Cassazione Civile, Sentenza n. 34892/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione agli atti esecutivi promosse da Francesco Mario Santoro avverso due procedure di espropriazione presso terzi (Iris S.p.A. e Unipol Banca S.p.A.) per il recupero di crediti tributari derivanti da cartelle di pagamento; il Tribunale di Foggia aveva accolto le opposizioni ritenendo non provata la regolare notificazione delle cartelle e degli avvisi di intimazione prodromici ai pignoramenti. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi (difetto di giurisdizione del giudice ordinario, tardività delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., ultravpetizione, inammissibilità delle opposizioni su crediti tributari ex artt. 54 e 57 DPR 602/1973, e regolarità delle notificazioni), chiedendo l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata per nullità processuale dovuta al contraddittorio non integro: i terzi pignorati (Iris S.p.A. e Unipol Banca S.p.A.) sono litisconsorti necessari nelle opposizioni esecutive e non risultano partecipati nel giudizio di merito. Per tale ragione la Corte ha ritenuto pregiudiziale la nullità e ha disposto la cassazione con rinvio al Tribunale di Foggia, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, affinché riesamini l'opposizione nel pieno contraddittorio anche con i terzi pretermessi. La Corte ha inoltre demandato al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, comprese quelle del presente grado.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-bis
Disciplina la forma speciale delle espropriazioni presso terzi per crediti tributari; nel caso oggetto del giudizio le procedure di pignoramento presso terzi sono state esperite nelle forme di tale norma
cod. proc. civ., artt. 615 e 617
Artt. 615/617 regolano l'opposizione agli atti esecutivi e il termine per proporla (venti giorni dalla conoscenza dell'atto di pignoramento): il secondo motivo del ricorso sollevava la presunta tardività delle opposizioni, questione che dovrà essere valutata dal giudice del rinvio
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2
Rilevato nel ricorso quale fondamento del vizio di giurisdizione del giudice ordinario; la Corte ha ritenuto superfluo decidere il motivo in punto di merito a causa della nullità processuale per contraddittorio incompleto, ma ha richiamato la giurisprudenza sul riparto di competenze tra giudice tributario e giudice ordinario in controversie sulla riscossione coattiva
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 54 e 57
Rilevati tra i motivi di doglianza dall'Agenzia in ordine all'inammissibilità delle opposizioni sui crediti tributari; la Corte ha rimandato la valutazione al giudice del rinvio, richiamando la giurisprudenza che ha precisato i limiti di cognizione del giudice tributario e di quello ordinario in relazione alla notifica delle cartelle e all'atto esecutivo
cod. proc. civ., artt. 354 e 383, 3° comma
Norme richiamate per il principio secondo cui la nullità per carenza di contraddittorio di un litisconsorte necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e determina l'annullamento della pronuncia e la cassazione con rinvio per nuovo esame a contraddittorio integrale
giurisprudenza prevalente (Cass. Sez. U.)
Cass. Sez. U. 05/06/2017 nn. 13913 e 13916; Cass. Sez. U. 14/04/2020 n. 7822; e numerose successive pronunce
La Corte richiama e aderisce al principio consolidato che il terzo pignorato nelle opposizioni relative a espropriazioni presso terzi è sempre litisconsorte necessario; inoltre chiarisce la distinzione giurisdizionale: le doglianze sulla notifica degli atti prodromici rientrano nella cognizione tributaria entro i limiti indicati dalla giurisprudenza, mentre i vizi formali dell'atto di pignoramento spettano al giudice ordinario
Massime di principio
- Nelle espropriazioni presso terzi il terzo pignorato è litisconsorte necessario: se non è stato effettivamente parte nel merito, la sentenza è annullabile per nullità del contraddittorio e la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame con la sua partecipazione
- Prima di valutare questioni di merito (es. validità delle notifiche, termini di proponibilità dell'opposizione), verificare sempre l'integrità del contraddittorio e la partecipazione dei terzi pignorati: la loro mancata partecipazione può determinare l'annullamento automatico della pronuncia
- Sul piano della giurisdizione: le contestazioni che riguardano la mancata o viziata notificazione degli atti prodromici alla riscossione sono, entro i limiti indicati dalla giurisprudenza, di regola devolute al giudice tributario fino al momento in cui la notifica si sarebbe dovuta ritenere conoscibile; viceversa le censure di legittimità formale dell'atto di pignoramento come tale spettano al giudice ordinario
- Le eccezioni di tardività ex art. 617 c.p.c. (termine di 20 giorni) e le censure relative alla regolarità delle notificazioni devono essere valutate dal giudice nel rinnovato contraddittorio; è prudente che il ricorrente faccia partecipare i terzi fin dalle fasi iniziali per evitare nullità
- Il giudice del rinvio decide anche sulle spese dell'intero giudizio, inclusi i costi del grado di legittimità; quindi chi ottiene la cassazione con rinvio può comunque essere condannato alle spese in un secondo tempo se il merito non gli è favorevole
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