolamenti (UE) 2022/2090, (UE) 2023/194 e (UE) 2023/195, nonché quelli per il 2024 fissati dai regolamenti (UE) 2023/2638, (UE) 2024/257 e (UE) 2024/259.

Aumento dei contingenti 2024

I contingenti di pesca fissati per il 2024 nei regolamenti (UE) 2023/2638, (UE) 2024/257 e (UE) 2024/259 sono maggiorati dei quantitativi riportati, come dettagliato nell’allegato.

Esclusione del cumulo con la flessibilità interannuale

Se uno Stato membro ha già utilizzato, per un determinato stock, la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, non si applica il riporto dei contingenti inutilizzati ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96, e viceversa.

Quantitativi riportati nell’allegato

L’allegato elenca, Stato membro per Stato membro e stock per stock, i quantitativi 2023 da aggiungere ai contingenti 2024, con indicazione di codice paese, codice stock, specie, zona, contingente finale 2023, catture 2023, percentuale di utilizzo e quantitativo riportato.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescagestione dei contingentirisorse ittichecontrollo della pesca

Testo integrale

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