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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25750/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imprenditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti del cliente utilizzatore di attrezzature a noleggio, per euro 9.895,04 oltre accessori, importo composto dal corrispettivo del noleggio di attrezzature meccaniche e di un bagno chimico e da una somma ulteriore richiesta per il furto delle attrezzature. L'ingiunto ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., contestando anzitutto la propria sottoscrizione del contratto di noleggio e deducendo, quanto alla pretesa relativa al furto, che nulla fosse dovuto perché la società era già stata indennizzata dalla propria compagnia assicuratrice per il rischio furto. Il tribunale ha poi emesso ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. per il solo importo non contestato del noleggio e ha rigettato l'opposizione; la corte d'appello, in riforma, ha revocato il decreto ingiuntivo ma ha confermato la condanna per l'importo dell'ordinanza. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando in modo promiscuo la insussistenza delle violazioni di legge dedotte dalla controparte, l'incongrua applicazione degli artt. 216 c.p.c. e 1341 c.c., la motivazione non esauriente e contraddittoria, nonché l'infondatezza nel merito delle argomentazioni avversarie. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile: da un lato perché parte delle censure non era riconducibile ai vizi di legittimità denunciabili ex art. 360 c.p.c. o riproponeva un vizio motivazionale non più deducibile nei termini indicati; dall'altro perché la doglianza sull'art. 216 c.p.c. non coglieva la ratio decidendi, fondata sulla mancata proposizione dell'istanza di verificazione dopo il disconoscimento della firma sul contratto, sicché erano irrilevanti i profili di rappresentanza volontaria e falsa rappresentanza. Quanto alla clausola contrattuale ritenuta vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c., la censura è stata dichiarata inammissibile anche perché rivolta solo a una ratio decidendi aggiuntiva, mentre l'altra ratio autonomamente decisiva rendeva comunque inutile l'esame del motivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando la soccombenza in cassazione e condannandola al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto. La decisione di merito della corte d'appello è rimasta ferma. La Corte ha ritenuto che il ricorso contenesse censure non coerenti con i vizi di legittimità, una doglianza sulla verificazione della scrittura privata che non aggrediva la reale ratio decidendi e una censura sulla vessatorietà della clausola che non poteva incidere comunque sull'esito, essendo la sentenza sorretta anche da un'altra ragione autonoma e sufficiente.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    norma richiamata per indicare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'ingiunto

  • art. 186-bis c.p.c.

    norma richiamata per l'ordinanza parziale di condanna emessa in corso di causa per l'importo non contestato

  • art. 216 c.p.c.

    la censura non era idonea perché non coglieva la ratio della decisione, fondata sulla mancata istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta

  • art. 341 c.c.

    norma richiamata nel motivo di ricorso, ma la Corte non affronta il merito della censura perché formulata in modo non pertinente ai vizi di legittimità

  • art. 1341 c.c.

    richiamato per la clausola asseritamente vessatoria; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché colpiva solo una ratio aggiuntiva

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge va dedotto in modo pertinente e riconducibile a una reale violazione normativa

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non è più configurabile nei termini di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nel testo risultante dalla riforma del 2012

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    norma che ha modificato l'art. 360 c.p.c., n. 5, rendendo non più deducibile il vecchio vizio motivazionale

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    legge di conversione della riforma che ha inciso sul vizio motivazionale di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per l'importo aggiuntivo del contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve aggredire la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata; se la censura non colpisce la ragione decisiva, il motivo è inammissibile.
  • Non sono ammissibili censure formulate in modo generico o estranee ai vizi tipici di cui all'art. 360 c.p.c., né è più proponibile, nei giudizi soggetti alla riforma del 2012, la deduzione del vizio di motivazione come omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nei termini previgenti.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé sufficiente a sorreggerla, la mancata censura di una sola di esse rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse, poiché l'eventuale accoglimento delle altre censure non potrebbe comunque determinare la cassazione della decisione.
  • Nel caso di disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata, la parte che intenda valersi del documento deve proporre tempestiva istanza di verificazione; in difetto, le questioni ulteriori sulla rappresentanza o sulla riferibilità del documento restano irrilevanti ai fini della decisione.
  • La contestazione della vessatorietà di una clausola contrattuale non può utilmente incidere sull'esito del giudizio se la decisione impugnata è sorretta anche da un'autonoma ratio decidendi sufficiente a mantenerla ferma.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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